D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230,
		D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, 
		 
		
		
		
		Attuazione delle direttive 
		Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/64, 92/3 
		
		in materia di radiazioni 
		ionizzanti.
		integrato con il
		
		D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241
		Attuazione della direttiva 
		96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei 
		lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti
		integrato e corretto con il
		
		D.Lgs 9 maggio 2001, n. 257
		
		
		Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 
		2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in 
		materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori 
		contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
		
		IL PRESIDENTE DELLA 
		REPUBBLICA
		 
Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione; 
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 212, ed in particolare l'art. 4, recante 
		delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio nn. 
		80/836/Euratom, 84/467/Euratom e 84/466/Euratom in materia di tutela 
		dalle radiazioni ionizzanti per i lavoratori, la popolazione e le 
		persone sottoposte ad esami e interventi medici; 
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 41, 
		recante proroga del termine della delega legislativa contemplata 
		dall'art. 4 della citata legge n. 212 del 1990, nonché delega al Governo 
		per l'attuazione della direttiva n. 89/618/Euratom in materia di 
		informazione della popolazione per i casi di emergenza radiologica; 
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 6, 
		recante proroga del termine della delega legislativa contemplata 
		dall'art. 41 della legge n. 142 del 1992, nonché delega al Governo per 
		l'attuazione delle direttive del Consiglio nn. 90/641/Euratom e 
		92/3/Euratom, in materia, rispettivamente, di protezione operativa dei 
		lavoratori esterni dai rischi di radiazioni ionizzanti e di sorveglianza 
		e di controllo delle spedizioni trasfrontaliere di residui radioattivi; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata 
		nella riunione dell'11 gennaio 1995; 
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati 
		e del Senato della Repubblica; 
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
		Stato, le regioni e le province autonome; 
Sentiti l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), 
		l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro 
		(ISPESL), l'Istituto superiore di sanità (ISS), il Consiglio nazionale 
		delle ricerche (CNR) e l'Agenzia nazionale per la protezione 
		dell'ambiente (ANPA); 
Sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione 
		per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione 
		sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del 
		decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
		del 16 marzo 1995; 
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, 
		incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, del 
		Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro 
		dei lavori pubblici e dell'ambiente e del Ministro della sanità, di 
		concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli 
		affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
		 
		Emana
		 
il 
		seguente decreto legislativo:
		 
		Capo I
		CAMPO DI APPLICAZIONE
		PRINCIPI GENERALI DI 
		PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
		 
		Art. 1  - Campo di 
		applicazione
		
		 1. Le disposizioni del presente 
		decreto si applicano: 
a) 
		alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli impianti 
		nucleari; 
"b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto 
		a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una 
		sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano 
		stati trattati per le loro proprietà radioattive fissili o fertili e 
		cioè :
1) alla produzione, trattamento, manipolazione, 
		detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, 
		commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di 
		materie radioattive;
2) al funzionamento di macchine radiogene;
		3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica 
		disciplina di cui al capo IV;".
"b-bis) alle attività lavorative diverse dalle pratiche 
		di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti naturali 
		di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III bis;
		b-ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica 
		o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di 
		un'emergenza oppure di una pratica o di un'attività lavorativa non più 
		in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo X.";
"1 bis. Il 
		presente decreto non si applica all’esposizione al radon nelle 
		abitazioni o al fondo naturale di radiazione, ossia non si applica né ai 
		radionuclidi contenuti nell’organismo umano, né alla radiazione cosmica 
		presente al livello del suolo, né all’esposizione in superficie ai 
		radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo 
		di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di 
		riempimento effettuate nel corso di attività agricole o di costruzione, 
		fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell’ambito di 
		interventi per il recupero di suoli contaminati con materie 
		radioattive.";
2. Le 
		condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto 
		definite nell'allegato I sono aggiornate, in relazione agli sviluppi 
		della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, 
		con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei 
		Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri 
		dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della 
		previdenza sociale e per la funzione pubblica, sentita l'Agenzia 
		nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), l'Istituto superiore 
		per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro (ISPESL), l'Istituto 
		superiore di sanità (ISS) e la Conferenza Stato Regioni. Con gli stessi 
		decreti sono altresì individuate, in relazione agli sviluppi della 
		tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, 
		specifiche modalità di applicazione per attività e situazioni 
		particolari, tra le quali quelle che comportano esposizioni a sorgenti 
		naturali di radiazioni. 
"2 bis. In 
		attesa dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2 le condizioni di 
		applicazione sono quelle fissate negli allegati I e I bis.
		
		2 ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare 
		entro i termini di applicazione dell’articolo 10 ter, commi 1 e 3, 
		secondo la procedura di cui al comma 2, i valori dei livelli di azione 
		di cui all’allegato 1 bis, paragrafo 4, sono aggiornati in base alle 
		indicazioni dell’Unione europea e agli sviluppi della tecnica.".
		
		"Art. 2 - Principi concernenti le pratiche
1. Nuovi tipi 
		o nuove categorie di pratiche che comportano un'esposizione alle 
		radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, anteriormente alla 
		loro prima adozione o approvazione, dai loro vantaggi economici, sociali 
		o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne può derivare.
2. I tipi o le 
		categorie di pratiche esistenti sono sottoposti a verifica per quanto 
		concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove ed 
		importanti prove della loro efficacia e delle loro conseguenze.
3. Qualsiasi 
		pratica deve essere svolta in modo da mantenere l’esposizione al livello 
		più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici 
		e sociali.
4. La somma 
		delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di 
		dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e 
		gli individui della popolazione.
5. Il 
		principio di cui al comma 4 non si applica alle seguenti esposizioni:
a) esposizione di pazienti nell’ambito di un esame 
		diagnostico o di una terapia che li concerne;
b) esposizione di persone che coscientemente e 
		volontariamente collaborano a titolo non professionale al sostegno e 
		all’assistenza di pazienti sottoposti a terapia o a diagnosi medica;
c) esposizione di volontari che prendono parte a 
		programmi di ricerca medica o biomedica, essendo tale esposizione 
		disciplinata da altro provvedimento legislativo;
d) esposizioni disciplinate in modo particolare dal 
		presente decreto e dai relativi provvedimenti applicativi.
6. In 
		applicazione dei principi generali di cui ai commi 3 e 4, con i decreti 
		di cui all’articolo 1, comma 2, sono esentate dalle disposizioni del 
		presente decreto, senza ulteriori motivazioni, le pratiche che 
		soddisfino congiuntamente il principio di cui al comma 1, ed i seguenti 
		criteri di base:
a) i rischi radiologici causati agli individui dalla 
		pratica devono essere sufficientemente ridotti da risultare trascurabili 
		ai fini della regolamentazione;
b) l’incidenza radiologica collettiva della pratica deve 
		essere sufficientemente ridotta da risultare trascurabile ai fini della 
		regolamentazione nella maggior parte delle circostanze;
c) la pratica deve essere intrinsecamente senza 
		rilevanza radiologica, senza probabilità apprezzabili che si verifichino 
		situazioni che possono condurre all’inosservanza dei criteri definiti 
		nelle lettere a) e b).”
		Capo II
		DEFINIZIONI
		
		Art. 3  - Rinvio ad altre 
		definizioni
		
		 
1. 
		Per l'applicazione del presente decreto, valgono, in quanto nello stesso 
		o nei provvedimenti di applicazione non diversamente disposto, le 
		definizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, 
		comprese quelle relative alla responsabilità civile, nonché le 
		definizioni contenute negli articoli seguenti, e quelle di cui all'art. 
		2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
		
		 Gli 
		articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono 
		sostituiti dal seguente:
		
		“Art. 4 – Definizioni
(Nota: il 
		presente articolo sostituisce gli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 230/95)
Ai fini 
		dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono 
		accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia 
		superiore a un mega electron volt (1 MeV);
b) apprendista: persona che riceve in un’impresa 
		un’istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un mestiere 
		specifico;
c) attivazione: processo per effetto del quale un 
		nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di irradiazione 
		con particelle o con raggi gamma ad alta energia del materiale in cui è 
		contenuto;
d) attività (A): quoziente di dN diviso per dt, in cui 
		dN è il numero atteso di transizioni nucleari spontanee di una 
		determinata quantità di un radionuclide da uno stato
		particolare di energia in un momento determinato, nell'intervallo di 
		tempo dt;
e) autorità competente: quella indicata nelle specifiche 
		disposizioni;
f) becquerel (Bq): nome speciale dell'unità di attività 
		(A); un becquerel equivale ad una transizione per secondo.
1 Bq = 1 s -¹
I fattori di conversione da utilizzare quando l'attività 
		è espressa in curie (Ci) sono i seguenti:
1 Ci = 3,7 x 10¹º Bq (esattamente)
1 Bq = 2,7027x 10 -¹¹ Ci;
g) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o 
		destinate ad essere impiegate in un impianto nucleare; sono inclusi 
		l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso 
		l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di 
		composto chimico ed ogni altra materia fissile che sarà qualificata come 
		combustibile con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia per 
		l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
		economico (OCSE);
h) contaminazione radioattiva: contaminazione di una 
		matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un 
		individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del 
		corpo umano, la contaminazione radioattiva include tanto la 
		contaminazione esterna quanto la contaminazione interna, per qualsiasi 
		via essa si sia prodotta;
i) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che, 
		mediante lavoratori di categoria A, effettua prestazioni in una o più 
		zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in 
		genere, gestiti da terzi; non rientrano nella presente definizione i 
		soggetti la cui attività sia la sola a determinare la costituzione di 
		una o più zone controllate presso le installazioni dei terzi, ai quali 
		soggetti si applicano le disposizioni generali del presente decreto;
l) detrimento sanitario: stima del rischio di riduzione 
		della durata e della qualità della vita che si verifica in una 
		popolazione a seguito dell'esposizione a radiazioni ionizzanti. Essa 
		include la riduzione derivante da effetti somatici, cancro e gravi 
		disfunzioni genetiche;
m) dose: grandezza radioprotezionistica ottenuta 
		moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di modifica determinati 
		a norma dell'articolo 96, al fine di qualificare il significato della 
		dose assorbita stessa per gli scopi della radioprotezione;
n) dose assorbita (D): energia assorbita per unità di 
		massa e cioè il quoziente di dE diviso per dm, in cui dE è l'energia 
		media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento 
		volumetrico e dm la massa di materia contenuta in tale elemento 
		volumetrico; ai fini del presente decreto, la dose assorbita indica la 
		dose media in un tessuto o in organo. L’unità di dose assorbita è il 
		gray;
o) dose efficace (E): somma delle dosi equivalenti nei 
		diversi organi o tessuti, ponderate nel modo indicato nei provvedimenti 
		di applicazione, l’unità di dose efficace è il sievert;
p) dose efficace impegnata(E(t)): somma delle dosi 
		equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti HT(t) risultanti 
		dall’introduzione di uno o più radionuclidi, ciascuna moltiplicata per 
		il fattore di ponderazione del tessuto wT ; la dose efficace impegnata 
		E(t) è definita da :
		
dove t indica il numero di anni per i quali è effettuata 
		l’integrazione; l’unità di dose efficace impegnata è il sievert;
q)dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un 
		tessuto, in un determinato periodo di tempo, in seguito all'introduzione 
		di uno o più radionuclidi;
r)dose equivalente(HT): dose assorbita media 
		in un tessuto o organo T, ponderata in base al tipo e alla qualità della 
		radiazione nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione; l’unità 
		di dose equivalente è il sievert;
s)dose equivalente impegnata: integrale rispetto al 
		tempo dell’intensità di dose equivalente in un tessuto o organo T che 
		sarà ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito 
		dell’introduzione di uno o più radionuclidi; la dose equivalente 
		impegnata è definita da:
		
		![]()
per una singola introduzione di attività al tempo t0 
		dove t0 è il tempo in cui l’introduzione, HT (t) 
		è l’intensità di dose equivalente nell’organo o nel tessuto T al tempo
		
		t 
		, t è il periodo di tempo, espresso in anni, su cui avviene 
		l’integrazione; qualora t non sia indicato, si intende un periodo di 50 
		anni per gli adulti e un periodo fino all’età di 70 anni per i bambini; 
		l’unità di dose equivalente impegnata è il sievert;
t) emergenza: una situazione che richiede azioni urgenti 
		per proteggere lavoratori, individui della popolazione ovvero l’intera 
		popolazione o parte di essa;
u) esperto qualificato: persona che possiede le 
		cognizioni e l'addestramento necessari sia
		per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di 
		carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il 
		corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire 
		tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la 
		sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. 
		La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel 
		presente decreto;
v) esposizione: qualsiasi esposizione di persone a 
		radiazioni ionizzanti. Si distinguono:
1) 
		l'esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti situate 
		all'esterno dell'organismo;
2) 
		l'esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti introdotte 
		nell'organismo;
3) 
		l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna e 
		dell'esposizione interna;
z) esposizione accidentale: esposizione di singole 
		persone a carattere fortuito e involontario;
2. Inoltre si 
		intende per:
a) esposizione d'emergenza: esposizione giustificata in 
		condizioni particolari per soccorrere individui in pericolo, prevenire 
		l'esposizione di un gran numero di persone o salvare un'installazione di 
		valore e che può provocare il superamento di uno dei limiti di dose 
		fissati per i lavoratori esposti;
b) esposizione parziale: esposizione che colpisce 
		soprattutto una parte dell'organismo o uno o più organi o tessuti, 
		oppure esposizione del corpo intero considerata non omogenea;
c) esposizione potenziale: esposizione che, pur non 
		essendo certa, ha una probabilità di verificarsi prevedibile in 
		anticipo;
d) esposizione soggetta ad autorizzazione speciale: 
		esposizione che comporta il superamento di uno dei limiti di dose 
		annuale fissati per i lavoratori esposti, ammessa in via eccezionale 
		solo nei casi indicati nel decreto di cui all'articolo 82;
e) fondo naturale di radiazioni: insieme delle 
		radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri 
		che cosmiche, sempreché l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta 
		in modo significativo da attività umane;
f) gestione dei rifiuti: insieme delle attività 
		concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento, 
		deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente;
g) gray (Gy): nome speciale dell'unità di dose assorbita
		1 Gy =1 J Kg-¹
I fattori di conversione da utilizzare quando la dose 
		assorbita è espressa in rad sono i seguenti:
		1 rad = 10-² Gy
		1 Gy = 100 rad;
h) gruppi di riferimento (gruppi critici) della 
		popolazione: gruppi che comprendono persone la cui esposizione è 
		ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli individui 
		della popolazione maggiormente esposti, in relazione ad una determinata 
		fonte di esposizione;
i) incidente: evento imprevisto che provoca danni ad 
		un'installazione o ne perturba il buon funzionamento e può comportare, 
		per una o più persone, dosi superiori ai limiti;
l) intervento: attività umana intesa a prevenire o 
		diminuire l'esposizione degli individui alle radiazioni dalle sorgenti 
		che non fanno parte di una pratica o che sono fuori controllo per 
		effetto di un incidente, mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di 
		esposizione e sugli individui stessi;
m) introduzione: attività dei radionuclidi che penetrano 
		nell’organismo provenienti dall'ambiente esterno;
n) lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che 
		effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, 
		stabilimenti, laboratori, installazioni in genere gestiti da terzi in 
		qualità sia di dipendente, anche con contratto a termine, di una impresa 
		esterna, sia di lavoratore autonomo, sia di apprendista o studente;
o) lavoratori esposti: persone sottoposte, per 
		l'attività che svolgono, a un'esposizione che può comportare dosi 
		superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Sono 
		lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che 
		svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose 
		superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui 
		all'articolo 82; gli altri lavoratori esposti sono classificati in 
		categoria B;
p) limiti di dose: limiti massimi fissati per le dosi 
		derivanti dall'esposizione dei lavoratori, degli apprendisti, degli 
		studenti e delle persone del pubblico alle radiazioni ionizzanti causate 
		dalle attività disciplinate dal presente decreto. I limiti di dose si 
		applicano alla somma delle dosi ricevute per esposizione esterna nel 
		periodo considerato e delle dosi impegnate derivanti dall'introduzione 
		di radionuclidi nello stesso periodo;
q) livelli di allontanamento: valori, espressi in 
		termini di concentrazioni di attività o di attività totale, in relazione 
		ai quali possono essere esentati dalle prescrizioni di cui al presente 
		decreto le sostanze radioattive o i materiali contenenti sostanze 
		radioattive derivanti da pratiche soggette agli obblighi previsti dal 
		decreto;
r) livello di intervento: valore di dose oppure valore 
		derivato, fissato al fine di predisporre interventi di radioprotezione;
s) materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze 
		radioattive contemporaneamente presenti Sono fatte salve le particolari 
		definizioni per le materie fissili speciali, le materie grezze, i 
		minerali quali definiti dall'articolo 197 del trattato che istituisce la 
		Comunità europea dell'energia atomica e cioè le materie fissili 
		speciali, le materie grezze e i minerali nonché i combustibili nucleari;
t) materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 
		233, l'uranio arricchito in uranio 235
		o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi 
		suddetti e le materie fissili che saranno definite dal Consiglio delle 
		Comunità europee; il termine "materie fissili speciali" non si applica 
		alle materie grezze;
u) materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza di 
		isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio 235 
		sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto 
		forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, 
		qualsiasi altra materia contenente una o più delle materie summenzionate 
		con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio delle Comunità 
		europee;
v) matrice: qualsiasi sostanza o materiale che può 
		essere contaminato da materie radioattive; sono ricompresi in tale 
		definizione le matrici ambientali e gli alimenti;
z) matrice ambientale: qualsiasi componente 
		dell'ambiente, ivi compresi aria, acqua e suolo.
3. Inoltre, si 
		intende per:
a) medico autorizzato: medico responsabile della 
		sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e 
		specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità 
		stabilite nel presente decreto;
b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di 
		concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunità europee, 
		sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e 
		fisici appropriati le materie grezze;
c) persone del pubblico: individui della popolazione, 
		esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione 
		della loro attività e gli individui durante l’esposizione 
		
		di cui 
		all’articolo 2, comma 5 lettere a) e b);
d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, 
		ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone 
		del pubblico;
e) pratica: attività umana che è suscettibile di 
		aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da 
		una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni, nel 
		caso in cui radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprietà 
		radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di 
		radiazioni che divengono soggette a disposizioni del presente decreto ai 
		sensi del capo III bis. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi 
		di emergenza;
f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di 
		energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di 
		onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di 3·1015 
		Hz in grado di produrre ioni 
		direttamente o indirettamente.
g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a 
		soggetti al di fuori dell’esercizio di pratiche di cui ai capi IV, VI e 
		VII, al fine del reimpiego dei materiali stessi attraverso lavorazioni;
h) riutilizzazione: la cessione deliberata di materiali 
		ai soggetti di cui alla lettera g) al fine del loro reimpiego diretto, 
		senza lavorazioni;
i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, 
		ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui 
		non è previsto il riciclo o la riutilizzazione;
l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale: 
		struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle letture dei 
		dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione 
		della radioattività nel corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneità 
		a svolgere tali funzioni è riconosciuta secondo le procedure stabilite 
		nel presente decreto;
m) sievert (Sv): nome speciale dell'unità di dose 
		equivalente o di dose efficace. 
		
		Le 
		dimensioni del sievert sono J kg –1.
Quando la dose equivalente o la dose efficace sono 
		espresse in rem valgono le seguenti relazioni:
		1 rem = 10 –2 Sv
		1 Sv = 100 rem
n) smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo 
		modalità idonee, in un deposito, o in un determinato sito, senza 
		intenzione di recuperarli;
o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di 
		rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate, entro 
		limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto;
p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa 
		dalla sorgente naturale di radiazioni;
q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di 
		radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, 
		ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei 
		quali, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività, 
		o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni;
r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di 
		radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre che cosmica;
s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non 
		corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente 
		sigillata;
t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie 
		radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto
		inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una 
		resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, 
		dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle 
		norme di buona tecnica applicabili;
u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi 
		adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, 
		delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto 
		qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori 
		e della popolazione;
v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, 
		delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti 
		sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione 
		sanitaria dei lavoratori esposti;
z)sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente 
		uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può 
		trascurare l'attività o la concentrazione.
4. Inoltre, si 
		intende per:
a) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio 
		contenente sia l'uranio 235, 
		sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in quantità tali che il 
		rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia 
		superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio 
		naturale;
b) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica, 
		fissato per particolari condizioni ai sensi del presente decreto, ai 
		fini dell'applicazione del principio di ottimizzazione;
c) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a 
		regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni 
		ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone 
		sorvegliate. E' zona controllata un ambiente di lavoro, sottoposto a 
		regolamentazione per motivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti, 
		in cui si verifichino le condizioni stabilite con il decreto di cui 
		all'articolo 82 ed in cui l'accesso è segnalato e regolamentato. E' zona 
		sorvegliata un ambiente di lavoro in cui può essere superato in un anno 
		solare uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e 
		che non è zona controllata.".
		Art. 7  - Definizioni 
		concernenti particolari impianti nucleari e documenti relativi
		
		 1. Per l'applicazione del 
		presente decreto valgono le seguenti definizioni di particolari impianti 
		nucleari, documenti e termini relativi: 
a) 
		reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi pacifici progettato od 
		usato per produrre una reazione nucleare a catena, capace di 
		autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di sorgenti 
		neutroniche; 
b) 
		complesso nucleare sottocritico: ogni apparato progettato od usato per 
		produrre una reazione nucleare a catena, incapace di autosostenersi in 
		assenza di sorgenti di neutroni, in condizioni normali o accidentali; 
c) 
		impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di un 
		reattore nucleare, avente per scopo la utilizzazione dell'energia o 
		delle materie fissili prodotte a fini industriali; 
d) 
		impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un reattore 
		nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non sono 
		utilizzate a fini industriali; 
e) 
		impianto nucleare per il trattamento di combustibili irradiati: ogni 
		impianto progettato o usato per trattare materiali contenenti 
		combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti 
		essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che contengono meno di 
		37 TBq (1000 curie) di prodotti di fissione e quelli a fini industriali 
		che trattano materie che non presentano un'attività di prodotti di 
		fissione superiore a 9,25 MBq (0,25 millicurie) per grammo di Uranio 235 
		ed una concentrazione di Plutonio inferiore a 10-6 grammi 
		per grammo di Uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli 
		impianti di cui alla lettera f); 
f) 
		impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie 
		fissili speciali e dei combustibili nucleari: ogni impianto destinato a 
		preparare o a fabbricare materie fissili speciali e combustibili 
		nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione isotopica. Sono 
		esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e 
		ricerche che non contengono più di 350 grammi di uranio 235 o di 200 
		grammi di Plutonio o Uranio 233 o quantità totale equivalente; 
g) 
		deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari: 
		qualsiasi locale che, senza far parte degli impianti di cui alle lettere 
		precedenti, è destinato al deposito di materie fissili speciali o di 
		combustibili nucleari al solo scopo dell'immagazzinamento in quantità 
		totali superiori a 350 grammi di Uranio 235, oppure 200 grammi di 
		Plutonio o Uranio 233 o quantità totale equivalente; 
h) 
		rapporto preliminare, rapporto intermedio e rapporto finale di 
		sicurezza: documenti o serie di documenti tecnici contenenti le 
		informazioni necessarie per l'analisi e la valutazione della 
		installazione e dell'esercizio di un reattore o impianto nucleare, dal 
		punto di vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria dei 
		lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni 
		ionizzanti, e contenenti inoltre una analisi ed una valutazione di tali 
		pericoli. In particolare i documenti debbono contenere una trattazione 
		degli argomenti seguenti: 
1) 
		ubicazione e sue caratteristiche fisiche, meteorologiche, demografiche, 
		agronomiche ed ecologiche; 
2) 
		edifici ed eventuali strutture di contenimento; 
3) 
		descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei suoi sistemi 
		componenti ausiliari, inclusa la strumentazione nucleare e non nucleare, 
		i sistemi di controllo e i dispositivi di protezione ed i sistemi di 
		raccolta, allontanamento e smaltimento (trattamento e scarico) dei 
		rifiuti radioattivi; 
4) 
		studio analitico di possibili incidenti derivanti da mal funzionamento 
		di apparecchiature o da errori di operazione, e delle conseguenze 
		previste, in relazione alla sicurezza nucleare e alla protezione 
		sanitaria; 
5) 
		studio analitico delle conseguenze previste, in relazione alla 
		protezione sanitaria, di scarichi radioattivi durante le fasi di normale 
		esercizio e in caso di situazioni accidentali o di emergenza; 
6) 
		misure previste ai fini della prevenzione e protezione antincendio. 
		Il rapporto è denominato preliminare se riferito al 
		progetto di massima; finale, se riferito al progetto definitivo. Il 
		rapporto intermedio precede il rapporto finale e contiene le 
		informazioni, l'analisi e la valutazione di cui sopra è detto, con 
		ipotesi cautelative rispetto a quelle del rapporto finale; 
i) 
		regolamento di esercizio: documento che specifica l'organizzazione e le 
		funzioni in condizioni normali ed eccezionali del personale addetto alla 
		direzione, alla conduzione e alla manutenzione di un impianto nucleare, 
		nonché alle sorveglianze fisica e medica della protezione, in tutte le 
		fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento e disattivazione; 
l) 
		manuale di operazione: l'insieme delle disposizioni e procedure 
		operative relative alle varie fasi di esercizio normale e di 
		manutenzione dell'impianto, nel suo insieme e nei suoi sistemi 
		componenti, nonché le procedure da seguire in condizioni eccezionali: 
m) 
		specifica tecnica di prova: documento che descrive le procedure e le 
		modalità che debbono essere applicate per l'esecuzione della prova ed i 
		risultati previsti. Ogni specifica tecnica di prova, oltre una breve 
		descrizione della parte di impianto e del macchinario impiegato nella 
		prova, deve indicare: 
1) lo scopo della prova; 
2) la procedura della prova; 
3) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova; 
4) gli eventuali valori minimi e massimi previsti dalle variabili 
		considerate durante la prova; 
n) 
		prescrizione tecnica: l'insieme dei limiti e condizioni concernenti i 
		dati e i parametri relativi alle caratteristiche e al funzionamento di 
		un impianto nucleare nel suo complesso e nei singoli componenti, che 
		hanno importanza per la sicurezza nucleare e per la protezione 
		sanitaria; 
o) 
		registro di esercizio: documento sul quale si annotano i particolari 
		delle operazioni effettuate sull'impianto, i dati rilevati nel corso di 
		tali operazioni, nonché ogni altro avvenimento di interesse per 
		l'esercizio dell'impianto stesso; 
p) 
		disattivazione: insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, 
		da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo 
		spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio nel rispetto 
		dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della 
		popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque 
		al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica. 
		Capo III
		
		ORGANI
		
		Art. 8  - Consiglio 
		interministeriale di coordinamento e consultazione
		
		 1. E' istituito 
		presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un 
		Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i 
		problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare, composto 
		dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, 
		con funzioni di presidente, e da nove membri designati rispettivamente 
		in rappresentanza dei Ministeri dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato, dell'interno, dell'ambiente, della difesa, del lavoro 
		e previdenza sociale, della sanità, dei trasporti e della navigazione, 
		della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il 
		coordinamento della protezione civile e dell'ANPA.
2. I 
		rappresentanti dei Ministeri debbono avere qualifica non inferiore a 
		dirigente. 
3. Le 
		funzioni di segreteria del Consiglio sono esercitate da funzionari della 
		direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base. 
4. Il 
		presidente, in caso di assenza o impedimento, può delegare l'esercizio 
		delle funzioni al vice direttore generale delle fonti di energia e delle 
		industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato. 
5. I 
		membri del Consiglio ed i segretari sono nominati con decreto del 
		Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
		dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la durata di 
		quattro anni. 
6. Il 
		Consiglio esprime parere sui progetti di disposizioni legislative e 
		regolamentari in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare, 
		anche ai fini del coordinamento delle attività delle varie 
		amministrazioni in tale materia, ivi comprese quelle connesse con 
		l'applicazione del presente decreto. 
7. 
		Per l'esame di particolari problemi, il presidente può istituire gruppi 
		di lavoro e può chiamare a far parte del Consiglio esperti designati da 
		pubbliche amministrazioni. 
8. 
		Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato sono determinate le modalità di funzionamento del 
		Consiglio. 
		 
		Art. 9  - Commissione 
		tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria
		1. E' 
		istituita presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente una 
		Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria 
		dalle radiazioni ionizzanti composta da sedici esperti in questioni di 
		sicurezza nucleare o di protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti 
		o di difesa contro gli incendi, di cui: 
a) 
		dodici designati rispettivamente dai Ministeri dell'interno, 
		dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, 
		del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente, in 
		numero di due per ciascun Ministero; 
b) 
		due designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente 
		(ENEA); 
c) 
		due designati dall'ANPA.
2. 
		Qualora gli impianti interessino il demanio marittimo ed i porti, alla 
		Commissione sono aggregati due esperti designati rispettivamente dal 
		Ministero dei trasporti e della navigazione e dal Ministero della 
		difesa. Per le questioni che interessano una specifica regione o 
		provincia autonoma, alla Commissione è altresì aggregato un esperto 
		designato dalla regione o provincia autonoma stessa. 
3. 
		Per le questioni relative alla applicazione della presente legge la cui 
		soluzione è connessa con altre di competenza dell'Istituto superiore per 
		la prevenzione e la sicurezza nel lavoro, dell'Istituto superiore di 
		sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Ministero della 
		difesa e della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per 
		il coordinamento della protezione civile è chiamato a far parte della 
		Commissione un esperto designato dalle rispettive amministrazioni. 
4. La 
		Commissione esprime i pareri previsti dalla presente legge ai fini del 
		rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII e della 
		predisposizione dei piani di emergenza di cui al capo X. 
5. La 
		Commissione, quando richiesto, esprime pareri e presta collaborazione 
		alle amministrazioni dello Stato sui problemi tecnici relativi alla 
		sicurezza nucleare e alla protezione dei lavoratori e delle popolazioni 
		contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 
6. I 
		membri della Commissione ed i componenti della relativa segreteria sono 
		nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano 
		in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il presidente, 
		scelto tra i predetti membri, è nominato con decreto del Presidente del 
		Consiglio dei ministri. 
7. Il 
		presidente invita, per speciali problemi, a partecipare ai lavori della 
		Commissione, senza diritto di voto, altri esperti, italiani o stranieri, 
		qualificati in particolari settori. 
8. 
		Per la validità delle riunioni della Commissione occorre la presenza di 
		almeno dieci componenti. 
9. Le 
		spese relative al funzionamento della commissione sono poste a carico 
		dell'ANPA, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 
		1994, n. 61. 
		 
		Art. 10  - Funzioni 
		ispettive
		
		 1. Oltre alle competenze delle 
		singole amministrazioni previste dalle disposizioni in vigore, comprese 
		quelle attribuite agli organi del Servizio sanitario nazionale, ed a 
		quelle stabilite nei capi IV, VIII e IX, le funzioni ispettive per 
		l'osservanza del presente decreto nonché, per quanto attiene alla 
		sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria, della legge 31 dicembre 
		1962, n. 1860, sono attribuite all'ANPA, che le esercita a mezzo dei 
		propri ispettori. 
2. 
		Gli ispettori di cui al comma 1 sono nominati con provvedimento del 
		presidente dell'ANPA stessa. 
3. 
		Gli ispettori dell'ANPA hanno diritto all'accesso ovunque si svolgano le 
		attività soggette alla loro vigilanza e possono procedere a tutti gli 
		accertamenti che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la 
		protezione dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente. In 
		particolare possono: 
a) richiedere dati ed informazioni al personale addetto; 
b) 
		richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta la documentazione, 
		anche se di carattere riservato e segreto, limitatamente alla sicurezza 
		nucleare ed alla radioprotezione; 
c) richiedere la dimostrazione di efficienza di macchine e 
		apparecchiature; 
d) 
		procedere agli accertamenti che si rendono necessari a loro giudizio ai 
		fini di garantire l'osservanza delle norme tecniche e delle prescrizioni 
		particolari formulate ai sensi del presente decreto. 
4. 
		Copia del verbale di ispezione deve essere rilasciata all'esercente o a 
		chi lo rappresenta sul posto, i quali hanno diritto di fare inserire 
		proprie dichiarazioni. L'ispettore fa menzione nello stesso verbale 
		delle ragioni dell'eventuale assenza della sottoscrizione da parte 
		dell'esercente o del suo rappresentante. 
5. 
		Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori dell'ANPA sono 
		ufficiali di polizia giudiziaria. 
6. 
		L'ANPA informa gli organi di vigilanza competenti per territorio degli 
		interventi effettuati. 
		"Capo III bis
		ESPOSIZIONI DA ATTIVITA’ LAVORATIVE CON PARTICOLARI 
		SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI
		Art. 10 bis - 
		Campo di applicazione
Le 
		disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative 
		nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un 
		significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di persone del 
		pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della 
		radioprotezione. Tali attività comprendono:
a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, 
		eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di 
		decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra 
		esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, 
		catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;
b) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, 
		eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di 
		decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra 
		esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) 
		in zone ben individuate o con caratteristiche determinate;
c) attività lavorative implicanti l’uso o lo stoccaggio 
		di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono 
		radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo 
		dell’esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del 
		pubblico;
d) attività lavorative che comportano la produzione di 
		residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono 
		radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo 
		dell’esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei 
		lavoratori;
e) attività lavorative in stabilimenti termali o 
		attività estrattive non disciplinate dal capo IV;
f) attività lavorative su aerei per quanto riguarda il 
		personale navigante.
2. Le attività 
		lavorative di cui al comma 1 sono quelle cui siano addetti i lavoratori 
		di cui al capo VIII.
		Art. 10 ter - 
		Obblighi dell’esercente
1. Nei luoghi 
		di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui 
		all’articolo 10 bis, comma 1, lettera a), l’esercente, entro 
		ventiquattro mesi dall’inizio dell’attività, procede alle misurazioni di 
		cui all'allegato I bis, secondo le linee guida emanate dalla Commissione 
		di cui all’articolo 10 septies.
2. Nei luoghi 
		di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui 
		all’articolo 10 bis, comma 1, lettera b), in zone o luoghi di lavoro con 
		caratteristiche determinate individuati dalle regioni e province 
		autonome, ai sensi dell’articolo 10 sexies, ad elevata probabilità di 
		alte concentrazioni di attività di radon, l’esercente procede, entro 
		ventiquattro mesi dall'individuazione o dall’inizio della attività, se 
		posteriore, alle misurazioni di cui all'allegato I bis secondo le linee 
		guida emanate dalla Commissione di cui all’articolo 10 septies e a 
		partire dai locali seminterrati o al piano terreno.
3. Nei luoghi 
		di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui 
		all’articolo 10 bis, comma 1, lettere c), d), limitatamente a quelle 
		indicate nell'allegato I bis, ed e), l’esercente, entro ventiquattro 
		mesi dall'inizio della attività, effettua una valutazione preliminare 
		sulla base di misurazioni effettuate secondo le indicazioni e le linee 
		guida emanate dalla Commissione di cui all’articolo 10 septies. Nel caso 
		in cui le esposizioni valutate non superino il livello di azione di cui 
		all’allegato I bis, l’esercente non è tenuto a nessun altro obbligo 
		eccettuata la ripetizione delle valutazioni con cadenza triennale o nel 
		caso di variazioni significative del ciclo produttivo. Nel caso in cui 
		risulti superato il livello di azione, l’esercente è tenuto ad 
		effettuare l’analisi dei processi lavorativi impiegati, ai fini della 
		valutazione dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, 
		ed eventualmente di gruppi di riferimento della popolazione, sulla base 
		della normativa vigente, delle norme di buona tecnica e, in particolare, 
		degli orientamenti tecnici emanati in sede comunitaria. Nel caso in cui 
		risulti superato l’80% del livello di azione in un qualsiasi ambiente 
		cui le valutazioni si riferiscano, l’esercente è tenuto a ripetere con 
		cadenza annuale le valutazioni secondo le indicazioni e le linee guida 
		emanate dalla Commissione di cui all’articolo 10 septies.
4. Per le 
		misurazioni previste dai commi 1 e 2, l’esercente si avvale di organismi 
		riconosciuti ai sensi dell’articolo 107, comma 3, o, nelle more dei 
		riconoscimenti, di organismi idoneamente attrezzati, che rilasciano una 
		relazione tecnica contenente il risultato della misurazione.
5. Per gli 
		adempimenti previsti dal comma 3, l’esercente si avvale dell'esperto 
		qualificato. L'esperto qualificato comunica, con relazione scritta, 
		all’esercente: il risultato delle valutazioni effettuate, i livelli di 
		esposizione dei lavoratori, ed eventualmente dei gruppi di riferimento 
		della popolazione, dovuti alla attività, le misure da adottare ai fini 
		della sorveglianza delle esposizioni e le eventuali azioni correttive 
		volte al controllo e, ove del caso, alla riduzione delle esposizioni 
		medesime. 
		
		Art. 10 quater - 
		Comunicazioni e relazioni tecniche
1. In caso di 
		superamento dei livelli di azione di cui all’articolo 10 quinquies, gli 
		esercenti che esercitano le attività di cui all'articolo 10 bis, comma 
		1, lettere a), b), c), d) ed e) inviano una comunicazione in cui viene 
		indicato il tipo di attività lavorativa e la relazione di cui 
		all'articolo 10 ter, commi 4 e 5, alle Agenzie regionali e delle 
		province autonome competenti per territorio, agli organi del Servizio 
		sanitario nazionale competenti per territorio e alla Direzione 
		provinciale del lavoro.
2. La 
		Direzione provinciale del lavoro trasmette i dati di cui al comma 1 al 
		Ministero del lavoro ai fini del loro inserimento in un archivio 
		nazionale che il Ministero stesso organizza avvalendosi delle strutture 
		esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio; detto 
		Ministero a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e 
		ai ministeri interessati.
3. Le 
		comunicazioni e le relazioni di cui al comma 1 sono inviate entro un 
		mese dal rilascio della relazione. 
		Art. 10 quinquies -
		Livelli di azione
1. Per i 
		luoghi di lavoro di cui all’articolo 10bis, comma 1, lettere a) e b), le 
		grandezze misurate non devono superare il livello di azione fissato in 
		allegato I bis.
2. Nel caso in 
		cui le grandezze di cui al comma 1 non superino il livello di azione ma 
		siano superiori all’80 per cento del livello di azione, l’esercente 
		assicura nuove misurazioni nel corso dell'anno successivo.
3. Nel caso di 
		superamento del livello di azione di cui all'allegato I bis, 
		l’esercente, avvalendosi dell’esperto qualificato, pone in essere azioni 
		di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del 
		predetto livello, tenendo conto del principio di ottimizzazione, e 
		procede nuovamente alla misurazione al fine di verificare l'efficacia 
		delle suddette azioni. Le operazioni sono completate entro tre anni dal 
		rilascio della relazione di cui all'articolo 10 ter, comma 4, e sono 
		effettuate con urgenza correlata al superamento del livello di azione. 
		Ove, nonostante l’adozione di azioni di rimedio, le grandezze misurate 
		risultino ancora superiori al livello prescritto, l’esercente adotta i 
		provvedimenti previsti dal capo VIII, ad esclusione dell'articolo 61, 
		comma 2 e comma 3, lettera g), dell’articolo 69 e dell’articolo 79, 
		commi 2 e 3, fintanto che ulteriori azioni di rimedio non riducano le 
		grandezze misurate al di sotto del predetto livello di azione, tenendo 
		conto del principio di ottimizzazione.
4. Le 
		registrazioni delle esposizioni di cui al comma 3 e le relative 
		valutazioni di dose sono effettuate con le modalità indicate 
		nell’allegato I bis o nell'allegato IV, ove applicabile. Nel caso in cui 
		il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni 
		ionizzanti di cui all'articolo 1, comma 1, le dosi dovute ai due diversi 
		tipi di sorgenti sono registrate separatamente, fermi restando gli 
		obblighi di cui agli articoli 72, 73 e 96.
5. L’esercente 
		non è tenuto alle azioni di rimedio di cui al comma 3 se dimostra, 
		avvalendosi dell’esperto qualificato, che nessun lavoratore è esposto ad 
		una dose superiore a quella indicata nell'allegato I bis; questa 
		disposizione non si applica agli esercenti di asili - nido, di scuola 
		materna o di scuola dell’obbligo.
6. Per i 
		luoghi di lavoro di cui all’articolo 10 bis, comma 1, lettere c), d) ed 
		e), fermo restando l’applicazione dell’articolo 23, se dall’analisi di 
		cui all’articolo 10 ter risulta che la dose ricevuta dai lavoratori o 
		dai gruppi di riferimento della popolazione supera i rispettivi livelli 
		di azione di cui all'allegato I bis, l’esercente adotta, entro tre anni, 
		misure volte a ridurre le dosi al di sotto di detti valori e, qualora, 
		nonostante l’applicazione di tali misure, l’esposizione risulti ancora 
		superiore ai livelli di azione, adotta le misure previste dal capo VIII 
		e dal capo IX, sulla base dei presupposti previsti negli stessi capi.
7. Le 
		registrazioni delle esposizioni di cui al comma 6 e le relative 
		valutazioni di dose sono effettuate con le modalità indicate 
		nell'allegato I bis e nell’allegato IV, ove applicabile.
8. Nel caso in 
		cui risulta che l’esposizione dei lavoratori o dei gruppi di riferimento 
		della popolazione non supera i livelli di azione di cui all’allegato I 
		bis, l’esercente esegue un controllo radiometrico, qualora variazioni 
		del processo lavorativo o le condizioni in cui esso si svolge possano 
		far presumere una variazione significativa del quadro radiologico. 
		
		Art. 10 sexies - 
		Individuazione delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni 
		di attività di radon
1. Sulla base 
		delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui 
		all’articolo 10 septies, le regioni e le province autonome individuano 
		le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata 
		probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, di cui 
		all’articolo 10 ter, comma 2; a tal fine:
a) qualora siano già disponibili dati e valutazioni 
		tecnico-scientifiche, le regioni e le province autonome sottopongono 
		alla Commissione i metodi ed i criteri utilizzati per un parere sulla 
		congruenza rispetto a quelli definiti a livello nazionale;
b) in alternativa, le regioni e le province autonome 
		effettuano apposite campagne di indagine nei rispettivi territori.
2. La 
		individuazione di cui al comma 1 è aggiornata ogni volta che il 
		risultato di nuove indagini lo renda necessario.
3. L’elenco 
		delle zone individuate ai sensi dei commi 1 e 2 è pubblicato nella
		Gazzetta Ufficiale. 
		
		Art. 10 septies - 
		Sezione speciale della Commissione tecnica per le esposizioni a sorgenti 
		naturali di radiazioni
1. Nell’ambito 
		della Commissione tecnica di cui all’articolo 9 è istituita una sezione 
		speciale per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni con i 
		seguenti compiti:
a) elaborare linee-guida sulle metodologie e tecniche di 
		misura più appropriate per le misurazioni di radon e toron in aria e 
		sulle valutazioni delle relative esposizioni;
b) elaborare criteri per l’individuazione di zone o 
		luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità 
		di alte concentrazioni di attività di radon;
c) elaborare criteri per l’individuazione, nelle 
		attività lavorative di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 10 
		bis, delle situazioni in cui le esposizioni dei lavoratori, o di gruppi 
		di riferimento della popolazione, siano presumibilmente più elevate e 
		per le quali sia necessario effettuare le misurazioni per la valutazione 
		preliminare di cui all’articolo 10 ter, comma 3, nonché linee guida 
		sulle metodologie e tecniche di misura appropriate per effettuare le 
		opportune valutazioni;
d) formulare proposte di adeguamento della normativa 
		vigente in materia;
e) formulare proposte ai fini della adozione omogenea di 
		misure correttive e di provvedimenti e volte ad assicurare un livello 
		ottimale di radioprotezione nelle attività disciplinate dal presente 
		capo;
f) fornire indicazioni sui programmi dei corsi di 
		istruzione e di aggiornamento per la misura del radon e del toron e per 
		l'applicazione di azioni di rimedio;
g) formulare indicazioni per la sorveglianza e per gli 
		interventi di radioprotezione ai fini dell'adozione di eventuali 
		provvedimenti per il personale navigante.
2. Per lo 
		svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la Commissione ha accesso e 
		si avvale anche dei dati di cui all'articolo 10 quater, comma 1, nonché 
		delle comunicazioni e delle relazioni di cui all'articolo 10 octies, 
		comma 2, lettera c). La Commissione, entro un anno dal proprio 
		insediamento, emana le linee guida ed i criteri di cui al comma 1, 
		lettere a) e b) e, entro due anni, i criteri e le linee guida di cui al 
		medesimo comma, lettera c). I criteri e le linee guida saranno 
		pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
3. La 
		Commissione di cui al comma 1 è composta da ventuno esperti in materia, 
		di cui:
a) uno designato dal Ministero della sanità;
b) uno designato dal Ministero dell’ambiente;
c) uno designato dal Ministero dell'industria, del 
		commercio e dell’artigianato;
d) uno designato dal Ministero del lavoro e della 
		previdenza sociale;
e) uno designato dal Ministero dei trasporti e della 
		navigazione;
f) uno designato dal Ministero delle politiche agricole 
		e forestali;
g) cinque designati dalla Conferenza permanente per i 
		rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
		Bolzano;
h) due designati dall’ANPA;
i) due designati dall’ISPESL;
j) due designati dall’Istituto superiore di sanità;
l) uno designato dall'ENAC;
m) uno designato dall’ENEA in quanto Istituto della 
		metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti;
n) uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei 
		Ministri – Dipartimento per la protezione civile;
o) uno designato dal Ministero dell’interno – Corpo 
		nazionale dei vigili del fuoco.
4. Le spese 
		relative al funzionamento della Sezione speciale di cui al comma 1 sono 
		poste a carico dell’ANPA, ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 5, della 
		legge 21 gennaio 1994, n. 61, nei limiti delle risorse di bilancio 
		disponibili.
		
		
		Articolo 10 octies -
		Attività di volo
1. Le attività 
		lavorative di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera f), che possono 
		comportare per il personale navigante significative esposizioni alle 
		radiazioni ionizzanti sono individuate nell'allegato I bis.
2. Nelle 
		attività individuate ai sensi del comma 1, il datore di lavoro provvede 
		a:
a) programmare opportunamente i turni di lavoro, e 
		ridurre l'esposizione dei lavoratori maggiormente esposti;
b) fornire al personale pilota istruzioni sulle modalità 
		di comportamento in caso di aumentata attività solare, al fine di 
		ridurre, per quanto ragionevolmente ottenibile, la dose ai lavoratori; 
		dette istruzioni sono informate agli orientamenti internazionali in 
		materia;
c) trasmettere al Ministero della sanità le 
		comunicazioni in cui è indicato il tipo di attività lavorativa e la 
		relazione di cui all'articolo 10 ter, il Ministero, a richiesta, 
		fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri 
		interessati.
3. Alle 
		attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del capo VIII, 
		ad eccezione di quelle di cui all'articolo 61, comma 3, lettere a) e g), 
		all'articolo 62, all'articolo 63, all'articolo 79, comma 1, lettera b), 
		numeri 1) e 2), e lettera c), e commi 2, 3, 4 e 7, all'articolo 80, 
		comma 1, lettera a), e lettere d) ed e), limitatamente alla sorveglianza 
		fisica della popolazione, nonché all'articolo 81, comma 1, lettera a). 
		La sorveglianza medica dei lavoratori di cui al comma 1, che non siano 
		suscettibili di superare i 6 mSv/anno di dose efficace, è assicurata, 
		con periodicità almeno annuale, con le modalità di cui al decreto del 
		Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, al decreto del 
		Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 settembre 1995, 
		pubblicato nel Supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale n. 
		256 del 2 novembre 1995, ed alla legge 30 maggio 1995, n. 204, con oneri 
		a carico del datore di lavoro.
4. Nei casi di cui al comma 1, la valutazione 
		delle dosi viene effettuata secondo le modalità indicate nell'allegato I 
		bis."
		
		Articolo 10 
		novies – Disposizioni particolari per taluni tipi di prodotti
		In 
		applicazione dei principi generali di cui agli articoli 2 e 115-bis, con 
		decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
		Ministro della sanità, di concerto con i Ministeri dell’ambiente, 
		dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dell’interno e del 
		lavoro e della previdenza sociale, sentita l’ANPA, e sulla base delle 
		eventuali segnalazioni della sezione speciale della commissione tecnica 
		di cui all’articolo 10-septies, nonché degli organismi della pubblica 
		amministrazione interessati all’applicazione del presente capo, possono 
		essere disposte particolari limitazioni, o la soggezione dei divieti di 
		cui all’articolo 98, comma 1, per le attività volte a mettere in 
		circolazione, produrre, importare, impiegare, manipolare o comunque 
		detenere, quando tali attività sono svolte a fini commerciali, tipi di 
		prodotti o singoli prodotti che contengono materie radioattive naturali 
		derivanti dalle attività di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettere c) 
		e d).
		Capo IV
		LAVORAZIONI MINERARIE
		
		Art. 11  - Campo di 
		applicazione
		
		 1. Le disposizioni del presente 
		capo si applicano alle lavorazioni minerarie che si effettuano nell'area 
		oggetto del permesso di prospezione, di ricerca o della concessione di 
		coltivazione e che espongono al rischio di radiazioni, quando sussistono 
		le condizioni indicate nell'allegato I. Le modalità per verificare la 
		sussistenza di tali condizioni sono stabilite con decreto del Ministro 
		dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i 
		Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e 
		dell'ambiente, sentita l'ANPA. 
2. La 
		vigilanza per la tutela dai rischi derivanti da radiazioni ionizzanti 
		dei lavoratori addetti alle attività di cui al comma 1 è affidata al 
		Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la 
		esercita a mezzo dell'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente 
		per territorio, avvalendosi, nell'ambito delle loro competenze, degli 
		organi del servizio sanitario nazionale competente per territorio, 
		nonché dell'ANPA. 
3. 
		Ove ricorrano le condizioni di applicabilità di cui al comma 1, il 
		decreto di concessione mineraria previsto dal regio decreto 29 luglio 
		1927, n. 1443, e successive modifiche ed integrazioni, è emanato sentita 
		l'ANPA per gli aspetti di protezione dei lavoratori e della popolazione 
		dal rischio di radiazioni ionizzanti. 
4. Il 
		decreto di concessione mineraria tiene luogo degli obblighi di cui ai 
		capi V, VI e VII del presente decreto, attinenti alle attività di cui al 
		comma 1. 
5. 
		Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le 
		disposizioni del capo VIII, estendendo all'ingegnere capo dell'ufficio 
		periferico competente per territorio la trasmissione della 
		documentazione concernente la sorveglianza fisica e medica cui sono 
		tenuti, ai sensi del predetto capo VIII, i datori di lavoro nei 
		confronti degli organi di vigilanza. 
		Art. 12  - Competenze e 
		mezzi - Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica
		1. Il 
		datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di 
		esperti qualificati a norma dell'art. 77. 
2. Il 
		datore di lavoro è tenuto a fornire i mezzi ed assicurare le condizioni 
		necessarie all'esperto qualificato per lo svolgimento dei propri 
		compiti. 
3. 
		L'entità dei mezzi impiegati deve essere adeguata all'importanza degli 
		impianti e la loro scelta di tipo e qualità effettuata in funzione 
		dell'entità dei rischi connessi alle lavorazioni che espongono alle 
		radiazioni ionizzanti. 
4. 
		Avverso il giudizio di cui agli artt. 84 e 85 in materia di idoneità 
		medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso, 
		entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del 
		giudizio stesso, all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente 
		per territorio, che provvede su parere conforme dei sanitari di cui 
		all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 
		128, così come modificato dall'art. 11 della legge 30 luglio 1990, n. 
		221. 
5. 
		Decorsi i trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza che 
		l'ingegnere capo abbia provveduto, il ricorso si intende respinto. 
		Art. 13  - Segnalazione di 
		superamento dei limiti di dose
		1. 
		Quando i risultati della valutazione della dose relativa ad ogni singolo 
		lavoratore superano i limiti di dose, il direttore deve darne immediata 
		notizia all'ingegnere capo per i provvedimenti di sua competenza. 
		Art. 14  - Decontaminazione 
		e sorveglianza medica eccezionale
		1. 
		Nel caso in cui il medico addetto alla sorveglianza medica decida 
		l'allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro il direttore della 
		miniera deve darne notizia all'ingegnere capo competente per territorio. 
		Art. 15  - Limiti di dose
		1. 
		Quando si riscontrano valori di grandezze derivate superiori ai limiti 
		pertinenti fissati con i provvedimenti di cui all'art. 96, il direttore 
		della miniera adotta le misure necessarie per riportare tali valori 
		entro i predetti limiti. In caso di impossibilità, il direttore ne dà 
		immediato avviso all'ingegnere capo che adotta i provvedimenti di 
		competenza. 
		Art. 16  - Acque di miniera
		1. Il 
		direttore della miniera deve curare che non sia impiegata per la 
		perforazione ad umido, per la irrorazione del minerale e per qualsiasi 
		altra operazione che favorisca la diffusione delle materie radioattive 
		contenute nelle acque stesse, acqua di miniera che presenti 
		concentrazioni superiori ai valori fissati con il decreto di cui 
		all'art. 96. 
		
		2. Dette acque di miniera devono essere convogliate all'esterno per la 
		via più breve ed in condotta chiusa e scaricate nel rispetto delle 
		disposizioni di cui al capo IX del presente decreto. 
		Art. 17  - Obblighi 
		particolari del direttore della miniera
		1. Il 
		direttore della miniera è tenuto ad adottare le misure atte a ridurre, 
		per quanto possibile, il rischio di esposizioni interne. In particolare, 
		ove l'entità del rischio lo richieda, deve provvedere che: 
a) la perforazione sia eseguita ad umido; 
b) i lavoratori non consumino i pasti o fumino nel sotterraneo; 
c) i 
		lavoratori abbiano a disposizione e, ove necessario, utilizzino guanti, 
		maschere o indumenti contro il rischio di contaminazione; 
d) 
		gli indumenti di lavoro siano sottoposti ad adeguati processi di 
		lavatura e bonifica; 
e) 
		sul luogo della miniera siano predisposti locali adeguatamente 
		attrezzati ove, al termine del turno di lavoro, i lavoratori possano 
		lavarsi e cambiarsi d'abito. 
		Capo V
		
		REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE, PRODUZIONE, 
		COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE
		
		Art. 18  - Importazione e 
		produzione a fini commerciali di materie radioattive
		1. 
		L'attività di importazione a fini commerciali di materie radioattive, di 
		prodotti, apparecchiature e dispositivi in genere, contenenti dette 
		materie, è soggetta a notifica preventiva da effettuare almeno sessanta 
		giorni prima dell'inizio dell'attività stessa. 
2. La 
		produzione a fini commerciali delle sorgenti di radiazioni di cui al 
		comma 1 è soggetta a notifica preventiva da effettuare almeno sessanta 
		giorni prima dell'inizio dell'attività stessa. 
3. Ai 
		fini delle presenti disposizioni, è da intendersi ricompresa nella 
		produzione qualsiasi manipolazione, o frazionamento, o diluizione o 
		altra operazione, effettuata sulle materie radioattive o sul dispositivo 
		che le contenga, che siano tali da comportare l'immissione sul mercato 
		di un prodotto, contenente la materia predetta, diverso da quello 
		originario. 
4. La 
		notifica di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata nei confronti del 
		Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
		del Ministero della sanità, del Ministero dell'interno e dell'ANPA. 
5. 
		Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato, sentiti gli altri Ministri di cui al comma 4, le altre 
		amministrazioni eventualmente interessate e l'ANPA, sono stabilite le 
		modalità della notifica nonché le condizioni per l'eventuale esenzione 
		da tale obbligo, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2. 
6. 
		Per l'esercizio delle attività di commercio restano ferme le 
		disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860. 
		"Articolo 18 bis - 
		Beni di consumo
1. L’aggiunta 
		intenzionale, sia direttamente che mediante attivazione, di materie 
		radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo nonché 
		l'importazione o l'esportazione di tali beni, è soggetta ad 
		autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato, d’intesa con i Ministeri della sanità, dell’ambiente, 
		dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA.
2. Con il 
		decreto di cui all’articolo 18, comma 5, sono determinate le 
		disposizioni procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca 
		dell'autorizzazione di cui al comma 
3. Copia dei 
		provvedimenti relativi al rilascio, alla modifica ed alla revoca 
		dell’autorizzazione è inviata dall’Amministrazione che emette il 
		provvedimento alle altre amministrazioni, agli organismi tecnici 
		consultati nel procedimento e all’ANPA.
4. Il 
		provvedimento di autorizzazione può esonerare, in tutto o in parte, il 
		consumatore finale dagli obblighi previsti dal presente decreto."
		Art. 19  - Obbligo di 
		informativa
		1. 
		Chiunque importa o produce, a fini commerciali, o comunque commercia 
		materie radioattive, prodotti e apparecchiature in genere contenenti 
		dette materie, deve provvedere a che ogni sorgente immessa in commercio 
		sia accompagnata da una informativa scritta sulle precauzioni tecniche 
		da adottare per prevenire eventuali esposizioni indebite, nonché sulle 
		modalità di smaltimento o comunque di cessazione della detenzione.
2. 
		Con il decreto di cui all'art. 18 sono stabilite le modalità di 
		attuazione dell'obbligo di informativa, nonché le eventuali esenzioni 
		nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2. 
		Art. 20  - Registro delle 
		operazioni commerciali e riepilogo delle operazioni effettuate
		
		 1. Chiunque importa o produce a 
		fini commerciali, o comunque esercita commercio di materie radioattive, 
		è tenuto a registrare tutti gli atti di commercio relativi alle stesse, 
		con l'indicazione dei contraenti. 
2. Il 
		riepilogo degli atti di commercio effettuati deve essere comunicato 
		all'ANPA. 
3. Ai 
		fini delle presenti disposizioni, per atto di commercio si intende 
		qualsiasi cessione, ancorché gratuita, operata nell'ambito dell'attività 
		commerciale. 
"4. Con 
		decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
		sentita l'ANPA, sono indicate le modalità di registrazione nonché le 
		modalità ed i termini per l'invio del riepilogo, particolari 
		disposizioni possono essere formulate per le materie di cui all'articolo 
		23.";
		Art. 21  - Trasporto di 
		materie radioattive
		1. 
		Per il trasporto delle materie di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 
		1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni, effettuato in nome 
		proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorché 
		avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilità e 
		disponibilità, restano ferme le disposizioni ivi contenute. Nelle 
		autorizzazioni previste da dette disposizioni, rilasciate sentiti l'ANPA 
		e il Ministero dell'interno, possono essere stabilite particolari 
		prescrizioni definite dall'ANPA. 
		
		2. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita 
		l'ANPA, sono emanate le norme regolamentari per i diversi modi di 
		trasporto, anche in attuazione delle direttive e raccomandazioni 
		dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia di 
		trasporto di merci pericolose. 
"3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui 
		al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti 
		effettuati con l'indicazione delle materie trasportate. Con decreto del 
		Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita 
		l’ANPA, sono stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le 
		modalità, i termini di compilazione e di invio del riepilogo suddetto, 
		nonché gli eventuali esoneri.".
Art. 22 - Comunicazione 
		preventiva di pratiche
		1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3 
		della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni e 
		fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente decreto 
		prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda 
		intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di 
		radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima 
		dell’inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del 
		fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro 
		competenza, all’Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di 
		porto e all’Ufficio di sanità marittima, nonché alle agenzie regionali e 
		delle province autonome di cui all’articolo 3 del decreto-legge 4 
		dicembre 1993, n.496, convertito con modificazioni nella legge 21 
		gennaio 1994,n.61, indicando i mezzi di protezione posti in atto. L’ANPA 
		può accedere ai dati concernenti la comunicazione preventiva di 
		pratiche, inviati alle agenzie predette.
		2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al 
		comma 1 le pratiche in cui le sorgenti di radiazioni soddisfino una 
		delle condizioni di cui alle lettere seguenti:
		     a) le quantità di materie radioattive non 
		superino in totale le soglie di esenzione determinate ai sensi del comma 
		5;
		     b) la concentrazione di attività di materie 
		radioattive per unità di massa non superi le soglie determinate ai sensi 
		del comma 5;
		     c) gli apparecchi contenenti materie 
		radioattive anche al di sopra delle quantità o delle concentrazioni di 
		cui alle lettere a) o b), purché soddisfino tutte le seguenti 
		condizioni:
		       1) siano di tipo riconosciuto ai 
		sensi dell'articolo 26;
		       2) siano costruiti in forma di 
		sorgenti sigillate;
		       3) in condizioni di funzionamento 
		normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto 
		della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose 
		superiore a 1 µSv h-1;
		       4) le condizioni di eventuale 
		smaltimento siano state specificate nel provvedimento di riconoscimento 
		di cui all'articolo 26;
		     d) gli apparecchi elettrici, diversi da 
		quelli di cui alla lettera e), che soddisfino tutte le seguenti 
		condizioni:
		       1) siano di tipo riconosciuto ai 
		sensi dell'articolo 26;
		       2) in condizioni di funzionamento 
		normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto 
		della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose 
		superiore a 1 µSv h-1;
		     e) l’impiego di qualunque tipo di tubo 
		catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi 
		elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore 
		a 30 kV, purché ciò, in condizioni di funzionamento normale, non 
		comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della 
		superficie accessibile dell’apparecchio, un’intensità di dose superiore 
		a 1 µSv h-1;
		
		f) materiali contaminati da materie radioattive risultanti da 
		smaltimenti autorizzati che siano stati dichiarati non soggetti a 
		ulteriori controlli dalle autorità competenti ad autorizzare lo 
		smaltimento.
		3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche di cui 
		al comma 1 e di quelle per cui la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, o il presente 
		decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi devono 
		provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le 
		indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse.
		(nota del redattore: il comma 4 è assente)
		5. Con uno o più decreti del Ministro della sanità, di 
		concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, 
		sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le condizioni e le quantità ai 
		fini della registrazione delle materie radioattive, i modi e le 
		caratteristiche ai fini della registrazione delle macchine radiogene.
		6. Con il decreto di cui all’articolo 18, comma 5, sono 
		determinate le quantità e le concentrazioni di attività di materie 
		radioattive di cui al comma 2, lettere a) e b), e le modalità di 
		notifica delle pratiche di cui al comma 1.
		Art. 23  - Detenzione di 
		materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili 
		nucleari
		1. I 
		detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e 
		di combustibili nucleari debbono farne denuncia, ai sensi dell'art. 3 
		della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e, inoltre, tenerne la 
		contabilità nei modi e per le quantità che sono stabiliti con decreto 
		del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita 
		l'ANPA. 
		 
		Art. 24 
		- Comunicazione preventiva di cessazione di pratica
		1. Chiunque intenda cessare una pratica soggetta alle 
		disposizioni di cui all'articolo 22 deve darne comunicazione, almeno 
		trenta giorni prima della prevista cessazione, alle amministrazioni 
		competenti a ricevere la comunicazione di cui allo stesso articolo 22. 
		2. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, sono 
		fissate le condizioni e le modalità per la comunicazione di cui al comma 
		1.
		Art. 25  - Smarrimento, 
		perdita, ritrovamento di materie radioattive
		1. Il 
		detentore, nell'ipotesi di smarrimento o di perdita, per qualsiasi 
		causa, di materie radioattive, comunque confezionate, e di apparecchi 
		contenenti dette materie, deve darne immediatamente comunicazione agli 
		organi del Servizio sanitario nazionale e al Comando provinciale dei 
		vigili del fuoco competenti per territorio, alla più vicina autorità di 
		pubblica sicurezza, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità 
		marittima, ove di loro competenza, e all'ANPA. 
2. Il 
		ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui al comma 1 da parte 
		di chi ha effettuato la comunicazione deve essere immediatamente 
		comunicato alla più vicina autorità di pubblica sicurezza. 
3. Il 
		ritrovamento di materie o di apparecchi recanti indicazioni o 
		contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di 
		radioattività deve essere comunicato immediatamente alla più vicina 
		autorità di pubblica sicurezza. 
		Art. 26  - Sorgenti di tipo 
		riconosciuto
		1. A 
		particolari sorgenti o tipi di sorgenti di radiazioni, in relazione alle 
		loro caratteristiche ed all'entità dei rischi, può essere conferita la 
		qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto.
2. 
		Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità, 
		del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentiti l'ANPA, 
		l'ISPESL e l'ISS, vengono stabiliti i criteri e le modalità per il 
		conferimento della qualifica di cui al comma 1, nonché eventuali 
		esenzioni, in relazione all'entità del rischio, dagli obblighi di 
		denuncia, di autorizzazione o di sorveglianza fisica di cui al presente 
		decreto. 
3. Il 
		decreto di cui al comma 2 deve tenere conto della normativa comunitaria 
		concernente il principio di mutuo riconoscimento. 
		Capo VI
		
		REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI E PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I 
		RIFIUTI RADIOATTIVI
		
		Art. 27  - Nulla osta 
		all'impiego di sorgenti di radiazioni
		
		1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, 
		gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a 
		qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di 
		materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti 
		dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento 
		nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori 
		di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo 
		secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attività di cui al 
		presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti 
		di radiazioni ionizzanti. 
"1 bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto 
		mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o 
		località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello 
		che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente 
		articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti 
		ed alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei 
		provvedimenti applicativi.";
2. L'impiego delle 
		sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 è classificato in due 
		categorie, A e B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
		su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 
		dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, 
		sentita l'ANPA, sono stabiliti le condizioni per la classificazione 
		nelle predette categorie in relazione ai rischi per i lavoratori e per 
		la popolazione connessi con tali attività, i relativi criteri di 
		radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio,
		la modifica e la revoca 
		del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonché gli 
		organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano 
		rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie. 
"2-bis. Il 
		nulla osta di cui al comma 1 è, in particolare, richiesto per:
a) l’aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante 
		attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di 
		prodotti medicinali o di beni di consumo;
b) l’impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di 
		materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di 
		prodotti, per ricerca
c) la somministrazione intenzionale di materie 
		radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, 
		a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, 
		ad animali;
d) l’impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di 
		materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica.
		3. 
		 Le disposizioni del presente capo 
		non si applicano alle pratiche disciplinate al capo IV ed al capo VII ed 
		alle attività lavorative comportanti l’esposizione alle sorgenti 
		naturali di radiazioni di cui al capo III bis, con esclusione dei casi 
		in cui l’assoggettamento a dette disposizioni sia espressamente 
		stabilito ai sensi del capo III bis e relativi provvedimenti di 
		attuazione;
		4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni 
		di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive 
		modifiche e integrazioni. 
"4-bis. Le 
		disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui 
		all’articolo 33 ed all’impiego di microscopi elettronici.
4-ter. Il 
		nulla osta all’impiego di categoria A tiene luogo del nullaosta 
		all’impiego di categoria B.
		4-quater. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono 
		stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai valori massimi 
		dell’esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati 
		alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti connessi alla 
		costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale 
		disattivazione delle installazioni."
		Art. 28  - Impiego di 
		categoria A
		1. 
		L'impiego di categoria A è soggetto a nulla osta preventivo da parte del 
		Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto 
		con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della 
		previdenza sociale, della sanità, 
		sentite l’ANPA e le regioni territorialmente competenti, 
		in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei 
		locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, 
		delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle 
		conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale 
		allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. 
		Copia del nulla osta è inviata dal Ministero dell'industria, del 
		commercio e dell'artigianato ai Ministeri concertanti, al presidente 
		della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, 
		al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio e 
		all'ANPA. 
2. 
		Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli 
		aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, 
		nonché per l'eventuale disattivazione degli impianti. 
		Art. 29  - Impiego di 
		categoria B
		1. 
		L'impiego di categoria B è soggetto a nulla osta preventivo in relazione 
		all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, 
		delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione 
		del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché 
		delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente 
		di rifiuti radioattivi. 
2. 
		Con leggi delle regioni e delle province autonome, da emanarsi entro 
		centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 
		27, sono stabilite le autorità competenti per il rilascio del nulla osta 
		di cui al comma 1, per le attività comportanti esposizioni a scopo 
		medico, nonché le modalità per il rilascio medesimo, e sono individuati 
		o costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio di 
		detto nulla osta; in tali organismi debbono essere rappresentate le 
		competenze necessarie, inclusa quella del Comando provinciale dei vigili 
		del fuoco. Negli altri casi il nulla osta è rilasciato dal prefetto, 
		sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando 
		provinciale dei vigili del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata 
		all'ANPA. 
3. 
		Nel nulla osta, rilasciato sulla base della documentazione tecnica 
		presentata, possono essere stabilite particolari prescrizioni, per le 
		prove e per l'esercizio. 
		Art. 30 - 
		
		Particolari disposizioni per l’allontanamento dei rifiuti
		
		1. 
		 L’allontanamento di materiali 
		destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, 
		ambienti o, comunque, nell'ambito di attività a cui non si applichino le 
		norme del presente decreto, se non è disciplinato dai rispettivi 
		provvedimenti autorizzativi, è comunque soggetto ad autorizzazione 
		quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di 
		dimezzamento fisico maggiore o uguale a settantacinque giorni o in 
		concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1. 
		I livelli di allontanamento stabiliti negli atti autorizzatori debbono 
		soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, 
		comma 2, che terrà conto anche degli orientamenti tecnici forniti in 
		sede comunitaria;
		
		2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, sono stabilite le 
		autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione nonché le 
		modalità per il rilascio medesimo, che dovranno prevedere la 
		consultazione degli organismi tecnici territorialmente competenti. 
3. 
		Nell'autorizzazione possono essere stabilite particolari prescrizioni, 
		anche in relazione ad altre caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, 
		diverse da quelle di natura radiologica. Copia dell'autorizzazione è 
		inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e all'ANPA. 
		Art. 31  - Attività di 
		raccolta di rifiuti radioattivi per conto di terzi
		1. 
		L'attività di raccolta, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, 
		provenienti da terzi, allo scopo di conferire i medesimi ad 
		installazioni di trattamento o di deposito oppure di procedere allo 
		smaltimento di essi nell'ambiente ai sensi dell'art. 30, è soggetta ad 
		autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato, sentita l'ANPA. 
2. 
		Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono determinate le disposizioni 
		procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, 
		nonché eventuali esenzioni da essa. 
		Art. 32  - Spedizioni, 
		importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi
		1. Le 
		spedizioni di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri 
		dell'Unione europea o ad essi destinate, le importazioni e le 
		esportazioni dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati, nonché il loro 
		transito sul territorio italiano debbono essere preventivamente 
		autorizzati. 
2. 
		L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata da: 
a) 
		l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'art. 29 o 
		dell'autorizzazione di cui all'art. 30, sentiti i competenti organismi 
		tecnici, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da 
		effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti 
		autorizzativi di cui agli stessi artt. 29 e 30 o nell'ambito di attività 
		esenti da detti provvedimenti; 
b) il 
		Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita 
		l'ANPA, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da 
		effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al 
		presente decreto, nonché nei casi di transito sul territorio italiano. 
3. 
		Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'unione europea e nei casi 
		di importazione o di esportazione da o verso altri Stati, 
		l'autorizzazione è soggetta all'approvazione da parte delle autorità 
		competenti degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati 
		dal transito sul loro territorio. L'approvazione è richiesta 
		dall'autorità di cui al comma 2, competente al rilascio 
		dell'autorizzazione, e si intende concessa in caso di mancata risposta 
		entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo 
		Stato membro interessato non richieda una proroga, sino ad un mese, di 
		tale termine o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria 
		mancata accettazione di tale procedura di approvazione automatica, ai 
		sensi dell'art. 17 della direttiva n. 92/3/EURATOM.
4. 
		Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e 
		della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente, sentita l'ANPA, 
		sono determinati i criteri, le modalità, nonché le disposizioni 
		procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente 
		articolo. Tale decreto può stabilire particolari esenzioni dagli 
		obblighi e particolari divieti per l'importazione e l'esportazione di 
		rifiuti, anche in relazione ai paesi di origine o di destinazione. 
		Art. 33  - Nulla osta per 
		installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi
		1. 
		Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di 
		compatibilità ambientale, la costruzione, o comunque la costituzione, e 
		l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento 
		nell'ambiente, nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito 
		o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre 
		installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta preventivo del 
		Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto 
		con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della 
		previdenza sociale e della sanità, sentite la regione o la provincia 
		autonoma interessata e l'ANPA. 
2. 
		Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanità e 
		di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza 
		sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattività o di 
		concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni 
		del presente articolo, nonché le disposizioni procedurali per il 
		rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di 
		installazione. Nel decreto può essere prevista, in relazione a tali 
		tipologie, la possibilità di articolare in fasi distinte, compresa 
		quella di chiusura, il rilascio del nulla osta nonché di stabilire 
		particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e 
		l'esercizio. 
		Art. 34  - Obblighi di 
		registrazione
		1. 
		Gli esercenti le attività disciplinate negli artt. 31 e 33 devono 
		registrare i tipi, le quantità di radioattività, le concentrazioni, le 
		caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti radioattivi, nonché tutti i 
		dati idonei ad identificare i rifiuti medesimi ed i soggetti da cui 
		provengono. 
2. I 
		soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA e alle 
		regioni o province autonome territorialmente competenti un riepilogo 
		delle quantità dei rifiuti raccolti e di quelli depositati, con 
		l'indicazione degli altri dati di cui al predetto comma 1. 
3. 
		Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono stabilite le modalità di 
		registrazione ed i termini della relativa conservazione, nonché le 
		modalità ed i termini per l'invio del riepilogo. 
		Art. 35  - Sospensione e 
		revoca dei provvedimenti autorizzativi
		1. 
		Fatti salvi i provvedimenti cautelari ed urgenti a tutela della salute 
		pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente, le amministrazioni titolari 
		del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi di cui al presente 
		capo, quando siano riscontrare violazioni gravi o reiterate delle 
		disposizioni del presente decreto o delle prescrizioni autorizzatorie, 
		possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo 
		non superiore a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità, 
		possono disporre la revoca del provvedimento autorizzativo. 
2. Ai 
		fini della sospensione o della revoca di cui al comma precedente, le 
		amministrazioni incaricate della vigilanza comunicano alle 
		amministrazioni titolari del potere autorizzativo le violazioni gravi o 
		ripetute risultanti dalla vigilanza stessa. 
3. Le 
		amministrazioni di cui al comma 1, prima di disporre i provvedimenti di 
		sospensione o di revoca, contestano all'esercente le violazioni rilevate 
		e gli assegnano un termine di sessanta giorni per produrre le proprie 
		giustificazioni. 
4. In 
		ordine all'adozione dei predetti provvedimenti di sospensione o di 
		revoca, per quanto attiene alla fondatezza delle giustificazioni 
		prodotte, deve essere acquisito il parere degli organi tecnici 
		intervenuti in fase di emanazione dei provvedimenti autorizzativi. 
5. I 
		provvedimenti di sospensione o di revoca non possono essere adottati 
		decorsi sei mesi dalla presentazione delle giustificazioni da parte 
		dell'esercente. 
		 
		Capo VII
		
		IMPIANTI
		
		Art. 36  - Documentazione di 
		sicurezza nucleare e di protezione sanitaria
		1. Il 
		richiedente l'autorizzazione di cui all'art. 6 e seguenti della legge 31 
		dicembre 1962, n. 1860, per gli impianti di cui all'art. 7, lett. a), 
		c), d), e), f), ai fini dell'accertamento delle condizioni di sicurezza 
		nucleare e di protezione sanitaria, deve trasmettere, oltre che al 
		Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ANPA i 
		seguenti documenti: 
a) 
		progetto di massima dell'impianto corredato dalla pianta topografica, 
		dai piani esplicativi, dai disegni e descrizioni dell'impianto e da uno 
		studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi; 
b) 
		rapporto preliminare di sicurezza, con l'indicazione delle previste 
		misure di sicurezza e protezione. 
2. 
		L'autorizzazione di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 
		1860, è rilasciata previo l'espletamento della procedura di cui al 
		presente capo. 
		Art. 37  - Impianti non 
		soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge 31 dicembre 
		1962, n. 1860
		
		 1. Gli impianti nucleari comunque 
		destinati alla produzione di energia elettrica compresi anche quelli non 
		soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 6 e seguenti della legge 31 
		dicembre 1962, n. 1860, possono essere costruiti solo a seguito del 
		nulla osta alla costruzione, sotto il profilo della sicurezza nucleare e 
		della protezione sanitaria. 
2. Il 
		nulla osta è rilasciato dal Ministro dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato, sentita l'ANPA, su domanda dell'interessato, corredata 
		dei documenti di cui al precedente articolo, secondo la procedura 
		prevista dal presente capo. 
3. Le 
		disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli impianti 
		di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni dello 
		Stato. 
		Art. 38  - Istruttoria 
		tecnica
		1. 
		Sulle istanze di cui ai precedenti artt. 36 e 37 l'ANPA effettua 
		un'istruttoria tecnica e redige una relazione tecnica sul progetto di 
		massima, nella quale deve essere espresso l'avviso sulla ubicazione 
		dell'impianto, sulle caratteristiche di esso risultanti dal progetto di 
		massima, e debbono essere indicati inoltre tutti gli elementi atti a 
		consentire una valutazione preliminare complessiva sulle caratteristiche 
		di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria dell'impianto e sul suo 
		esercizio.
2. 
		L'ANPA, oltre alla documentazione rimessagli ai sensi degli artt. 36 e 
		37 può richiedere agli interessati ogni ulteriore documentazione che 
		ritiene necessaria alla istruttoria. 
3. La 
		relazione tecnica elaborata dall'ANPA deve contenere un esame critico 
		del rapporto preliminare di sicurezza e dello studio preliminare di 
		smaltimento dei rifiuti radioattivi. 
		Art. 39  - Consultazione con 
		le Amministrazioni interessate
		1. Il 
		Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette 
		copia della relazione tecnica dell'ANPA ai Ministeri dell'interno, del 
		lavoro e della previdenza sociale, della sanità ed agli altri Ministeri 
		interessati. 
2. Il 
		Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e gli altri 
		Ministeri interessati possono richiedere all'ANPA ulteriori informazioni 
		ed i dati necessari per una completa valutazione della ubicazione 
		dell'impianto e del progetto di massima. 
3. 
		Tutti i ministeri interessati trasmettono all'ANPA non oltre sessanta 
		giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica, i rispettivi 
		pareri relativi al progetto di massima ed alla ubicazione dell'impianto. 
		Art. 40  - Parere dell'ANPA
		1. La 
		Commissione tecnica di cui all'art. 9, tenuto conto delle eventuali 
		osservazioni dei vari Ministeri, esprime un parere tecnico finale, 
		specificando le eventuali prescrizioni da stabilire per l'esecuzione del 
		progetto. 
2. 
		L'ANPA trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato il suo parere elaborato sulla base di quello della 
		Commissione tecnica con le eventuali osservazioni delle varie 
		amministrazioni. 
		Art. 41  - Progetti 
		particolareggiati di costruzione
		1. Il 
		titolare della autorizzazione o del nulla osta di cui ai precedenti 
		articoli deve trasmettere all'ANPA i progetti particolareggiati di 
		quelle parti costitutive dell'impianto che sulla base della 
		documentazione di cui agli artt. 36 e 37 l'ANPA, sentita la Commissione 
		tecnica, ritiene rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della 
		protezione sanitaria. I progetti relativi a dette parti, completati da 
		relazioni che ne illustrano o dimostrano la rispondenza ai fini della 
		sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, devono essere approvati 
		dall'ANPA sentita la Commissione tecnica, prima della costruzione e 
		messa in opera. 
2. 
		L'esecuzione dei progetti relativi allo smaltimento dei rifiuti 
		radioattivi non può essere approvata dall'ANPA nei casi previsti 
		dall'art. 37 del Trattato istitutivo della Comunità europea della 
		energia atomica se non ad avvenuta comunicazione da parte dell'Agenzia 
		stessa alla Commissione della predetta Comunità dei dati generali del 
		progetto in questione. 
3. La 
		costruzione viene effettuata sotto il controllo tecnico dell'ANPA che 
		vigila sulla rispondenza della costruzione ai progetti approvati 
		dall'ANPA stessa. 
		Art. 42  -
		Collaudi
		
		 1. Il collaudo degli impianti di 
		cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, 
		è eseguito con le modalità di cui agli artt. 43, 44 e 45, per i tipi di 
		impianti definiti all'art. 7, lett. a), c), d), e), f). 
2. 
		Con le norme di esecuzione del presente decreto sono stabilite le 
		modalità per l'esecuzione delle prove di collaudo per altri impianti 
		nucleari. Dette norme possono prevedere procedure semplificate rispetto 
		a quelle previste dal presente capo. 
		Art. 43  - Prove non 
		nucleari
		1. 
		Ultimata la costruzione delle parti nell'impianto, di cui all'art. 41, o 
		di qualunque altra parte ritenuta dall'ANPA rilevante ai fini della 
		sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, il titolare 
		dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto ad eseguirne mediante 
		prove non nucleari la verifica. Copia dei verbali delle prove è 
		trasmessa dal titolare all'ANPA. 
2. Il 
		titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è altresì tenuto a 
		procedere all'esecuzione delle prove combinate dell'impianto antecedenti 
		al caricamento del combustibile e, ove trattisi di impianti di 
		trattamento di combustibili irradiati, antecedenti all'immissione di 
		combustibile irradiato, previa approvazione da parte dell'ANPA di un 
		programma delle prove stesse. Per le prove dichiarate dalla stessa ANPA 
		rilevanti ai fini della sicurezza, le specifiche tecniche di ogni 
		singola prova devono essere approvate prima della loro esecuzione. 
		L'ANPA ha facoltà di introdurre, nelle specifiche tecniche delle prove, 
		opportune modifiche e prescrizioni aggiuntive attinenti alla sicurezza. 
		Delle modalità di esecuzione delle prove è redatto apposito verbale. 
		Copia del verbale delle prove è trasmessa dal titolare 
		dell'autorizzazione o del nulla osta all'ANPA. 
3. 
		L'ANPA ha facoltà di far assistere alle prove di cui ai commi 1 e 2 
		propri ispettori. In tal caso il verbale è redatto in contraddittorio. 
4. 
		L'esecuzione delle prove avviene sotto la responsabilità del titolare 
		dell'autorizzazione o del nulla osta. 
5. A 
		compimento di tutte le prove antecedenti al caricamento del combustibile 
		e, ove si tratti di impianti di trattamento di combustibili irradiati, 
		di quelle antecedenti l'immissione di combustibile irradiato, l'ANPA 
		rilascia al titolare della autorizzazione o del nulla osta apposita 
		certificazione del loro esito attestante che l'impianto dal punto di 
		vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria è idoneo al 
		caricamento del combustibile o, per gli impianti di trattamento di 
		combustibile irradiato, alla immissione di detto combustibile. 
		Art. 44  - Prove nucleari
		
		1. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta, 
		prima di procedere alla esecuzione di prove ed operazioni con 
		combustibile nucleare ivi comprese quelle di caricamento del 
		combustibile stesso, ovvero qualora si tratti di impianti di trattamento 
		di combustibili irradiati, prima di procedere all'esecuzione di prove 
		con combustibile irradiato, ivi compresa quella della sua immissione 
		nell'impianto stesso, deve ottenere l'approvazione del programma 
		generale di dette prove da parte dell'ANPA ed il rilascio, da parte 
		dello stesso, di un permesso per l'esecuzione di ciascuna di esse.  
		
		2. Al 
		fine di ottenere l'approvazione di cui al comma 1, il titolare 
		dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto a presentare all'ANPA la 
		seguente documentazione: 
a) rapporto finale di sicurezza; 
b) regolamento di esercizio; 
c) manuale di operazione; 
d) 
		programma generale di prove con combustibile nucleare o con combustibile 
		irradiato; 
e) 
		certificato di esito favorevole delle prove precedenti al caricamento 
		del combustibile o alla immissione di combustibile irradiato comprese 
		quelle relative a contenitori in pressione destinati a contenere 
		comunque sostanze radioattive; 
f) 
		organigramma del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico 
		dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della 
		sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di 
		idoneità; 
g) proposte di prescrizioni tecniche. 
3. Il 
		titolare dell'autorizzazione o del nulla osta deve presentare, a 
		richiesta dell'ANPA, ogni altra documentazione ritenuta necessaria, 
		concernente la sicurezza e la protezione sanitaria dell'impianto. 
4. 
		L'ANPA, esaminata la documentazione esibita, sentita la Commissione 
		tecnica, provvede alla approvazione del programma generale di prove 
		nucleari. L'approvazione da parte dell'ANPA del programma generale di 
		prove nucleari è subordinata all'approvazione, da parte del prefetto, 
		del piano di emergenza esterna, con le modalità previste dal capo X. 
5. Al 
		fine di ottenere il permesso per l'esecuzione dei singoli gruppi o di 
		prove nucleari, il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è 
		tenuto a presentare all'ANPA le specifiche dettagliate di ciascuna di 
		esse. Le specifiche dettagliate devono contenere gli elementi atti ad 
		accertare che sono state adottate tutte le misure per garantire alle 
		prove la maggiore sicurezza e l'efficacia in relazione alle particolari 
		caratteristiche dell'impianto soggette al controllo.
6. 
		L'ANPA rilascia il permesso per l'esecuzione dei singoli gruppi di prove 
		nucleari condizionandolo alla osservanza delle prescrizioni tecniche con 
		la possibilità di indicare a quali di esse si possa derogare con la 
		singola prova e quali ulteriori prescrizioni debbono invece essere 
		eventualmente adottate. L'ANPA ha anche facoltà di chiedere che siano 
		studiate ed eseguite prove particolari rilevanti ai fini della sicurezza 
		nucleare e protezione sanitaria. 
7. 
		L'ANPA può altresì concedere al titolare dell'autorizzazione o del nulla 
		osta l'approvazione di singoli gruppi di prove nucleari anche prima che 
		sia intervenuta l'approvazione dell'intero programma generale; in tal 
		caso il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta non può eseguire i 
		detti singoli gruppi di prove fino a che non abbia ottenuto, da parte 
		dell'ANPA, l'approvazione del programma generale delle prove nucleari 
		stesse. 
8. Le 
		prove nucleari sono eseguite dal titolare dell'autorizzazione o del 
		nulla osta, che ne è responsabile a tutti gli effetti. Lo stesso è 
		responsabile della esattezza dei calcoli dei progetti e delle 
		dimostrazioni di sicurezza. 
		Art. 45  - Verbali, 
		relazioni e certificazioni delle prove nucleari
		1. 
		Per ogni prova nucleare il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta 
		è tenuto a misurare e registrare i dati come previsto dalle specifiche 
		approvate con la procedura dell'articolo precedente; copia di tali dati, 
		inclusa nel relativo verbale, è trasmessa all'ANPA al termine della 
		prova stessa. 
2. Le 
		modalità con le quali ciascuna prova nucleare è stata eseguita ed il suo 
		esito devono constare da apposita relazione predisposta dal titolare 
		dell'autorizzazione o del nulla osta. Copia della relazione deve essere 
		trasmessa dallo stesso all'ANPA. 
3. 
		L'ANPA ha comunque la facoltà di fare assistere propri ispettori 
		all'esecuzione delle prove nucleari ed in tal caso il verbale è redatto 
		in contraddittorio. L'ANPA rilascia al titolare dell'autorizzazione o 
		del nulla osta apposite certificazioni dell'esito dei singoli gruppi di 
		prove nucleari. 
4. 
		Nei casi in cui le modalità di esecuzione di una prova nucleare non 
		rispondano a quelle previste dalle specifiche tecniche e alle 
		prescrizioni aggiuntive di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 
		precedente, l'ispettore dell'ANPA presente sul posto ha facoltà di 
		sospendere lo svolgimento della prova stessa, previa contestazione ed 
		invito al titolare ad adeguare le modalità di esecuzione a quelle 
		previste dalle specifiche approvate. 
		Art. 46  - Regolamento di 
		esercizio
		1. Il 
		regolamento di esercizio, necessario per gli impianti di cui agli artt. 
		36 e 37, è approvato dall'ANPA, sentita la Commissione tecnica. 
		Art. 47  - Manuale di 
		istruzioni per le situazioni eccezionali
		1. Il 
		manuale di operazione di cui all'art. 44, comma 2, lett. c), deve 
		contenere in allegato un manuale di istruzioni per le situazioni 
		eccezionali, che possono insorgere nell'impianto e che determinano la 
		previsione o il verificarsi di una emergenza nucleare. 
2. Il 
		manuale di operazione deve altresì contenere la identificazione del 
		personale addetto all'impianto, che, in caso di insorgenza di situazioni 
		eccezionali, deve essere adibito a mansioni di pronto intervento. 
		Art. 48  - Personale tenuto 
		a non allontanarsi in qualsiasi evenienza
		1. 
		Dal momento in cui il combustibile nucleare è presente nell'impianto, 
		deve essere assicurata in ogni caso, ai fini della sicurezza nucleare e 
		della protezione sanitaria, la permanenza del personale indispensabile 
		che non può abbandonare il posto di lavoro senza preavviso e senza 
		avvenuta sostituzione. 
2. Il 
		Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio 
		decreto, d'intesa con  i 
		Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita 
		l'ANPA, stabilisce per ciascun impianto il numero e la qualifica degli 
		addetti soggetti all'obbligo di cui al comma 1. 
3. In 
		ottemperanza al decreto del Ministro il titolare dell'autorizzazione o 
		del nulla osta, con ordine di servizio affisso nel luogo di lavoro, 
		stabilisce i turni nominativi del personale indispensabile, ai fini 
		della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, per le varie 
		condizioni di funzionamento. 
4. 
		Copia dell'ordine di servizio e delle eventuali variazioni deve essere 
		comunicata al prefetto, all'Ispettorato del lavoro competente per 
		territorio, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per 
		territorio ed all'ANPA. 
		Art. 49  - Collegio dei 
		delegati alla sicurezza dell'impianto
		1. 
		Per gli impianti di cui all'art. 7, lett. a), b), c), d), e), f), deve 
		essere costituito un Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto. 
2. Il 
		titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto a sottoporre 
		all'approvazione dell'ANPA la composizione di detto Collegio. 
3. Il 
		Collegio è composto da almeno quattro membri prescelti fra i tecnici che 
		sovrintendono a servizi essenziali per il funzionamento dell'impianto; 
		di esso deve far parte l'esperto qualificato di cui all'art. 77. Il 
		Collegio ha funzioni consultive, con i seguenti compiti: 
a) 
		esprimere parere preventivo su ogni progetto di modifica dell'impianto o 
		di sue parti; 
b) 
		esprimere parere preventivo su ogni proposta di modifica alle procedure 
		di esercizio dell'impianto; 
c) 
		esprimere parere preventivo su programmi di esperienze, prove ed 
		operazioni di carattere straordinario da eseguire sull'impianto; 
d) 
		rivedere periodicamente lo svolgimento dell'esercizio dell'impianto, 
		esprimendo il proprio parere unitamente ad eventuali raccomandazioni 
		relative alla sicurezza e protezione; 
e) 
		elaborare il piano di emergenza interna dell'impianto e provvedere a sue 
		eventuali modifiche successive, d'intesa col comando provinciale dei 
		vigili del fuoco; 
f) 
		assistere il direttore responsabile di turno o il capo impianto nella 
		adozione delle misure che si rendono necessarie per fronteggiare 
		qualsiasi evento o anormalità che possa far temere l'insorgere di un 
		pericolo per la pubblica incolumità o di danno alle cose. 
4. 
		Nel caso previsto dalla lettera f) assiste alle riunioni del Collegio di 
		sicurezza dell'impianto un esperto nucleare designato dall'ANPA; negli 
		altri casi tale esperto ha la facoltà di intervenire alle riunioni. Alle 
		riunioni del Collegio di sicurezza dell'impianto possono inoltre 
		partecipare funzionari rappresentanti delle amministrazioni interessate. 
5. 
		Tra i componenti del Collegio di sicurezza devono essere designati due 
		tecnici incaricati di esplicare le funzioni di collegamento con le 
		autorità competenti per gli adempimenti relativi allo stato di emergenza 
		nucleare di cui al capo X. 
		Art. 50  - Licenza di 
		esercizio
		1. La 
		licenza di esercizio è accordata per fasi successive di esercizio, 
		correlative all'esito positivo di successivi gruppi di prove nucleari e 
		determina limiti e condizioni che l'esercente è tenuto ad osservare. 
2. 
		L'istanza intesa ad ottenere la licenza di esercizio di ciascuna fase è 
		presentata al Ministero dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato. Ogni istanza deve essere corredata dei certificati di 
		esito positivo del gruppo di prove nucleari relative e della 
		dimostrazione che le caratteristiche dell'impianto consentono di 
		prevedere una fase di esercizio sicuro entro determinati limiti e 
		condizioni. Copia dell'istanza, corredata della copia della detta 
		documentazione, deve essere contemporaneamente presentata all'ANPA. 
3. 
		L'ANPA, esaminata l'istanza e la documentazione, sentita, per gli 
		impianti di cui agli artt. 36 e 37, la Commissione tecnica, trasmesse al 
		Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio 
		parere, prescrivendo eventualmente l'osservanza di determinati limiti e 
		condizioni per l'esercizio. 
4. Il 
		Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia la 
		licenza di esercizio, condizionandola all'osservanza delle eventuali 
		prescrizioni definite dall'ANPA che vigila sulla loro osservanza. 
5. 
		L'esercente deve tenere aggiornati in tutte le fasi, gli appositi 
		registri di esercizio. L'esercente è tenuto inoltre ad osservare le 
		disposizioni di cui agli artt. 46, 47, 48, 49 e gli obblighi di cui al 
		capo X. 
		Art. 51  - Reattori di 
		ricerca
		1. 
		Per gli impianti con reattore di ricerca di potenza non superiore a 100 
		chilowatt termici non si applica la procedura prevista dagli artt. 38 e 
		39. 
2. Il 
		Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima del 
		rilascio della autorizzazione o del nulla osta, richiede il parere 
		dell'ANPA, che lo rilascia sentita la Commissione tecnica. 
3. 
		Per i reattori di ricerca di potenza maggiore si applicano integralmente 
		le disposizioni previste dal presente capo.
		Art. 52  - Depositi e 
		complessi nucleari sottocritici
		1. 
		L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili 
		nucleari di cui all'art. 7, lettera g) e quello dei complessi nucleari 
		sottocritici di cui all'art. 7, lett. b), sono subordinati 
		all'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'interno, del lavoro e 
		della previdenza sociale e della sanità, sentito il parere dell'ANPA che 
		lo rilascia sentita la Commissione tecnica se si tratta di combustibili 
		nucleari irradiati. Nel decreto di autorizzazione possono essere 
		stabilite speciali prescrizioni. 
		Art. 53  - Depositi 
		temporanei ed occasionali
		1. Il 
		deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili speciali o di 
		combustibili nucleari non irradiati, purché conservati negli imballaggi 
		di trasporto e nelle quantità autorizzate per le singole spedizioni, può 
		essere costituito per non oltre trenta giorni con il nulla osta del 
		prefetto che lo rilascia secondo le procedure del decreto di cui 
		all'art. 27, ferme tutte le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 
		1962, n. 1860, sull'obbligo della garanzia finanziaria per la 
		responsabilità civile di cui agli artt. 19, 20 e 21 della stessa legge. 
		Per i depositi di zona portuale e aeroportuale il nulla osta è 
		rilasciato dal comando di porto, sentito il dirigente dell'ufficio di 
		sanità marittima, o dal direttore della circoscrizione aeroportuale. 
2. 
		Del deposito temporaneo ed occasionale deve essere data preventiva 
		comunicazione all'ANPA ed al comando provinciale dei vigili del fuoco e 
		nei casi di deposito in zona portuale o aeroportuale, anche al prefetto. 
3. La 
		sosta tecnica in corso di trasporto effettuata per non oltre 
		ventiquattro ore non è soggetta alle disposizioni del presente articolo. 
		Art. 54  - Sorveglianza 
		locale della radioattività ambientale
		1. Il 
		titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e l'esercente sono tenuti 
		a provvedere alle attrezzature per la sorveglianza permanente del grado 
		di radioattività dell'atmosfera, delle acque, del suolo e degli alimenti 
		nelle zone sorvegliate e nelle zone limitrofe ed alle relative 
		determinazioni. 
		Art. 55  - Autorizzazione 
		per la disattivazione degli impianti nucleari
		1. 
		L'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un 
		impianto nucleare è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del 
		Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i 
		Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza 
		sociale e della sanità, la regione o provincia autonoma interessata e 
		l'ANPA, su istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione è 
		rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo 
		stato ultimo previsto. 
2. La 
		suddivisione in fasi intermedie deve essere giustificata nell'ambito di 
		un piano globale di disattivazione, da allegare all'istanza di 
		autorizzazione relativa alla prima fase. 
3. 
		Per ciascuna fase, copia dell'istanza di autorizzazione deve essere 
		inviata alle amministrazioni di cui al comma 1 e all'ANPA, unitamente al 
		piano delle operazioni da eseguire, a una descrizione dello stato 
		dell'impianto, comprendente anche l'inventario delle materie radioattive 
		presenti, all'indicazione dello stato dell'impianto stesso al termine 
		della fase, alle analisi di sicurezza concernenti le operazioni da 
		eseguire e lo stato dell'impianto a fine operazioni, all'indicazione 
		della destinazione dei materiali radioattivi di risulta, ad una stima 
		degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma di radioprotezione 
		anche per l'eventualità di un'emergenza. Nel piano il titolare della 
		licenza di esercizio propone altresì i momenti a partire dai quali 
		vengono meno i presupposti tecnici per l'osservanza delle singole 
		disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni attinenti 
		all'esercizio dell'impianto. 
		Art. 56  - Procedura per il 
		rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione - Svolgimento delle 
		operazioni
		1. Le 
		Amministrazioni di cui all'art. 55 trasmettono all'ANPA, non oltre 
		sessanta giorni dal ricevimento della documentazione prevista allo 
		stesso art. 55, le proprie eventuali osservazioni.
2. 
		L'ANPA, esaminata l'istanza di autorizzazione e la relativa 
		documentazione e tenendo conto delle osservazioni delle amministrazioni 
		di cui al comma 1, predispone e trasmette alle stesse amministrazioni 
		una relazione con le proprie valutazioni e con l'indicazione degli 
		eventuali limiti e condizioni da osservare. 
3. Le 
		amministrazioni di cui al comma 2, non oltre trenta giorni dal 
		ricevimento della relazione trasmettono le loro osservazioni finali 
		all'ANPA la quale, sentita la Commissione tecnica, predispone e 
		trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
		il proprio parere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni. 
4. Il 
		Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilascia 
		l'autorizzazione di cui all'art. 55, condizionandola all'osservanza 
		delle eventuali prescrizioni definite dall'ANPA.
5. 
		L'esecuzione delle operazioni avviene sotto la vigilanza dell'ANPA che, 
		in relazione al loro avanzamento e sulla base di specifica istanza del 
		titolare dell'autorizzazione, verifica l'effettivo venir meno dei 
		presupposti tecnici per l'osservanza delle singole disposizioni del 
		presente decreto e delle prescrizioni emanate. 
		Art. 57  - Rapporto 
		conclusivo
		1. Il 
		titolare dell'autorizzazione, al termine delle operazioni di cui 
		all'art. 56, trasmette all'ANPA uno o più rapporti atti a documentare le 
		operazioni eseguite e lo stato dell'impianto e del sito. 
2. Il 
		Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le 
		amministrazioni interessate e l'ANPA, emette, con proprio decreto, le 
		eventuali prescrizioni connesse con lo stato dell'impianto e del sito al 
		termine delle operazioni. 
		Art. 58  - Inosservanza 
		delle prescrizioni - Sospensioni - Revoche
		1. Il 
		titolare dei provvedimenti autorizzativi di cui al presente capo è 
		tenuto alla esecuzione dei progetti come approvati dall'ANPA. Egli deve 
		altresì osservare le prescrizioni impartite con detti provvedimenti. 
2. 
		Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute negli atti di 
		autorizzazione, nel nulla osta o nella licenza di esercizio, oppure di 
		difformità della esecuzione dai progetti approvati dall'ANPA, il 
		Ministro dell'industria e del commercio e dell'artigianato contesta 
		all'interessato l'inosservanza. Quest'ultimo può fornire le proprie 
		giustificazioni entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, 
		il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con 
		proprio decreto, sentita l'ANPA, può imporre al titolare delle 
		autorizzazioni, del nulla osta o all'esercente di adempiere, in un 
		termine stabilito, alle modifiche delle opere di esecuzione, ovvero alla 
		osservanza delle prescrizioni.
3. 
		Nel caso di inottemperanza agli adempimenti suddetti da parte del 
		titolare delle autorizzazioni, del nulla osta o da parte dell'esercente, 
		il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora 
		ricorrano motivi di urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della 
		protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, può sospendere 
		con proprio decreto, per una durata di tempo non superiore a sei mesi, 
		l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio. 
4. 
		Nei casi di constatata grave o ripetuta inottemperanza agli adempimenti 
		di cui al comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato revoca con proprio decreto l'autorizzazione, il nulla 
		osta o la licenza di esercizio. 
5. 
		Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 il Ministro 
		dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve sentire la 
		Commissione tecnica, di cui all'art. 9, per gli impianti di cui agli 
		artt. 36 e 37, e nei casi di revoca deve procedere di intesa con i 
		Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della 
		sanità e le altre amministrazioni interessate, sentita l'ANPA. 
6. 
		Nei provvedimenti di sospensione o di revoca devono essere indicate, ove 
		necessario, le disposizioni per assicurare la sicurezza nucleare e la 
		protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione. 
		 
		Capo VIII
		
		PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI
		
		Art. 59  - Attività 
		disciplinate - Vigilanza
		1. Le 
		norme del presente capo si applicano alle attività di cui all'art. 1 
		alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai 
		sensi dell'art. 60, ivi comprese le attività esercitate dallo Stato, 
		dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del 
		servizio sanitario nazionale, dagli istituti di istruzione, dalle 
		università e dai laboratori di ricerca. 
2. La 
		vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni dei lavoratori addetti 
		alle attività di cui al comma 1 è affidata, oltre che all'ANPA, al 
		Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo 
		dell'Ispettorato del lavoro e, nel caso di macchine radiogene, agli 
		organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio. 
3. E' 
		fatta salva l'apposita disciplina prevista per le attività di cui al 
		capo IV. 
4. Il 
		rispetto delle norme del presente capo non esaurisce gli obblighi cui 
		sono tenuti i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori e 
		i medici competenti, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, 
		n. 626, per il quale restano altresì ferme le attribuzioni in ordine 
		alle funzioni di vigilanza stabilite ai sensi dello stesso decreto. 
		Art. 60  - Definizione di 
		lavoratore subordinato
		1. 
		Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 59 per lavoratore 
		subordinato si intende ogni persona che presti il proprio lavoro alle 
		dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi 
		domestici e familiari, con rapporti di lavoro subordinato anche 
		speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, 
		anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione 
		scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di 
		lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. 
		Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione e 
		universitari, e i partecipanti ai corsi di formazione professionale, 
		nonché coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestino presso terzi la 
		propria opera professionale. 
2. E' 
		vietato adibire alle attività disciplinate dal presente decreto i 
		lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877. 
		Art. 61  - Obblighi dei 
		datori di lavoro, dirigenti e preposti
		1. I 
		datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente eserciscono e 
		dirigono le attività disciplinate dal presente decreto ed i preposti che 
		vi sovrintendono devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e 
		competenze, attuare le cautele di protezione e di sicurezza previste dal 
		presente capo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.
2. I 
		datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività di cui al comma 1, 
		debbono acquisire da un esperto qualificato di cui all'art. 77 una 
		relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di 
		radioprotezione inerenti alle attività stesse. A tal fine i datori di 
		lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le 
		informazioni necessarie. La relazione costituisce il documento di cui 
		all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, 
		per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti. 
3. 
		Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e 
		successivamente di quelle di cui all'art. 80, i datori di lavoro, i 
		dirigenti e i preposti devono in particolare: 
a) 
		provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da 
		radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel 
		decreto di cui all'art. 82, individuati, delimitati, segnalati, 
		classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente 
		regolamentato; 
b) 
		provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini 
		della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni contenute nel 
		decreto di cui all'art. 82; 
c) 
		predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio 
		di radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei 
		luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone 
		controllate; 
d) 
		fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza 
		dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti; 
e) 
		rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione 
		finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi 
		sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di 
		protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata 
		osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del 
		lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c); 
f) 
		provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di 
		cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino 
		le modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e); 
g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che 
		indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi 
		di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti 
		di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in 
		corso di manipolazione;
h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle 
		valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo 
		riguardino direttamente, nonché assicurare l’accesso alla documentazione 
		di sorveglianza fisica di cui all’articolo 81 concernente il lavoratore 
		stesso;
4. 
		Per gli obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di quelli previsti 
		alla lettera f), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza 
		fisica ai sensi dell'art. 75, i datori di lavoro, dirigenti e preposti 
		di cui al comma 1 devono avvalersi degli esperti qualificati di cui 
		all'art. 77 e, per gli aspetti medici, dei medici di cui all'art. 83; 
		nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi sono 
		tenuti comunque ad adempiere alle disposizioni di cui alle lettere c), 
		e), f), nonché a fornire i mezzi di protezione eventualmente necessari 
		di cui alla lettera d). 
4 bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano 
		tempestivamente all’esperto qualificato e al medico addetto alla 
		sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il 
		lavoratore esposto.
5. 
		Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e medica 
		della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro. 
		Art. 62  - Obblighi delle 
		imprese esterne
		1. Il 
		datore di lavoro di impresa esterna di cui all'art. 6, lettera q) 
		assicura, direttamente o mediante accordi contrattuali con i terzi, la 
		tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in 
		conformità alle disposizioni del presente capo ed a quelle emanate in 
		applicazione di esso. 
2. In 
		particolare il datore di lavoro dell'impresa esterna è tenuto a: 
a) 
		assicurare per quanto di propria competenza il rispetto dei principi 
		generali di cui all'art. 2, lett. a) e b) e dei limiti di esposizione di 
		cui all'art. 96; 
b) 
		rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione 
		finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e 
		delle altre informazioni di cui all'art. 61, lett. e), fatto salvo 
		l'obbligo dei terzi di informazione specifica sui rischi di cui all'art. 
		63; 
c) 
		curare che vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose 
		individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede 
		personali di cui all'art. 81; 
d) 
		curare che i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza medica e 
		che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel documento 
		sanitario personale di cui all'art. 90; 
e) 
		istituire per ogni lavoratore e consegnare al medesimo, prima di ogni 
		prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui al comma 3 
		ed assicurarsi della sua compilazione. 
3. 
		Con il decreto di cui all'art. 81, comma 6, sono stabilite le modalità 
		di istituzione e di tenuta del libretto personale di radioprotezione di 
		cui al comma 2, lett. e); il libretto deve in particolare contenere i 
		dati relativi alla valutazione delle dosi inerenti all'attività svolta, 
		nonché i giudizi medici di idoneità e le relative limitazioni di 
		validità. 
4. 
		L'attività di datore di lavoro delle imprese esterne è soggetta a 
		notifica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad 
		autorizzazione rilasciata dallo stesso Ministero, in relazione 
		all'entità dei rischi cui i lavoratori possono essere esposti, nei casi 
		e con le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e della 
		previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanità, sentita 
		l'ANPA. 
5. 
		Gli obblighi di notifica o di autorizzazione non si applicano alle 
		amministrazioni che esercitano la vigilanza ai sensi del presente 
		decreto. 
		Art. 63  - Obblighi degli 
		esercenti zone controllate che si avvalgono di lavoratori esterni
		1. 
		Gli esercenti una o più zone controllate, i quali si avvalgono di 
		lavoratori esterni, sono tenuti ad assicurarne la tutela dai rischi da 
		radiazioni ionizzanti, direttamente o mediante accordi contrattuali con 
		l'impresa esterna da cui detti lavoratori dipendono oppure con il 
		lavoratore stesso, se autonomo, e rispondono degli aspetti della tutela 
		che siano direttamente collegati con il tipo di zona controllata e di 
		prestazione richiesta ai lavoratori esterni. 
2. In 
		particolare, per ogni lavoratore esterno che effettua prestazioni in 
		zona controllata l'esercente la zona controllata è tenuto a: 
a) 
		accertarsi, tramite il libretto personale di radioprotezione di cui 
		all'art. 62, che il lavoratore, prima di effettuare la prestazione nella 
		zona controllata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato 
		al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa; 
b) 
		assicurarsi che il lavoratore esterno abbia ricevuto o comunque riceva, 
		oltre alla informazione di cui all'art. 62, lett. b), una formazione 
		specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona 
		controllata ove la prestazione va effettuata; 
c) 
		assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di protezione 
		individuale, ove necessari; 
d) 
		accertarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di 
		sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione e 
		che fruisca della sorveglianza dosimetrica ambientale eventualmente 
		necessaria; 
e) 
		curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi 
		generali di cui all'art. 2, lett. a) e b) e dei limiti di esposizione di 
		cui all'art. 96; 
f) 
		adottare le misure necessarie affinché vengano registrate sul libretto 
		individuale di radioprotezione le valutazioni di dose inerenti alla 
		prestazione. 
		
		Art. 64 
		- Protezione dei lavoratori autonomi
1.I lavoratori 
		autonomi che svolgono attività che comportano la classificazione come 
		lavoratori esposti sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria 
		tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli 
		obblighi di cui agli articoli 63 e 67 gli esercenti di installazioni 
		presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni 
		rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati 
		con il tipo di zona e di prestazione richiesta.
		Art. 65  - Altre attività 
		presso terzi
		1. 
		Fuori dei casi previsti negli artt. 62, 63 e 67, il datore di lavoro per 
		conto del quale lavoratori subordinati o ad essi equiparati prestano la 
		propria opera presso uno o più impianti, stabilimenti, laboratori o sedi 
		gestiti da terzi, ove vengono svolte attività disciplinate dal presente 
		decreto tali da comportare per i lavoratori anzidetti la classificazione 
		di lavoratori esposti, è tenuto ad assicurare la tutela dei lavoratori 
		dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del 
		presente capo ed alle disposizioni emanate in applicazione di esso, in 
		relazione all'entità complessiva del rischio. 
2. Il 
		datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti le azioni 
		necessarie affinché venga comunque assicurato il rispetto di quanto 
		disposto al comma 1, anche ai fini del coordinamento delle misure da 
		adottare, fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi, 
		derivanti dalle disposizioni del presente capo, per gli aspetti 
		operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura 
		dell'attività da essi svolta e dell'intervento che i lavoratori sono 
		chiamati a compiere. 
		Art. 66  - Molteplicità di 
		datori di lavoro
		1. 
		Nel caso di lavoratori i quali svolgono per più datori di lavoro 
		attività che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti, ciascun 
		datore di lavoro è tenuto a richiedere agli altri datori di lavoro ed ai 
		lavoratori, e a fornire quando richiesto, le informazioni necessarie al 
		fine di garantire il rispetto delle norme del presente capo e, in 
		particolare, dei limiti di dose. 
		Art. 67  - Lavoratori 
		autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito 
		aziendale
		1. I 
		datori di lavoro e i dirigenti che eserciscono e dirigono le attività 
		indicate nell'art. 59 ed i preposti che vi sovrintendono, devono rendere 
		edotti, in relazione alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori 
		autonomi e quelli dipendenti da terzi, che svolgono nell'ambito 
		aziendale attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei 
		rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi in cui siano 
		chiamati a prestare la loro opera. Essi devono inoltre fornire ai 
		predetti lavoratori i necessari mezzi di protezione ed assicurarsi 
		dell'impiego di tali mezzi. 
2. E' 
		vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1 ad attività che li 
		espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli stessi 
		ai sensi dell'art. 96. 
		Art. 68  - Obblighi dei 
		lavoratori
		1. I 
		lavoratori devono: 
a) 
		osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi 
		incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della 
		sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti; 
b) 
		usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i 
		mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti 
		dal datore di lavoro; 
c) 
		segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto 
		le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e 
		di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo 
		di cui vengono a conoscenza; 
d) 
		non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i 
		dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di 
		protezione e di misurazione; 
e) 
		non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono 
		di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la 
		sicurezza; 
f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto. 
2. I 
		lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li 
		espongano al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto 
		ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli altri, ai fini 
		di quanto previsto al precedente art. 66. Analoga dichiarazione deve 
		essere resa per eventuali attività pregresse. I lavoratori esterni sono 
		tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente 
		le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono 
		stati chiamati. 
		"Art. 68 bis-Scambio di informazioni
1. Su motivata 
		richiesta di autorità competenti anche di altri paesi appartenenti 
		all'Unione Europea o di soggetti, anche di detti paesi, che siano 
		titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica della 
		radioprotezione del lavoratore, il lavoratore trasmette alle autorità o 
		ai soggetti predetti le informazioni relative alle dosi ricevute. La 
		richiesta delle autorità o dei soggetti di cui sopra deve essere 
		motivata dalla necessità di effettuare le visite mediche prima 
		dell'assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine all'idoneità a 
		svolgere mansioni che comportino la classificazione del lavoratore
		
		come esposto oppure, comunque, di tenere 
		sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore.
		
		Art. 69  - Disposizioni 
		particolari per le lavoratrici
		1. Ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le donne gestanti non possono svolgere attività che le espongono in zone classificate o, comunque, (…) attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E' 
		fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il 
		proprio stato di gestazione, non appena accertato. 
3. E' 
		altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti 
		un rischio di contaminazione. 
		Art. 70  - Apprendisti e 
		studenti
		1. Ai 
		fini del presente capo gli apprendisti e gli studenti sono suddivisi 
		nelle categorie definiti ai sensi dell'art. 82. 
		Art. 71  -
		Minori
		1. I 
		minori di anni diciotto non possono esercitare attività proprie dei 
		lavoratori esposti. 
2. 
		Gli apprendisti e gli studenti, ancorché minori di anni diciotto, 
		possono ricevere dosi superiori ai limiti previsti per le persone del 
		pubblico in relazione alle specifiche esigenze della loro attività di 
		studio o di apprendistato, secondo le modalità di esposizione stabilite 
		ai sensi dell'art. 96. 
		Art. 72  - Ottimizzazione 
		della protezione
		1. In 
		conformità ai principi generali di cui al capo I del presente decreto, 
		nell'esercizio delle attività di cui all'art. 59 il datore di lavoro è 
		tenuto ad attuare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a 
		ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più basso 
		ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e 
		sociali. 
2. Ai 
		fini di quanto previsto dal comma 1, gli impianti, le apparecchiature, 
		le attrezzature, le modalità operative concernenti le attività di cui 
		all'art. 59 debbono essere rispondenti alle norme specifiche di buona 
		tecnica, ovvero garantire un equivalente livello di radioprotezione. 
		Art. 73  - Provvedimenti e 
		misure relativi al rispetto dei limiti di esposizione
		1. I 
		datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle 
		rispettive attribuzioni e competenze, devono adottare i provvedimenti 
		idonei ad evitare che vengano superati i limiti di dose fissati, per le 
		diverse modalità di esposizione, con il decreto di cui all'art. 96, per: 
a) i lavoratori esposti; 
b) gli apprendisti e studenti; 
c) i lavoratori non esposti; 
d) i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi di cui al precedente art. 
		67. 
2. I 
		soggetti di cui al comma 1 debbono altresì adottare i provvedimenti 
		idonei ad assicurare il rispetto dei limiti e delle condizioni di 
		esposizione fissati con il decreto di cui all'art. 96 per le 
		lavoratrici, le apprendiste e le studentesse in età fertile. 
3. Le 
		disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di cui all'art. 
		96, comma 5. 
		Art. 74  - Esposizioni 
		accidentali o di emergenza
		1. 
		Dopo ogni esposizione accidentale o di emergenza i datori di lavoro, i 
		dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e 
		competenze, devono acquisire dall'esperto qualificato una apposita 
		relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze ed i motivi 
		dell'esposizione stessa per quanto riscontrabili dall'esperto 
		qualificato, nonché la valutazione delle dosi relativamente ai 
		lavoratori interessati. Resta fermo quanto disposto dall'art. 91. 
		2. 
		I lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani di cui al 
		capo X devono essere preventivamente resi edotti, oltre che dei rischi 
		connessi all’esposizione, anche del fatto che, durante l’intervento 
		possano essere sottoposti ad esposizione di emergenza e, 
		conseguentemente, dotati di adeguati mezzi di protezione in relazione 
		alle circostanze in cui avviene l'intervento medesimo.
3. Con decreto del 
		Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della 
		previdenza sociale, della sanità, per il coordinamento della protezione 
		civile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite
		le 
		modalità e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di 
		intervento.
4. 
		Per le attività estrattive gli interventi di soccorso sono effettuati da 
		personale volontario appositamente addestrato. 
		Art. 75  - Sorveglianza 
		fisica
		1. La 
		sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione 
		deve essere effettuata ove le attività svolte comportino la 
		classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o 
		sorvegliate, ovvero comportino la classificazione degli addetti come 
		lavoratori esposti. 
2. I 
		datori di lavoro esercenti le attività disciplinate dal presente decreto 
		devono provvedere ad assicurare la sorveglianza fisica, effettuata ai 
		sensi delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'art. 82, sulla 
		base delle indicazioni della relazione di cui all'art. 61, comma 2, e, 
		successivamente, di quella di cui all'art. 80, comma 1. 
		Art. 76  - Servizi di 
		dosimetria
		1. 
		Ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa, chiunque 
		svolge attività di servizio di dosimetria individuale, anche per le 
		attività disciplinate al capo IV, è soggetto alla vigilanza dell'ANPA e, 
		a tale fine, comunica all'ANPA medesima, entro trenta giorni, l'avvenuto 
		inizio delle attività. 
2. I 
		soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'ISPESL e all'ANPA, con le 
		modalità da questa specificate, i risultati delle misurazioni 
		effettuate, ai fini del loro inserimento in un archivio nazionale dei 
		lavoratori esposti, da istituire con decreto del Ministro del lavoro e 
		della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, 
		sentita l'ANPA. 
		Art. 77  - Esperti 
		qualificati
		1. Il 
		datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di 
		esperti qualificati. 
2. Il 
		datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro 
		competente per territorio e, per le attività estrattive, anche 
		all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per territorio, i 
		nominativi degli esperti qualificati prescelti, allegando altresì la 
		dichiarazione di accettazione dell'incarico. 
3. E' 
		consentito che mansioni strettamente esecutive, inerenti alla 
		sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni, siano 
		affidate dal datore di lavoro a personale non provvisto 
		dell'abilitazione di cui all'art. 78, scelto d'intesa con l'esperto 
		qualificato e che operi secondo le direttive e sotto la responsabilità 
		dell'esperto qualificato stesso. 
4. Il 
		datore di lavoro è tenuto a fornire i mezzi e le informazioni, nonché ad 
		assicurare le condizioni necessarie all'esperto qualificato per lo 
		svolgimento dei suoi compiti. 
5. Le 
		funzioni di esperto qualificato non possono essere assolte dalla persona 
		fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono 
		l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né 
		dagli addetti alla vigilanza di cui all'art. 59, comma 2. 
		Art. 78  - Abilitazione 
		degli esperti qualificati: elenco nominativo
		1. 
		Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di 
		concerto con il Ministro della sanità, è istituito, presso l'Ispettorato 
		medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli esperti 
		qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione: 
		
		a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle 
		sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni 
		con tensione massima applicata al tubo, inferiore a 400 kV; 
b) 
		abilitazione di secondo grado,per la sorveglianza fisica delle sorgenti 
		costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati 
		compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le 
		sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto 
		l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni 
		al secondo; 
c) 
		abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti 
		come definiti all'art. 7 del capo II del presente decreto e delle altre 
		sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b). 
2. 
		L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore. 
3. 
		Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti 
		i titoli di studio e la qualificazione professionale, nonché le modalità 
		per la formazione professionale, per l'accertamento della capacità 
		tecnica e professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco di cui al 
		comma 1 e per l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, 
		fermo restando quanto stabilito all'art. 93 per i casi di inosservanza 
		dei compiti. 
		Art. 79  - Attribuzioni 
		dell'esperto qualificato
		1. 
		L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per 
		conto del datore di lavoro deve: 
a) 
		effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'art. 61 e dare 
		indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti di cui al 
		predetto articolo ad esclusione di quelli previsti alle lettere f) e h); 
b) 
		effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e 
		degli strumenti di protezione, ed in particolare: 
1) 
		procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal 
		punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni 
		che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime 
		all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle 
		modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni 
		delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti; 
2) 
		effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza 
		fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate 
		alle stesse; 
3) 
		eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle 
		tecniche di radioprotezione; 
4) 
		effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento 
		degli strumenti di misurazione; 
c) 
		effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone 
		controllate e sorvegliate; 
d) 
		procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di 
		radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti; 
e) 
		assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro 
		nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di 
		incidente. 
2. La 
		valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A 
		derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita, a norma dell'art. 
		75, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base 
		ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lett. c). 
3. La 
		valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A 
		derivanti da esposizioni interne deve essere eseguita in base ad idonei 
		metodi fisici e/o radiotossicologici. 
4. 
		Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai 
		commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni impossibile o 
		insufficiente, la valutazione di essa può essere effettuata sulla scorta 
		dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da 
		misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti. 
5. La 
		valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che 
		non sono classificati in categoria A può essere eseguita sulla scorta 
		dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro. 
6. 
		L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico autorizzato, 
		almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai 
		lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al medico 
		addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori 
		esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la 
		comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere 
		immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata. 
7. 
		L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni 
		necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della 
		popolazione secondo i principi di cui al capo IX del presente decreto; 
		in particolare deve effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di 
		dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi 
		ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in 
		condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di 
		incidente. A tal fine i predetti gruppi di riferimento debbono essere 
		identificati sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla 
		rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di 
		esposizione. 
		Art. 80  - Comunicazioni al 
		datore di lavoro e relativi adempimenti
		1. In 
		base alle valutazioni relative all'entità del rischio, l'esperto 
		qualificato indica, con apposita relazione scritta, al datore di lavoro: 
a) 
		l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da 
		radiazioni; 
b) la 
		classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del 
		datore di lavoro delle attività che questi debbono svolgere; 
c) la 
		frequenza delle valutazioni di cui all'art. 79; 
d) 
		tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di 
		assicurare la sorveglianza fisica, di cui all'art. 75, dei lavoratori 
		esposti e della popolazione; 
e) la 
		valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori 
		esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza 
		stabilita ai sensi della lett. c). 
2. Il 
		datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla base delle 
		indicazioni di cui al comma 1; si assicura altresì che l'esperto 
		qualificato trasmetta al medico addetto alla sorveglianza medica i 
		risultati delle valutazioni di cui alla lettera e) del comma 1 relative 
		ai lavoratori esposti, con la periodicità prevista all'art. 79, comma 6. 
3. Il 
		datore di lavoro garantisce le condizioni per la collaborazione, 
		nell'ambito delle rispettive competenze, tra l'esperto qualificato e il 
		servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8 del decreto 
		legislativo 19 settembre 1994, n. 626. L'esperto qualificato è in 
		particolare chiamato a partecipare alle riunioni periodiche di cui 
		all'art. 11 del decreto legislativo predetto. 
		Art. 81  - Documentazione 
		relativa alla sorveglianza fisica della protezione
		1. 
		L'esperto qualificato deve provvedere, per conto del datore di lavoro, 
		ad istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione: 
a) la 
		relazione di cui all'art. 61, comma 2 e all'art. 80, comma 1, relativa 
		all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonché le 
		valutazioni di cui all'art. 79, comma 1, lett. b), n. 1; 
		e comma 7;
		
		b) le valutazioni di cui all'art. 79, comma 1, lett. c), nonché i 
		verbali di controllo di cui allo stesso articolo, comma 1, lett. b), nn. 
		3) e 4); 
c) i 
		verbali dei controlli di cui al comma 1, lett. b), n. 2, dello stesso 
		art. 79 e dei provvedimenti di intervento da lui adottati e prescritti, 
		nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli 
		organi di vigilanza divenute esecutive; 
d) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati 
		delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni 
		individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di 
		emergenza, 
		da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale
		o da altre modalità di esposizione debbono essere annotate, separatamente, 
		in ciascuna scheda; 
e) le 
		relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni 
		accidentali o di emergenza di cui all'art. 74, comma 1, nonché alle 
		altre modalità di esposizione. 
e-bis) i risultati della sorveglianza fisica 
		dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione 
		delle dosi dei lavoratori esposti.
2. Per i lavoratori di 
		cui agli artt. 62 e 65 nelle schede personali devono essere annotati 
		tutti i contributi alle esposizioni lavorative individuali 
		con le modalità stabilite nel provvedimento di cui al comma 6;
3. Il 
		datore di lavoro deve conservare: 
a) 
		per almeno cinque anni dalla data di compilazione la documentazione di 
		cui al comma 1, lett. b); 
b) 
		sino a cinque anni dalla cessazione dell'attività di impresa che 
		comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui 
		al comma 1, lett. a) e c); 
c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell'attività 
		dell'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, 
		mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni, 
		la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed 
		f)".
4. Entro tre mesi dalla 
		cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa comportante 
		esposizione alle radiazioni ionizzanti 
		la documentazione 
		di cui al comma 1, lettere d), e) ed f) 
		va consegnata al medico addetto alla sorveglianza medica che provvede alla 
		sua trasmissione, unitamente al documento di cui all'art. 90, all’ISPESL, 
		che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti 
		dall'art. 90, comma 3. 
5. In 
		caso di cessazione definitiva dell'attività di impresa, i documenti di 
		cui al comma 1, lett. a), b) e c), sono consegnati entro sei mesi 
		all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio che 
		assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle 
		modalità previsti nel presente articolo. 
6. 
		Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti 
		l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate le modalità di tenuta della 
		documentazione e sono approvati i modelli della stessa. 
		Art. 82  - Modalità di 
		classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori ai fini della 
		radioprotezione e della sorveglianza fisica
		1. 
		Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della 
		sanità, sentita l'ANPA, vengono stabiliti e aggiornati: 
a) i 
		criteri per la classificazione in zone degli ambienti di lavoro ai fini 
		della radioprotezione;
b) i 
		criteri per l'adozione della sorveglianza fisica e per la 
		classificazione dei lavoratori in categorie;
c) le 
		categorie di classificazione, ai fini della radioprotezione, degli 
		apprendisti e studenti di cui all'art. 70. 
2. 
		Con lo stesso decreto sono disciplinate particolari modalità di 
		esposizione cui i lavoratori possono essere eventualmente soggetti. 
3. I 
		criteri, le categorie e le modalità di cui al comma 1 devono, nel 
		rispetto degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive 
		del Consiglio delle Comunità europee, garantire comunque, con la massima 
		efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori, degli apprendisti e degli 
		studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 
		Art. 83  - Sorveglianza 
		medica
		1. Il 
		datore di lavoro deve provvedere ad assicurare mediante uno o più medici 
		la sorveglianza medica dei lavoratori esposti e degli apprendisti e 
		studenti in conformità alle norme del presente capo ed alle disposizioni 
		contenute nel decreto di cui all'art. 82. Tale sorveglianza è basata sui 
		principi che disciplinano la medicina del lavoro. 
2. La 
		sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono classificati in 
		categoria A è assicurata tramite medici competenti o medici autorizzati. 
		La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A è assicurata 
		tramite medici autorizzati. 
3. Il 
		datore di lavoro non può assegnare le persone di cui al comma 1 ad 
		alcuna attività che le esponga al rischio di radiazioni ionizzanti 
		qualora le conclusioni mediche vi si oppongano. 
4. Il 
		datore di lavoro deve assicurare ai medici di cui al comma 1 le 
		condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. 
5. Il 
		datore di lavoro deve consentire ai medici di cui al comma 1 l'accesso a 
		qualunque informazione o documentazione che questi ritengano necessaria 
		per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti, e delle 
		condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di 
		idoneità dei lavoratori. 
		6. Le funzioni di medico autorizzato e di medico 
		competente non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di 
		lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività 
		disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli 
		addetti alla vigilanza di cui all'art. 59, comma 2. 
		Art. 84  - Visita medica 
		preventiva
		1. Il 
		datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti e gli 
		apprendisti e studenti di cui all'art. 70, prima di essere destinati ad 
		attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti, siano sottoposti a 
		visita medica a cura del medico addetto alla sorveglianza medica. 
2. Il 
		datore di lavoro deve altresì rendere edotto il medico, all'atto della 
		visita, della destinazione lavorativa del soggetto, nonché dei rischi, 
		ancorché di natura diversa da quella radiologica, connessi a tale 
		destinazione. 
3. La 
		visita medica preventiva deve comprendere una anamnesi completa, dalla 
		quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia 
		alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici, e un esame 
		clinico generale completato da adeguate indagini specialistiche e di 
		laboratorio, per valutare lo stato generale di salute del lavoratore. 
4. In 
		base alle risultanze della visita medica preventiva i lavoratori vengono 
		classificati in: 
a) 
		idonei; 
b) 
		idonei a determinate condizioni; 
c) 
		non idonei. 
5. Il 
		medico comunica per iscritto al datore di lavoro il giudizio di idoneità 
		ed i limiti di validità del medesimo. 
6. Il 
		medico, nell'ambito della visita preventiva nonché in occasione delle 
		visite previste dall'art. 85, illustra al lavoratore il significato 
		delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami 
		medici e radiotossicologici e gli comunica i risultati dei giudizi di 
		idoneità che lo riguardano. 
7. 
		Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del 
		lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ISPESL, l'ISS e l'ANPA, 
		sono definiti criteri indicativi per la valutazione dell'idoneità 
		all'esposizione alle radiazioni ionizzanti. 
		Art. 85  - Visite mediche 
		periodiche e straordinarie
		1. Il 
		datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti e gli 
		apprendisti e studenti di cui all'art. 70 siano sottoposti, a cura del 
		medico addetto alla sorveglianza medica, a visita medica periodica 
		almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta venga variata la 
		destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale 
		destinazione. La visita medica per i lavoratori di categoria A e per gli 
		apprendisti e studenti ad essi equiparati deve essere effettuata almeno 
		ogni sei mesi. Le visite mediche, ove necessario, sono integrate da 
		adeguate indagini specialistiche e di laboratorio. 
2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2 dell'art. 59
		e i medici 
		addetti alla sorveglianza medica 
		possono disporre che dette visite siano ripetute con maggiore frequenza 
		in tutti i casi in cui le condizioni di esposizione e lo stato di salute 
		dei lavoratori lo esigano. 
3. In 
		base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2, i 
		lavoratori sono classificati in: 
a) idonei; 
b) idonei a determinate condizioni; 
c) non idonei; 
d) 
		lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la cessazione del 
		lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti. 
4. Il 
		datore di lavoro ha l'obbligo di disporre la prosecuzione della 
		sorveglianza medica per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del 
		medico, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perché non 
		idonei o trasferiti ad attività che non espongono ai rischi derivanti 
		dalle radiazioni ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico 
		formulerà il giudizio di idoneità ai sensi del comma 3, al fine di un 
		loro eventuale reinserimento in attività con radiazioni. 
5. 
		Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve 
		provvedere a che il lavoratore sia sottoposto a visita medica. In tale 
		occasione il medico deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni 
		relative alle prescrizioni mediche da osservare. 
6. 
		Ferma restando la periodicità delle visite di cui al comma 1, nel 
		periodo necessario all'espletamento e alla valutazione delle indagini 
		specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il giudizio di 
		idoneità, di cui al comma 3, in precedenza formulato conserva la sua 
		efficacia. 
		Art. 86  - Allontanamento 
		dal lavoro
		1. Il 
		datore di lavoro ha l'obbligo di allontanare immediatamente dal lavoro 
		comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti i 
		lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del medico, non 
		idonei. 
2. 
		Detti lavoratori non possono proseguire l'attività cui erano adibiti, né 
		altre attività che li espongano ai rischi derivanti dalle radiazioni 
		ionizzanti, se non dopo essere stati riconosciuti nuovamente idonei dal 
		medico. 
3. Il 
		medico deve richiedere l'allontanamento dal lavoro dei lavoratori non 
		idonei e proporre il reinserimento di essi quando accerti la cessazione 
		dello stato di non idoneità.
		Art. 87  - Sorveglianza 
		medica effettuata da medici autorizzati
		1. Il 
		datore di lavoro deve far eseguire da medici autorizzati la sorveglianza 
		medica dei lavoratori classificati in categoria A e degli apprendisti e 
		studenti di cui all'art. 70, ad essi equiparati ai sensi del decreto di 
		cui all'art. 82. 
2. Il 
		datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro 
		competente per territorio i nominativi dei medici autorizzati prescelti, 
		con la dichiarazione di accettazione dell'incarico. 
		Art. 88  - Elenco dei medici 
		autorizzati
		1. 
		Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della 
		sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è 
		istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco 
		nominativo dei medici autorizzati. 
2. 
		All'elenco possono essere iscritti, su domanda, i medici competenti ai 
		sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che 
		abbiano i requisiti stabiliti ai sensi del comma 3 e che dimostrino di 
		essere in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per 
		lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza medica della 
		protezione dei lavoratori di categoria A. 
3. 
		Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti 
		i requisiti per l'iscrizione all'elenco e le modalità per la formazione 
		professionale, per l'accertamento della capacità tecnica e professionale 
		e per l'iscrizione all'elenco stesso, nonché per l'eventuale sospensione 
		o cancellazione da esso, fermo restando quanto stabilito all'art. 93 per 
		i casi di inosservanza dei compiti. 
		Art. 89  - Attribuzioni del 
		medico addetto alla sorveglianza medica
		1. 
		Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla 
		sorveglianza medica dei lavoratori esposti è tenuto in particolare ai 
		seguenti adempimenti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti 
		nel presente capo: 
a) 
		analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e 
		alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e 
		di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche 
		attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro; 
b) 
		istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e loro 
		consegna all’ISPESL 
		con le modalità previste all'art. 90 del presente decreto; 
c) 
		consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali di cui 
		alla lett. b), nel caso di cessazione dall'incarico; 
		
		d) consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture 
		e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori 
		esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni 
		accidentali o di emergenza. 
		Art. 90  - Documento 
		sanitario personale
		1. 
		Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza medica 
		deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario 
		personale in cui sono compresi: 
		
		a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche 
		periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica 
		eccezionale; 
b) la 
		destinazione lavorativa, i rischi ad essa connessi e i successivi 
		mutamenti; 
c) le 
		dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia 
		da esposizioni accidentali o di emergenza, 
		ovvero soggette 
		ad autorizzazione speciale 
		utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato. 
2. I 
		lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di 
		dose, delle introduzioni e degli esami medici e radiotossicologici, 
		nonché ai risultati delle valutazioni di idoneità, che li riguardano, e 
		di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. 
		Copia del documento sanitario personale deve essere consegnata dal 
		medico all'interessato alla cessazione del rapporto di lavoro. 
3. Il 
		documento sanitario personale deve essere conservato sino alla data in 
		cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno 
		di età, ed in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del 
		lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti. 
4. Il 
		medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi dalla 
		cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di 
		impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare 
		i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui 
		all'art. 81, comma 1, lett. d) ed e) all'Ispettorato medico centrale del 
		lavoro, che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini e 
		delle modalità previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del 
		medico e valutate le circostanze dei singoli casi, l’ISPESL 
		può concedere proroga ai predetti termini di consegna. 
5. 
		Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti 
		l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate particolari modalità di tenuta e di 
		conservazione della predetta documentazione e approvati i modelli della 
		stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni 
		ionizzanti e ad altri fattori di rischio. 
		Art. 91  - Sorveglianza 
		medica eccezionale
		1. Il 
		datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori che hanno subito 
		una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di decontaminazione. 
2. Il 
		datore di lavoro deve inoltre provvedere a che siano sottoposti a visita 
		medica eccezionale, da parte di un medico autorizzato, i lavoratori che 
		abbiano subito una esposizione tale da comportare il superamento dei 
		valori stabiliti ai sensi dell'art. 96. Deve altresì provvedere a che i 
		lavoratori in questione siano sottoposti a sorveglianza medica 
		eccezionale, comprendente in particolare i trattamenti terapeutici, il 
		controllo clinico e gli esami, che siano ritenuti necessari dal medico 
		autorizzato a seguito dei risultati della visita medica. Le successive 
		condizioni di esposizione devono essere subordinate all'assenso del 
		medico autorizzato. 
3. 
		Nel caso in cui, nell'ambito della sorveglianza medica eccezionale di 
		cui al comma 2, il medico autorizzato decida l'allontanamento di un 
		lavoratore dal lavoro cui era assegnato, il datore di lavoro deve darne 
		notizia all'Ispettorato del lavoro e agli organi del servizio sanitario 
		nazionale competenti per territorio. 
		Art. 92  - Segnalazione di 
		incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali
		1. Il 
		datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo e comunque 
		entro tre giorni, all'ANPA, all'Ispettorato provinciale del lavoro ed 
		agli organi del servizio sanitario nazionale, competenti per territorio, 
		gli incidenti verificatisi nelle attività previste dall'art. 59, nonché 
		le esposizioni che abbiano comportato il superamento di valori stabiliti 
		ai sensi dell'art. 96. 
2. 
		Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi il 
		medico deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli 
		organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio i casi 
		di malattia professionale. 
3. I 
		medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti 
		previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di 
		neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa alle 
		radiazioni ionizzanti, trasmettono all'ISPESL copia della relativa 
		documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente 
		l'anamnesi lavorativa. 
4. 
		L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui all'art. 71, comma 2, 
		del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i casi di neoplasia 
		di cui al comma 3. 
		Art. 93  - Provvedimenti a 
		carico dell'esperto qualificato e del medico autorizzato
		1. Su 
		segnalazione degli organismi di vigilanza il capo dell'Ispettorato 
		medico centrale può disporre, previa contestazione degli addebiti, senza 
		pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la sospensione, 
		non superiore a sei mesi, dall'esercizio delle funzioni dell'esperto 
		qualificato o del medico autorizzato, in caso di accertata inosservanza 
		dei rispettivi compiti. 
2. 
		Nei casi più gravi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su 
		proposta del capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro, con le 
		modalità stabilite al comma 1, può disporre la cancellazione 
		dell'esperto qualificato o del medico autorizzato dagli elenchi previsti 
		rispettivamente dagli artt. 78 e 88. 
3. I 
		provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere adottati dopo che sia 
		stato assegnato all'interessato un termine di sessanta giorni per 
		presentare le proprie controdeduzioni sugli addebiti contestati. Tali 
		provvedimenti non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla 
		presentazione delle controdeduzioni da parte dell'interessato. 
4. La 
		procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 o 2 viene 
		iniziata d'ufficio in caso di condanna definitiva a pena detentiva del 
		medico autorizzato o dell'esperto qualificato per reati inerenti alle 
		funzioni attribuite. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di 
		cui al comma 1 viene iniziata d'ufficio anche in caso di sentenza non 
		passata in giudicato con condanna a pena detentiva. 
		Art. 94  -
		Ricorsi
		1. Le 
		disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di 
		protezione sanitaria dei lavoratori sono esecutive. 
2. 
		Contro le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso al Ministro 
		del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni 
		dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso deve 
		essere inoltrato al Ministro per il tramite dell'Ispettorato del lavoro 
		competente per territorio. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo i 
		casi in cui la sospensione sia disposta dal capo dell'Ispettorato del 
		lavoro competente per territorio o dal Ministro del lavoro e della 
		previdenza sociale. 
		Art. 95  - Ricorso avverso 
		il giudizio di idoneità medica
		1. 
		Avverso il giudizio in materia di idoneità medica all'esposizione alle 
		radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso, entro il termine di trenta 
		giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all'Ispettorato 
		medico centrale del lavoro. 
2. 
		Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza che 
		l'Ispettorato abbia provveduto, il ricorso si intende respinto. 
		Art. 96  - Limiti di 
		esposizione
		1. 
		Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
		Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, del lavoro 
		e della previdenza sociale e della protezione civile, sentiti il CNR, 
		l'ANPA, l'ENEA, l'ISS e l'ISPESL sono fissati, con riferimento alle 
		diverse modalità di esposizione di cui al decreto ai sensi dell'art. 82: 
a) 
		limiti di dose per: 
1) lavoratori esposti; 
2) apprendisti e studenti; 
3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi; 
4) lavoratori non esposti. 
b) i 
		valori di dose che comportano la sorveglianza medica eccezionale e 
		l'obbligo di cui agli artt. 91 e 92 
2. Il 
		decreto di cui al comma 1 può altresì stabilire particolari limiti di 
		dose o condizioni di esposizione per le lavoratrici in età fertile, 
		nonché per le apprendiste e studentesse in età fertile, di cui all'art. 
		70. 
3. 
		Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
		Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e della 
		protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA, l'ISS e l'ISPESL sono fissati 
		i limiti di dose per le persone del pubblico. 
4. 
		Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 vengono definite le specifiche 
		grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per garantire l'osservanza 
		dei limiti di dose, con i relativi criteri di utilizzazione, anche per i 
		casi di esposizione esterna e interna concomitante. 
5. 
		Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 possono essere stabiliti particolari 
		casi per i quali non si applicano i limiti di dose di cui agli stessi 
		decreti. 
		6. Nel decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i 
		valori di concentrazione di radionuclidi nelle acque di miniera ai fini 
		dell'art. 16, comma 1.
7. I 
		limiti ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3 nonché le specifiche 
		grandezze ed i criteri di cui al comma 4 debbono essere fissati ed 
		aggiornati nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione stabiliti 
		dalle direttive dell'Unione europea. 
		Capo IX
		
		PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE
		
		Sezione I
		PROTEZIONE GENERALE DELLA 
		POPOLAZIONE
		
		Art. 97  - Attività 
		disciplinate - Vigilanza
		
		1. Le disposizioni del presente 
		capo si applicano alle attività che comunque espongono la popolazione ai 
		rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
		
		2. La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero della 
		sanità che si avvale degli organi del servizio sanitario nazionale.
		
		3. La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione si esercita su 
		tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di prevenire, 
		secondo i principi generali di cui all'articolo 2, esposizioni 
		della popolazione e contaminazioni delle matrici ambientali, delle 
		sostanze alimentari e delle bevande, ad uso 
		sia umano che animale, o di altre matrici rilevanti.
		
		4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata attraverso gli organi del 
		servizio sanitario nazionale competenti per territorio e attraverso 
		l'ANPA, che riferisce direttamente ai Ministeri della sanità, 
		dell'ambiente e della protezione civile, per quanto di competenza.
		
		Art.  98 - Divieti
		
		1. È vietato mettere in 
		circolazione, produrre, importare, impiegare, manipolare o comunque 
		detenere, quando tali attività 
		siano svolte a fini commerciali, i seguenti prodotti o manufatti, 
		ove agli stessi siano state deliberatamente aggiunte materie 
		radioattive, sia direttamente, sia mediante attivazione:
		
		a) prodotti per l'igiene e cosmesi;
		
		b) oggetti di uso domestico o personale, ad eccezione di quelli 
		destinati ad uso medico o paramedico;
		
		c) giocattoli;
		
		d) derrate alimentari e bevande;
		
		e) dispositivi antifulmine.
		2. Il divieto, di cui al comma 1, 
		non si applica alle sorgenti di tipo riconosciuto di cui all'articolo 
		26;
		3. È vietato l'uso sulle persone 
		di sorgenti di radiazioni ionizzanti che non sia effettuato a scopo 
		diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica clinica in conformità 
		alle norme vigenti.
		4. È altresì vietato produrre, 
		importare, impiegare o comunque mettere in circolazione apparati 
		elettronici di visione a distanza o comunque idonei alla riproduzione 
		elettronica di immagini, che emettano radiazioni ionizzanti a livelli 
		superiori a quelli stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di 
		concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato e con le altre amministrazioni interessate, sentita 
		l'ANPA.
		5. In caso di comprovata 
		giustificazione, con decreto del Ministro della sanità sono concesse 
		deroghe specifiche ai divieti di cui ai commi 1 e 4, nel rispetto dei 
		principi generali di  cui 
		all'articolo 2.
		
		
		Art.  99 - Norme generali 
		di protezione - Limitazione delle esposizioni
		
		1. Chiunque pone in essere le 
		attività disciplinate dal presente decreto deve attuare le misure 
		necessarie al fine di evitare che le persone del pubblico siano esposte 
		al rischio di ricevere o impegnare dosi 
		superiori a quelle fissate con il decreto di cui all'articolo 96, 
		anche a seguito di contaminazione di matrici.
2. Chiunque pone in essere le attività disciplinate deve inoltre adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre al livello più basso ragionevolmente ottenibile, secondo le norme specifiche di buona tecnica, i contributi alle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione nonché a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente.
		3. Le disposizioni di cui al 
		comma 1 non si applicano ai casi di cui all'articolo 96, comma 5.
		
		
		Art. 100 - Significativi incrementi del rischio di contaminazione 
		dell'ambiente e di esposizione delle persone
		
		1. Qualora si verifichi, nelle 
		aree all'interno del perimetro di una installazione o nel corso di 
		un'operazione di trasporto,  
		una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un evento 
		accidentale che comporti un significativo incremento del rischio di 
		esposizione delle persone, l'esercente, ovvero il vettore, richiedendo 
		ove necessario tramite il prefetto competente per territorio l'ausilio 
		delle strutture di protezione civile, deve prendere le misure idonee ad 
		evitare l'aggravamento del rischio.
		2. Ove l'evento di cui al comma 1 
		comporti il rischio di diffusione della contaminazione o comunque di 
		esposizione delle persone all'esterno del perimetro dell'installazione 
		l'esercente deve darne immediata comunicazione al prefetto e agli organi 
		del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in 
		relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ANPA.
		3. Fermo restando quanto disposto 
		all'articolo 25, le disposizioni previste ai commi 1 e 2 si applicano 
		anche alle installazioni e alle operazioni di trasporto non soggette 
		alle disposizioni del presente decreto, all'interno o nel corso delle 
		quali l'esercente o il vettore venga a conoscenza di eventi accidentali 
		che coinvolgano materie radioattive, e determinino le situazioni di cui 
		agli stessi commi.
		
		Art. 101 - 
		Situazioni eccezionali.
1. Qualora, nel corso delle attivita' soggette al presente decreto che implicano delle operazioni con materie radioattive si verifichino eventi che possono comportare rilevante contaminazione dell'aria, delle acque, del suolo e di altre matrici in zone esterne al perimetro di uno stabilimento, gli esercenti che effettuano dette operazioni sono tenuti:
		
		a) ad informare immediatamente il prefetto, il comando provinciale dei 
		vigili del fuoco, gli organi del servizio sanitario nazionale competenti 
		per territorio e l'ANPA nel caso si tratti delle attivita' di cui agli 
		articoli 29 e 30, gli stessi nonche' il comandante del compartimento 
		marittimo e l'ufficio di sanita' marittima quando gli eventi stessi 
		interessino gli ambiti portuali e le altre zone di demanio marittimo e 
		di mare territoriale, nel caso si tratti delle attivita' soggette ad 
		altri provvedimenti autorizzativi previsti nel presente decreto e nella 
		legge 31 dicembre 1962, n. 1860; 
		
		b) a prendere tutte le misure atte a ridurre la contaminazione 
		radioattiva nelle zone esterne al perimetro dello stabilimento in modo 
		da limitare il rischio alla popolazione. 
2. Il prefetto, ricevuta l'informazione di cui al comma 1, ne da' immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile.
3. Gli impianti e le situazioni, previsti dal presente decreto, diversi da quelli di cui alla sezione I del capo X, che possono determinare per il gruppo di riferimento della popolazione il superamento dei valori di dose stabiliti dal comma 6 dell'articolo 96, sono oggetto di valutazione secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini della loro eventuale inclusione nei piani di intervento previsti da detta legge.
4. Agli impianti e alle situazioni di cui al comma 3 si applicano le disposizioni della sezione II del capo X.
5. I livelli di rilevante contaminazione, nonché altre condizioni, per i quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo sono stabiliti, per l'aria, le acque ed il suolo, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno, sentita l'ANPA; per le sostanze alimentari e le bevande, sia ad uso umano che animale, e per altre matrici, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA.
		
		
		Art. 102 - Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi
		
		1. Chiunque esercita un'attività 
		soggetta al presente decreto deve adottare le misure necessarie affinché 
		la gestione dei rifiuti radioattivi avvenga nel rispetto delle 
		specifiche norme di buona tecnica e delle eventuali prescrizioni 
		tecniche contenute nei provvedimenti autorizzativi, al fine di evitare 
		rischi di esposizione alle persone del pubblico.
		2. Fermi restando i provvedimenti 
		contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori e 
		dell'ambiente è facoltà dei Ministeri dell'ambiente e della sanità, 
		nell'ambito delle rispettive competenze e 
		fornendosi reciproche informazioni, sentita l'ANPA, nonché delle 
		autorità individuate agli articoli 29, comma 2, e 30, comma 2, nel caso 
		delle attività di cui agli stessi articoli 29 e 30, di prescrivere 
		l'adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti, nonché di ulteriori 
		mezzi di rilevamento e di sorveglianza necessari 
		ai fini della protezione sanitaria, specie nelle località ove 
		coesistono più fonti di rifiuti radioattivi.
		
		
		Art. 103 - Norme generali e operative di sorveglianza
		
		1. Ai fini del conseguimento 
		degli obiettivi stabiliti all'articolo 99, chiunque, nell'ambito delle 
		attività disciplinate dal presente decreto che comportano l'obbligo 
		della sorveglianza fisica, produce, tratta, 
		manipola, utilizza, ha in deposito, materie radioattive o 
		comunque detiene apparecchi contenenti dette materie, o smaltisce 
		rifiuti radioattivi ovvero impiega apparecchi generatori di radiazioni 
		ionizzanti, è tenuto a  
		provvedere affinché vengano effettuate e registrate per iscritto le 
		valutazioni preventive di cui all'articolo 79 comma 7.
		2. I soggetti di cui al comma 1 
		devono inoltre provvedere, a seconda del tipo o della entità del 
		rischio, affinché vengano effettuate:
		
		a) la verifica delle nuove installazioni dal punto di vista della 
		protezione contro esposizioni o contaminazioni che possano interessare 
		l'ambiente esterno al perimetro dell'installazione, tenendo conto del 
		contesto ambientale in cui le installazioni si inseriscono;
		
		b) la verifica dell'efficacia dei dispositivi tecnici di protezione;
		
		c) la verifica delle apparecchiature di misurazione della esposizione e 
		della contaminazione;
		
		d) la valutazione delle esposizioni che interessano l'ambiente esterno, 
		con l'indicazione della qualità delle radiazioni;
		
		 e) la valutazione delle 
		contaminazioni radioattive e delle dosi connesse, con indicazione della 
		natura, dello stato fisico e chimico delle materie radioattive e della 
		loro concentrazione nelle matrici ambientali.
		3. In particolare, le valutazioni 
		di cui al comma  2, lettera 
		e) devono comportare:
		
		a) la stima dell'impegno di dose relativo allo smaltimento nell'ambiente 
		dei rifiuti radioattivi, solidi, liquidi o aeriformi nell'ambiente;
		
		b) la predisposizione degli opportuni mezzi di rilevamento e 
		sorveglianza, atti a consentire la verifica del rispetto dei 
		livelli di smaltimento definiti con lo studio di cui al comma 2, 
		lettera a), delle eventuali prescrizioni autorizzative o dei livelli di 
		esenzione di cui all'articolo 30;
		
		c) la registrazione dei rilevamenti di cui alla lettera b).
		4. I provvedimenti di cui ai 
		commi 1, 2 e 3 che abbiano carattere di periodicità devono avere 
		frequenza tale da garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli 
		articoli 99, 100, 101 e 102.
		
		
		Art. 104 - Controllo sulla radioattività ambientale
		
		
		1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 54, nonché le competenze 
		in materia delle regioni, delle province autonome e dell'ANPA, il 
		controllo sulla radioattività ambientale è esercitato dal 
		Ministero dell'ambiente; il controllo sugli alimenti e bevande 
		per consumo umano ed animale è esercitato dal Ministero della sanità. I 
		ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei controlli 
		effettuati. Il complesso dei controlli è articolato in reti di 
		sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale.
		
		2. La gestione delle reti uniche 
		regionali è effettuata dalle singole regioni, secondo le direttive 
		impartite dal  Ministero 
		della sanità e dal Ministero dell'ambiente. 
		Le regioni, per l'effettuazione dei prelievi e delle misure, 
		debbono avvalersi, anche attraverso forme consortili tra le regioni 
		stesse, delle strutture pubbliche idoneamente attrezzate. 
		Le direttive dei ministeri riguardano anche la standardizzazione 
		e l'intercalibrazione dei metodi e delle tecniche di campionamento e 
		misura.
		3. Le reti 
		nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure effettuati 
		da istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati.
		4. Per assicurare l'omogeneità 
		dei criteri di rilevamento e delle modalità di esecuzione dei prelievi e 
		delle misure, relativi alle reti 
		nazionali ai fini dell'interpretazione integrata dei dati 
		rilevati, nonché per gli effetti dell'articolo 35 del Trattato 
		istitutivo della CEEA, sono affidate all'ANPA le funzioni di 
		coordinamento tecnico.  A tal 
		fine l'ANPA, sulla base delle direttive in materia, emanate dal 
		Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente:
		
		a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi di cui 
		sopra, riguardanti la radioattività dell'atmosfera, delle acque, del 
		suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre matrici 
		rilevanti, seguendo le modalità di esecuzione e promovendo 
		criteri di normalizzazione e di intercalibrazione;
		
		b) promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di campioni e 
		l'effettuazione delle relative misure di radioattività, quando ciò sia 
		necessario per il completamento di un'organica rete di rilevamento su 
		scala nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e risorse, anche 
		finanziarie;
		
		c) trasmette, in ottemperanza all'articolo 36 del Trattato istitutivo 
		della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti effettuati.
		5. Per quanto attiene alle reti 
		nazionali, l'ANPA  provvede 
		inoltre alla diffusione dei risultati delle misure effettuate.
		6. La rete di allarme gestita dal 
		Ministero dell'interno ai sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469, 
		concorre autonomamente al sistema di reti nazionali.
		
		
		Art. 105 - Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel 
		corpo umano
		
		1. I radionuclidi comunque 
		presenti nel corpo umano non sono soggetti alle disposizioni stabilite 
		nei capi V e VI.  Per tali 
		radionuclidi le altre disposizioni del presente decreto si applicano con 
		le modalità ed a partire dalle soglie di quantità o di concentrazione 
		che, anche in relazione al tipo di sorgente radioattiva, sono stabilite 
		con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri 
		dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA.
		2. In attesa dell'emanazione del 
		decreto di cui al comma 1 deve essere, comunque, garantita la protezione 
		sanitaria dei lavoratori e della popolazione.
		
		
		Art. 106 - Esposizione della popolazione nel suo insieme
		
		
		1. L'ANPA, in collaborazione con l'ISPESL e con l'Istituto superiore di 
		sanità, anche sulla base  dei 
		dati forniti dagli organi del servizio sanitario nazionale competenti 
		per territorio, effettua la stima 
		dei diversi contributi all'esposizione della popolazione 
		derivanti dalle attività disciplinate dal presente decreto, dandone 
		annualmente comunicazione al Ministero della sanità
		anche ai fini delle indicazioni 
		da adottare affinché il contributo delle pratiche all'esposizione 
		dell'intera popolazione sia mantenuto entro il valore più basso 
		ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e 
		sociali.
		
		2. Il Ministero della sanità 
		comunica alla Commissione europea i risultati delle stime di cui al 
		comma 1.
		
Art. 107 - 
		Taratura dei mezzi di misura
		Servizi riconosciuti di dosimetria individuale
		
		1. La determinazione della dose o dei ratei di dose, delle altre 
		grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi ed i ratei di 
		dose nonché delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche o 
		superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di 
		misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano 
		muniti di certificati di taratura. 
		Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri 
		dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
		dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e 
		della ricerca scientifica e tecnologica, sentita l'ANPA e l'istituto di 
		metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti, sono stabiliti i 
		criteri e le modalità per il rilascio di detti certificati, nel rispetto 
		delle disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 273, che definisce 
		l'attribuzione delle funzioni di istituto metrologico primario nel campo 
		delle radiazioni ionizzanti.
		
		2. 
		Le disposizioni di cui al comma 
		1 si applicano ai mezzi radiometrici impiegati per:
		
		a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi di lavoro, 
		di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b) n. 3;
		
		b) la sorveglianza ambientale di cui all'articolo 103, comma 2, nn. 3), 
		4) e 5), ivi compresa quella dovuta ai sensi dell'articolo 79, comma 5;
		
		c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare i 
		livelli di smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente, il 
		rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative relative allo 
		smaltimento medesimo o dei livelli di esenzione di 
		cui  all'articolo 30;
		
		d) il controllo sulla radioattività ambientale e sugli alimenti e 
		bevande per consumo umano e animale, di cui all'articolo 104.
d-bis) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di 
		cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi;
d-ter) rilevamenti con apparecchi impiegati per la 
		sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di 
		risulta, di cui all'articolo 157.
		
		e) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al capo X.
3. Gli organismi che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui all’articolo 10 ter, comma 4, devono essere riconosciuti idonei nell’ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e della sanità, sentiti l'ANPA, l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'ISPESL, sono disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti istituti.
		
		
		Art. 108 - Ricerca scientifica clinica
		
		1. Le esposizioni di persone a 
		scopo di ricerca scientifica clinica possono essere effettuate soltanto 
		con il consenso scritto delle persone medesime, previa informazione sui 
		rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni ionizzanti e solo 
		nell'ambito di programmi approvati dal Ministro della sanità, che può 
		stabilire, in relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e 
		vincoli di dose per le persone esposte.
		2. Nei casi in cui i programmi di 
		ricerca non siano suscettibili di produrre benefici diretti sulla 
		persona esposta si applicano comunque le disposizioni di cui 
		all'articolo 99.
		3. In caso di minori o di 
		soggetti con ridotta capacità di intendere e di volere, il consenso di 
		cui al comma 1 deve essere espresso da coloro che ne hanno la 
		rappresentanza.
		4. La ricerca scientifica clinica 
		non può essere condotta su donne sane in età fertile, salvo i casi in 
		cui la gravidanza possa essere sicuramente esclusa.
		
		SEZIONE II - PROTEZIONE DEI PAZIENTI
		
		
		(Nota del redattore: tale sezione è stata sostituita dal D.Lgs. 
		187/2000)
		
		Capo X
		
		
		INTERVENTI
		
		Sezione I
		
		PIANI DI EMERGENZA
		
		
		Art. 115 
		- 
		Campo di applicazione
		Livelli di 
		intervento – Livelli di intervento derivati
1.Le 
		disposizioni di cui al presente capo si applicano alle situazioni 
		determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari di cui agli 
		articoli 36 e 37, negli altri impianti di cui al capo VII, nelle 
		installazioni di cui all’articolo 115 ter, comma1, nonché da eventi 
		incidentali che diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di 
		radioattività nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di 
		riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i 
		provvedimenti di cui al comma 2 e che avvengano:
in impianti al 
		di fuori del territorio nazionale;
b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
c) nel corso di trasporto di materie radioattive;
d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna 
		specifica area del territorio nazionale.
2.Con decreto 
		del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
		della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno e 
		per il coordinamento della protezione civile, sentiti l'ANPA, l'Istituto 
		superiore di sanità, l'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro e 
		il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono stabiliti, in relazione agli 
		orientamenti comunitari ed internazionali in materia, livelli di 
		intervento per la pianificazione degli interventi in condizioni di 
		emergenza e per l’inserimento nei piani di intervento di cui 
		all’articolo 115 quater, comma 1.
3. Con decreto 
		del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e 
		dell'interno, sentita l'ANPA, l’ISPESL e l’ISS, sono stabiliti per 
		l'aria, le acque ed il suolo, i livelli di riferimento derivati 
		corrispondenti ai livelli di riferimento in termini di dose stabiliti 
		con il decreto di cui al comma 2; i corrispondenti livelli derivati sono 
		stabiliti per le sostanze alimentari e le bevande, sia ad uso umano che 
		animale, e per altre matrici con decreto del Ministro della sanità, di 
		concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA, l’ISPESL e 
		l’ISS.
4. Con i 
		decreti di cui al comma 3 vengono anche stabiliti i valori di rilevanti 
		contaminazioni per le matrici di cui allo stesso comma per i quali si 
		applicano le disposizioni di cui all’articolo 115 quinquies.
		Art. 115 bis - 
		Principi generali per gli interventi
1. Ai fini 
		delle decisioni in ordine all'eventuale attuazione ed all'entità di 
		interventi in caso di emergenza radiologica, oppure in caso di 
		esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o 
		di una pratica che non sia più in atto devono essere rispettati i 
		seguenti principi generali:
a) un intervento è
		attuato solo se la diminuzione del detrimento sanitario dovuto alle 
		esposizioni a radiazioni ionizzanti è tale da giustificare i danni e i 
		costi, inclusi quelli sociali, dell'intervento;
b) il tipo, l'ampiezza e la durata dell'intervento sono 
		ottimizzati in modo che sia massimo il vantaggio della riduzione del 
		detrimento sanitario, dopo aver dedotto il danno connesso con 
		l'intervento;
c) alle operazioni svolte in caso di intervento non si 
		applicano i limiti di dose di cui all'articolo 96, commi 1, lettera a), 
		e 3, salvo quanto previsto nell'articolo 126 bis, in caso di esposizione 
		prolungata;
d) i livelli di intervento in termini di dose, stabiliti 
		ai sensi dell'articolo 115, comma 2, sono utilizzati ai fini della 
		programmazione e dell'eventuale attuazione degli interventi; detti 
		livelli non costituiscono limiti di dose.
		
		Art. 115 ter - Esposizioni potenziali
1. Nelle 
		pratiche con materie radioattive che siano soggette a provvedimenti 
		autorizzativi previsti nei capi IV, VI, ad eccezione di quelli previsti 
		dall’articolo 31, e nell'articolo 52 del capo VII , nonché nell'articolo 
		13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, fatto salvo quanto previsto 
		nei commi successivi, i soggetti richiedenti l’emanazione di detti 
		provvedimenti provvedono ad eseguire, avvalendosi anche dell'esperto 
		qualificato, le valutazioni preventive della distribuzione spaziale e 
		temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate nonché delle 
		esposizioni potenziali relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento 
		della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica.
2. Le 
		valutazioni di cui al comma 1 sono eseguite facendo riferimento alle 
		raccomandazioni in materia dei competenti organismi comunitari ed 
		internazionali.
3. Le 
		valutazioni di cui al comma 1 sono oggetto della registrazione di cui 
		all'articolo 81, comma 1, lettera e). Dette valutazioni sono altresì 
		unite alla documentazione prodotta ai fini dell’emanazione dei 
		provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1.
4. 
		Nel caso in 
		cui individui dei gruppi di riferimento della 
		popolazione possano ricevere, a seguito di esposizioni potenziali in 
		installazioni di cui all’articolo 29, dosi superiori ai livelli 
		determinati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, le amministrazioni 
		competenti al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 29 stesso, 
		dispongono l'inclusione della pratica nei piani di cui all'articolo 115 
		quater, comma 1. Le predette amministrazioni inseriscono, a tale scopo, 
		apposite prescrizioni nel nulla osta e inviano copia del provvedimento 
		autorizzativo, insieme a tutte le valutazioni relative alle esposizioni 
		potenziali, alle autorità di cui all’articolo 115 quater, ai fini della 
		predisposizione dei piani di intervento.
5. Ferma 
		restando la disposizione di cui al comma 4, le installazioni soggette 
		agli altri provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 sono sempre 
		incluse nei piani di intervento. L’amministrazione che rilascia il 
		provvedimento di cui al comma 1 ne invia copia alle autorità di cui 
		all'articolo 115 quater, ai fini della predisposizione dei piani stessi.
6. L’attività 
		delle nuove installazioni per cui è necessaria la predisposizione di 
		piani di intervento non può iniziare prima che le autorità di cui 
		all’articolo 115 quater abbiano approvato i piani stessi.
		Art. 115 quater - Approvazione dei piani di 
		intervento
		Preparazione degli interventi
1. I piani di 
		intervento relativi alle installazioni di cui all’articolo 115 ter sono 
		approvati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n.225.
2. I piani di 
		intervento di cui al comma 1, sono elaborati, anche con riferimento 
		all'interno degli impianti, alla luce dei principi generali di cui 
		all'articolo 115 bis, tenendo presenti i livelli di intervento stabiliti 
		ai sensi dell'articolo 115, comma 2. Detti piani sono oggetto di 
		esercitazioni periodiche la cui frequenza è stabilita nei piani 
		predetti, in relazione alla tipologia delle installazioni ed all'entità 
		delle esposizioni potenziali.
3. I piani di 
		intervento di cui al comma 1 prevedono, ove occorra:
a) la creazione di squadre speciali di intervento in cui 
		è assicurata la presenza delle competenze necessarie, di tipo tecnico, 
		medico o sanitario;
b) le modalità per assicurare ai componenti delle 
		squadre di cui alla lettera a) una formazione adeguata agli interventi 
		che esse sono chiamati a svolgere.
		Articolo 115 quinquies - Attuazione degli interventi
1. Qualora 
		nelle installazioni di cui all’articolo 115 ter, comma 1, si verifichino 
		eventi che possano comportare emissioni e dispersioni di radionuclidi 
		all’esterno dell’installazione, che determinino rilevanti contaminazioni 
		dell’aria, delle acque, del suolo e di altre matrici in zone esterne al 
		perimetro dell’installazione, gli esercenti sono tenuti ad informare 
		immediatamente:
a) il prefetto, il comando provinciale dei vigili del 
		fuoco, gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per 
		territorio, le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente e 
		l’ANPA nel caso si tratti delle attività di cui agli articoli 29 e 30;
b) le amministrazioni di cui alla lettera a) nonché il 
		comandante del compartimento marittimo e l’ufficio di sanità marittima 
		quando gli eventi stessi interessino gli ambiti portuali e le altre zone 
		di demanio marittimo e di mare territoriale, nel caso si tratti delle 
		attività soggette ad altri provvedimenti autorizzativi previsti nel 
		presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n.1860.
2. Gli 
		esercenti le installazioni di cui al comma 1 in cui si verifichino gli 
		eventi di cui allo stesso comma sono altresì tenuti a prendere tutte le 
		misure atte a ridurre la contaminazione radioattiva nelle zone esterne 
		al perimetro dell’installazione in modo da limitare il rischio alla 
		popolazione.
3. Il 
		prefetto, ricevuta l’informazione di cui al comma 1, ne dà immediata 
		comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
		per il coordinamento della protezione civile e al Presidente della 
		Giunta regionale.
4. 
		Nell’attuazione dei piani di intervento le decisioni rispettano i 
		principi generali di cui all'articolo 115 bis, tenendo conto delle 
		caratteristiche reali dell'emergenza radiologica in relazione ai livelli 
		indicativi di intervento di cui all'articolo 115, comma 2, con azioni 
		relative:
a) alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare 
		l'emissione e la dispersione di radionuclidi all'esterno 
		dell'installazione nonché l'esposizione esterna dovuta ai radionuclidi 
		medesimi;
b) all’ambiente, per ridurre il trasferimento di 
		sostanze radioattive agli individui;
c) agli individui interessati dall'emergenza 
		radiologica, ai fini della riduzione della loro esposizione e 
		dell'adozione di eventuali provvedimenti sanitari nei loro confronti.
5) Le autorità 
		responsabili dell’attuazione dei piani di cui all’articolo 115 quater 
		curano l’organizzazione degli interventi nonché la valutazione e la 
		registrazione dell’efficacia degli stessi e delle conseguenze 
		dell’emergenza radiologica.
6) Alle 
		installazioni ed agli eventi di cui al comma 1, si applicano le 
		disposizioni della sezione II del capo X.".
		
		Art. 116  - Piano di 
		emergenza esterna
		1. 
		Per assicurare la protezione, ai fini della pubblica incolumità, della 
		popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da emergenza 
		nucleare, per ciascuno degli impianti previsti dagli artt. 36 e 37 del 
		presente decreto deve essere predisposto un piano di emergenza esterna. 
2. Il 
		piano di emergenza esterna prevede l'insieme coordinato delle misure da 
		prendersi, con la gradualità che le circostanze richiedono, dalle 
		autorità responsabili in caso di incidente dell'impianto nucleare che 
		comporti pericolo per la pubblica incolumità. 
		Art. 117  - Presupposti del 
		piano di emergenza esterna
		1. 
		Fermo restando quanto stabilito dall'art. 44, comma 4, ai fini della 
		predisposizione del piano di emergenza esterna il titolare 
		dell'autorizzazione o del nulla osta dell'impianto nucleare deve fornire 
		all'ANPA un rapporto tecnico contenente: 
a) 
		l'esposizione analitica delle presumibili condizioni ambientali 
		pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli 
		incidenti nucleari ragionevolmente ipotizzabili, in relazione alle 
		caratteristiche strutturali e di esercizio dell'impianto, e delle 
		prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo; 
b) la 
		descrizione dei mezzi predisposti per il rilevamento e la misurazione 
		della radioattività nell'ambiente circostante l'impianto, in caso di 
		incidente, e delle modalità del loro impiego. 
2. 
		Nel rapporto tecnico debbono essere evidenziati gli incidenti le cui 
		conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o 
		interprovinciale e quelli che possono invece richiedere misure 
		protettive su un territorio più ampio. 
3. 
		L'ANPA, esaminato il rapporto tecnico, redige una relazione critica 
		riassuntiva, che trasmette, unitamente al rapporto stesso, ai Ministeri 
		dell'ambiente, dell'interno e della sanità e alla Commissione tecnica di 
		cui all'art. 9 del presente decreto. 
		4. Il rapporto, munito del parere della Commissione 
		tecnica, viene trasmesso dall'ANPA alla Presidenza del Consiglio dei 
		ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile che 
		lo invia al prefetto competente per territorio, unitamente ad uno schema 
		contenente i lineamenti generali del piano individuati sulla base dei 
		criteri definiti dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui 
		all'art. 8 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
		Art. 118  - Predisposizione 
		del piano di emergenza esterna
		1. Il 
		prefetto, sulla base della documentazione trasmessagli di cui all'art. 
		117, predispone il piano di emergenza esterna sul territorio della 
		provincia. 
2. 
		Per l'attività di cui al comma 1 il prefetto si avvale di un Comitato 
		operante alle sue dipendenze e composto da: 
a) il 
		questore; 
b) il 
		comandante provinciale dei vigili del fuoco; 
c) il 
		comandante provinciale dell'arma dei carabinieri; 
d) un 
		rappresentante dei competenti organi del servizio sanitario nazionale; 
e) un 
		rappresentante dei competenti organi veterinari; 
f) un 
		ispettore laureato in materie tecnico-scientifiche o in medicina e 
		chirurgia dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio; 
g) un 
		ingegnere capo del genio civile; 
h) un 
		rappresentante del competente Ispettorato compartimentale della 
		motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; 
i) un 
		rappresentante del competente comando militare territoriale; 
l) un 
		rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e 
		dell'artigianato; 
m) un 
		ufficiale di porto designato dai capi dei compartimenti marittimi 
		interessati. 
3. 
		Sono chiamati a partecipare ai lavori del Comitato di cui al comma 2 
		esperti dell'ANPA, un rappresentante della regione o della provincia 
		autonoma e un rappresentante del titolare dell'autorizzazione o del 
		nulla osta. Il comando provinciale dei vigili del fuoco esplica i 
		compiti di segreteria e attua il coordinamento dei lavori. Per tali 
		lavori il prefetto si avvale altresì dei rappresentanti di enti, 
		istituzioni ed altri soggetti tenuti al concorso ai sensi dell'art. 14 
		della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
4. 
		Nei casi in cui la localizzazione dell'impianto renda prevedibile 
		l'estensione a più province del pericolo per la pubblica incolumità e 
		per i beni, un piano di emergenza esterna deve essere contemporaneamente 
		predisposto per ciascuna provincia con le modalità previste ai commi 1 e 
		2, previa intesa fra i prefetti delle province interessate. Il 
		coordinamento dei piani provinciali è demandato al prefetto della 
		provincia ove ha sede l'impianto cui si riferiscono i singoli piani 
		provinciali. 
		Art. 119  - Approvazione del 
		piano di emergenza esterna
		1. Il 
		piano di emergenza esterna di cui all'art. 118 viene trasmesso dal 
		prefetto all'ANPA che, sentita la Commissione tecnica, lo restituisce al 
		prefetto, munito di eventuali osservazioni, ai fini dell'approvazione, 
		nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, 
		e ai relativi regolamenti di attuazione. 
2. Il 
		piano approvato viene trasmesso dal prefetto alla Presidenza del 
		Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento della 
		protezione civile e al Ministero dell'interno, nonché a ciascuno degli 
		enti e delle amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 118 e al 
		titolare dell'autorizzazione o del nulla osta. 
3. Il 
		prefetto, entro trenta giorni dall'approvazione del piano, compie tutti 
		gli adempimenti necessari per assicurarne l'attuazione in caso di 
		emergenza. 
		Art. 120  - Riesame, 
		aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esterna
		1. Il 
		piano di emergenza esterna deve essere riesaminato dal prefetto e dal 
		Comitato provinciale di cui all'art. 118 in caso di modifiche rilevanti 
		dei presupposti tecnici di cui all'art. 117, e comunque ogni triennio, 
		in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente 
		valutate, e particolarmente nell'ambiente fisico, demografico e nelle 
		modalità per l'impiego dei mezzi previsti, ed allo scopo di adeguarlo 
		alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e 
		dei mezzi disponibili. Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono 
		effettuati con le procedure di cui agli artt. 118 e 119. 
		2. In caso di disattivazione dell'impianto nucleare, il 
		piano di emergenza viene periodicamente riesaminato ed adeguato e, se 
		del caso, revocato, in relazione alle diverse fasi di cui all'art. 55, 
		secondo le procedure di cui all'art. 117, commi 1, 2 e 3, ed agli artt. 
		118 e 119. 
		Art. 121  - Piano nazionale 
		di emergenza
		1. La 
		Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il 
		coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministero 
		dell'interno, avvalendosi degli organi della protezione civile secondo 
		le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'ANPA, 
		predispone un piano nazionale delle misure protettive contro le 
		emergenze radiologiche su tutto il territorio. 
2. La 
		Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il 
		coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministero 
		dell'interno, include nel piano di cui al comma 1, con le modalità di 
		cui allo stesso comma, ed entro sei mesi dalla data di ricezione del 
		rapporto di cui al comma 4 dell'art. 117, le misure necessarie per 
		fronteggiare le eventuali conseguenze degli incidenti non 
		circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale. I pareri 
		dell'ANPA sono espressi sentita la Commissione tecnica di cui all'art. 
		9. Il piano è trasmesso ai prefetti interessati affinché sviluppino la 
		pianificazione operativa e predispongano i relativi strumenti di 
		attuazione, per quanto di loro competenza. Il piano è trasmesso altresì 
		a tutte le amministrazioni interessate all'intervento di emergenza. 
3. 
		Nel piano di cui ai commi 1 e 2 sono previste le misure protettive 
		contro le conseguenze radiologiche di incidenti che avvengono in 
		impianti al di fuori del territorio nazionale, nonché per gli altri casi 
		di emergenze radiologiche che non siano preventivamente correlabili con 
		alcuna specifica area del territorio nazionale stesso. Per i casi di cui 
		al presente comma, i presupposti tecnici della pianificazione 
		dell'emergenza sono proposti dall'ANPA, sentita la Commissione tecnica. 
4. 
		Per i casi di cui al comma 3, nella pianificazione delle misure 
		protettive sono definiti gli obblighi per la comunicazione iniziale 
		dell'evento che potrebbe determinare l'attuazione delle misure 
		protettive. 
		Art. 122  - Attuazione del 
		piano di emergenza esterna
		1. Il 
		piano di emergenza esterna e le misure protettive di cui all'art. 121 
		vengono attuati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 
		225, e dei relativi regolamenti di attuazione.
2. Il 
		direttore responsabile di un impianto nucleare ha l'obbligo di dare 
		immediata comunicazione al prefetto, alla regione o provincia autonoma 
		interessata, al comandante provinciale dei vigili del fuoco ed all'ANPA, 
		nonché agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per 
		territorio, di qualsiasi incidente nucleare che comporti pericolo per la 
		pubblica incolumità e per i beni, indicando le misure adottate per 
		contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico per l'attuazione del 
		piano di emergenza esterna, specificando l'entità prevedibile 
		dell'incidente. 
3. Lo 
		stesso obbligo incombe al direttore responsabile dell'impianto per 
		qualsiasi evento o anormalità che possa far temere l'insorgenza di un 
		pericolo per la pubblica incolumità. 
4. Il 
		prefetto informa immediatamente la Presidenza del Consiglio dei ministri 
		- Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e la 
		direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del 
		Ministero dell'interno, nonché il presidente della Giunta regionale e 
		gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio. 
		Il prefetto avvia le azioni previste dal piano di emergenza esterna, 
		ovvero, se necessario, quelle di cui all'art. 121, comma 2, di sua 
		competenza. 
5. Il 
		Comandante provinciale dei vigili del fuoco attua i primi interventi di 
		soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di emergenza. 
6. 
		Nel caso in cui si preveda che il pericolo per la pubblica incolumità o 
		il danno alle cose possa estendersi a province limitrofe, il prefetto ne 
		dà immediato avviso agli altri prefetti interessati. 
		Art. 123  - Centro di 
		elaborazione e valutazione dati
		1. Al 
		fine di assicurare un comune riferimento tecnico nella gestione delle 
		emergenze radiologiche di cui al presente capo è istituito, presso 
		l'ANPA, il Centro di elaborazione e valutazione dati. 
2. Il 
		Centro costituisce struttura tecnica per il Ministro per il 
		coordinamento della protezione civile, anche ai fini del funzionamento 
		del comitato operativo della protezione civile di cui all'art. 10 della 
		legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
3. Il 
		Centro effettua le valutazioni in ordine all'andamento nel tempo e nello 
		spazio dei livelli di radioattività nell'ambiente nelle situazioni di 
		emergenza ed ai conseguenti livelli di esposizione, al fine di 
		consentire alle autorità responsabili della gestione dell'emergenza 
		l'adozione dei necessari provvedimenti di intervento sulla base delle 
		valutazioni effettuate. Tutti i centri e le reti di rilevamento, ivi 
		comprese quelle regionali, debbono far confluire ad esso i dati delle 
		misure radiometriche effettuate nel corso dell'emergenza. Il Centro, 
		sulla base della situazione in atto, può dare indicazione di specifiche 
		modalità operative delle reti e dei mezzi mobili di rilevamento 
		disponibili sul territorio nazionale e fornisce alle autorità preposte 
		alla diffusione dell'informazione alla popolazione i relativi elementi 
		radiometrici. Le indicazioni formulate dal Centro sono rese prescrittive 
		da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile 
		ovvero dal prefetto nei confronti delle strutture delle reti di 
		sorveglianza regionali e delle reti di sorveglianza nazionale di cui 
		all'art. 104. 
4. Il 
		Centro viene attivato dal Ministro per il coordinamento della protezione 
		civile per ogni situazione che comporti l'adozione delle misure 
		protettive previste all'art. 121. Il suo intervento può inoltre essere 
		richiesto dal prefetto nelle situazioni che comportino l'attuazione dei 
		piani di emergenza di cui all'art. 116. 
5. Il 
		Centro è formato da quattro membri effettivi e quattro supplenti, 
		esperti di radioprotezione, designati rispettivamente dall'ANPA, dal 
		Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'Istituto superiore di sanità, 
		dall'ISPESL, e da due membri, di cui uno supplente, designati dal 
		Servizio meteorologico dell'aeronautica militare. Le funzioni di 
		coordinamento sono svolte dall'ANPA. 
6. 
		Possono essere chiamati a partecipare all'attività del Centro esperti di 
		radioprotezione designati dalle regioni eventualmente interessate. 
		Possono essere altresì chiamati esperti di altri enti o istituti le cui 
		competenze siano ritenute utili in relazione allo specifico problema in 
		esame. 
		Art. 124  - Aree portuali
		1. 
		Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, 
		di concerto con i Ministri dell'ambiente, della difesa, dell'interno, 
		dei trasporti e della navigazione e della sanità, sentita l'ANPA, sono 
		stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente 
		capo alle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a 
		propulsione nucleare. 
		Art. 125  - Trasporto di 
		materie radioattive
		1. 
		Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, 
		di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno, della difesa, 
		della sanità, dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA, sono 
		stabiliti i casi e le modalità di applicazione delle disposizioni del 
		presente capo alle attività di trasporto di materie radioattive, anche 
		in conformità alla normativa internazionale e comunitaria di settore. 
2. Il 
		decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere i casi per i 
		quali i termini del trasporto e la relativa autorizzazione debbono 
		essere preventivamente comunicati alle autorità chiamate ad intervenire 
		nel corso dell'emergenza, nonché le relative modalità di comunicazione. 
		Art. 126  - Esercitazioni
		1. La 
		Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il 
		coordinamento della protezione civile ed il prefetto, ciascuno negli 
		ambiti di propria competenza, debbono effettuare esercitazioni 
		periodiche al fine di verificare l'adeguatezza dei piani di emergenza di 
		cui al presente capo e dei relativi strumenti di attuazione. 
		Articolo 126 bis - Interventi nelle esposizioni 
		prolungate
1. Nelle 
		situazioni che comportino un'esposizione prolungata dovuta agli effetti 
		di un'emergenza radiologica oppure di una pratica non più in atto o di 
		una attività lavorativa, di cui al capo III bis, che non sia più in 
		atto, le autorità competenti per gli interventi ai sensi della legge 25 
		febbraio 1992, n.225, adottano i provvedimenti opportuni, tenendo conto 
		dei principi generali di cui all’articolo 115 bis, delle necessità e del 
		rischio di esposizione, e, in particolare quelli concernenti:
a) la delimitazione dell’area interessata;
b) l’istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle 
		esposizioni ;
c) l’attuazione di interventi adeguati, tenuto conto 
		delle caratteristiche reali della situazione;
d) la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli 
		edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro utilizzazione.
2. Per i 
		lavoratori impegnati negli interventi relativi
		alle esposizioni prolungate di cui al comma 1 si applicano le 
		disposizioni di cui al capo VIII.
		Articolo 126 ter - Collaborazione con altri Stati
1. Nella 
		predisposizione dei piani di intervento di cui al presente capo si tiene 
		altresì conto delle eventuali conseguenze di emergenze radiologiche e 
		nucleari sul territorio nazionale che possano interessare altri Stati, 
		anche non appartenenti all'Unione europea.
2. La 
		Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il 
		coordinamento della protezione civile stabilisce opportuni contatti di 
		collaborazione con altri Stati, anche non appartenenti all'Unione 
		europea, che possano essere interessati da eventuali emergenze 
		verificatesi nel territorio nazionale, al fine di agevolare la 
		predisposizione e l'attuazione di misure di radioprotezione di detti 
		Stati.
		Articolo 126 quater - Particolari disposizioni per le 
		attività di protezione civile e di polizia giudiziaria
		1. In casi di necessità e di urgenza nel corso delle 
		attività di protezione civile svolte sotto la direzione dell'autorità 
		responsabile dell'attuazione dei piani di intervento nonché nel corso 
		delle attività di polizia giudiziaria non si applicano gli obblighi di 
		denuncia, di comunicazione, di autorizzazione o di nulla osta previsti 
		nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per le 
		sorgenti di radiazioni ionizzanti.
		Sezione II
		
		INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE
		
		Art. 127  - Situazioni 
		disciplinate
		1. Le 
		norme della presente sezione disciplinano le attività e le procedure di 
		informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e 
		sul comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica e si 
		applicano alle situazioni di emergenza di cui alla sezione I del 
		presente capo, nonché ai casi previsti 
		
		all'articolo 115-ter. 
		Art. 128  -
		Definizioni
		1. 
		Ferme restando le definizioni di cui al capo II, ai fini 
		dell'applicazione della presente sezione valgono le definizioni seguenti 
		: 
a) 
		popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza 
		radiologica:qualsiasi gruppo di popolazione per il quale è stato 
		stabilito un piano di intervento in previsione di casi di emergenza 
		radiologica; 
b) 
		popolazione effettivamente interessata dall'emergenza 
		radiologica:qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste 
		misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza 
		radiologica; 
c) 
		piano di intervento:i piani di emergenza di cui alla sezione I del 
		presente capo, ovvero i piani di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 
		225, che tengano conto delle situazioni previste all' all'articolo 115-ter. 
		Art. 129  - Obbligo di 
		informazione
		1. Le 
		informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite alle 
		popolazioni definite all'art. 128 senza che le stesse ne debbano fare 
		richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in 
		condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza 
		radiologica. 
		Art. 130  - Informazione 
		preventiva
		1. La 
		popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica 
		viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione 
		sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, 
		nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica. 
2. 
		L'informazione comprende almeno i seguenti elementi: 
a) 
		natura e caratteristiche della radioattività e suoi effetti sulle 
		persone e sull'ambiente; 
b) 
		casi di emergenza radiologica presi in considerazione e relative 
		conseguenze per la popolazione e l'ambiente; 
c) 
		comportamento da adottare in tali eventualità; 
d) 
		autorità ed enti responsabili degli interventi e misure urgenti previste 
		per informare, avvertire, proteggere e soccorrere la popolazione in caso 
		di emergenza radiologica. 
3. 
		Informazioni dettagliate sono rivolte a particolari gruppi di 
		popolazione in relazione alla loro attività, funzione e responsabilità 
		nei riguardi della collettività nonché al ruolo che eventualmente 
		debbano assumere in caso di emergenza. 
		Art. 131  - Informazione in 
		caso di emergenza radiologica
		1. La 
		popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica viene 
		immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul 
		comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad 
		essa applicabili nella fattispecie. 
2. In 
		particolare vengono fornite in modo rapido e ripetuto informazioni 
		riguardanti: 
a) la 
		sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili, le sue 
		caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione; 
b) le 
		disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza sopravvenuta ed 
		eventuali suggerimenti di cooperazione; 
c) le 
		autorità e gli enti cui rivolgersi per informazione, consiglio, 
		assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione. 
3. Le 
		informazioni di cui al comma 2 sono integrate, in funzione del tempo 
		disponibile, con richiami riguardanti le nozioni fondamentali sulla 
		radioattività ed i suoi effetti sull'essere umano e sull'ambiente. 
4. Se 
		l'emergenza è preceduta da una fase di preallarme alla popolazione 
		vengono fornite informazioni riguardanti le modalità ed i tempi con cui 
		vengono diffusi gli aggiornamenti sull'evoluzione della situazione. 
5. 
		Informazioni specifiche sono rivolte, anche in fase di preallarme, a 
		particolari gruppi di popolazione, in relazione alla loro attività, 
		funzione ed eventuale responsabilità nei riguardi della collettività 
		nonché al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare 
		occasione. 
		Art. 132  - Informazione 
		delle persone che possono intervenire nella organizzazione dei soccorsi 
		per i casi di emergenza radiologica
		1. I 
		soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei 
		soccorsi in caso di emergenza radiologica devono ricevere 
		un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che 
		l'intervento può comportare per la loro salute e sulle precauzioni da 
		prendere in un caso simile; tale informazione deve tener conto dei vari 
		casi di emergenza radiologica prevedibili. 
2. 
		Dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate in 
		funzione del caso in concreto verificatosi. 
		Art. 133  - Commissione 
		permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da 
		radiazioni ionizzanti
		1. E' 
		istituita presso il Ministero della sanità una commissione permanente 
		per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni 
		ionizzanti, con il compito di: 
a) 
		predisporre ed aggiornare le informazioni preventive di cui agli artt. 
		130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla loro 
		diffusione, nonché la frequenza della diffusione stessa; 
b) 
		predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere in caso 
		di emergenza di cui all'art. 131 e indicare i criteri per 
		l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione; 
c) 
		fornire consulenza agli organi di cui all'art. 134; 
d) 
		studiare le modalità per la verifica che l'informazione preventiva sia 
		giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture del servizio 
		sanitario nazionale ed il sistema informativo sanitario. 
2. La 
		commissione è nominata con decreto del Ministro della sanità, di 
		concerto con i Ministri dell'interno, per il coordinamento della 
		protezione civile e dell'ambiente, sentita l'ANPA. La commissione è 
		composta da quindici esperti in materia di radioprotezione, protezione 
		civile e comunicazioni di massa. Con il medesimo decreto sono stabilite 
		le norme di funzionamento della commissione stessa. 
		Art. 134  - Procedure di 
		attuazione
		1. 
		Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri 
		dell'interno, per il coordinamento della protezione civile e 
		dell'ambiente, sentita l'ANPA e le altre amministrazioni interessate, 
		sono individuati le autorità e gli enti che provvedono o concorrono alla 
		diffusione dell'informazione di cui all'art. 130, i relativi compiti e 
		le modalità operative in funzione dei destinatari dell'informazione 
		stessa. 
2. Le 
		modalità operative per la definizione e per la diffusione delle 
		informazioni di cui all'art. 131 vengono stabilite nei piani di 
		intervento. A tal fine i prefetti e la Presidenza del Consiglio dei 
		ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile 
		predispongono, nell'ambito dei piani di intervento di rispettiva 
		competenza, i piani di informazione della popolazione, sulla base degli 
		schemi predisposti dalla commissione permanente di cui all'art. 133. 
		Art. 135  - Diffusione 
		dell'informazione nell'Unione europea
		1. 
		L'informazione diffusa ai sensi dell'art. 131 viene comunicata dalla 
		Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il 
		coordinamento della protezione civile alla Commissione europea ed agli 
		Stati membri interessati o che rischiano di essere interessati, secondo 
		quanto previsto all'art. 10, comma 2, della direttiva del Consiglio del 
		27 novembre 1989, n. 89/618/Euratom, concernente l'informazione della 
		popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sui 
		comportamenti da adottare in caso di emergenza radiologica. 
2. La 
		Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il 
		coordinamento della protezione civile comunica alla Commissione europea, 
		su richiesta di quest'ultima, le informazioni di cui agli artt. 130 e 
		132. 
		Capo XI
		
		NORME PENALI
		
		Art. 136  - Contravvenzioni 
		al capo V
		
		
		1. Chiunque viola gli obblighi di notifica, d'informativa, di 
		registrazione o di riepilogo, di denunzia, di comunicazione e di tenuta 
		della contabilità di cui al capo V è punito con l'arresto sino a 
		quindici giorni o con l'ammenda da un milione a cinque milioni. 
2. 
		Chiunque viola le particolari prescrizioni di cui 
		all’articolo 18-bis, comma 1, e all'art. 21, comma 1, è punito con 
		l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni. 
		Art. 137  - Contravvenzioni 
		al capo VI
		1. 
		L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A senza il nulla-osta 
		di cui all'art. 28, comma 1, è punito con l'arresto da due a sei mesi o 
		con l'ammenda da venti a ottanta milioni; chi non osserva le particolari 
		prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con l'arresto fino a tre mesi 
		o con l'ammenda da cinque a venti milioni. 
2. 
		L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B senza il nulla-osta 
		di cui all'art. 29, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o 
		con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari 
		prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con l'arresto fino a quindici 
		giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni. 
3. 
		Chi effettua lo smaltimento di rifiuti radioattivi senza 
		l'autorizzazione di cui all'art. 30, comma 1, è punito con l'arresto 
		fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non 
		osserva le particolari prescrizioni di cui all'autorizzazione è punito 
		con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque 
		milioni. 
4. 
		Chi effettua le attività di cui agli artt. 31, comma 1, e 32, comma 1, 
		senza le richieste autorizzazioni è punito con l'arresto da due a sei 
		mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni. 
5. 
		Colui il quale effettua una delle attività di cui all'art. 33, comma 1, 
		senza il preventivo nulla-osta è punito con l'arresto da sei mesi a tre 
		anni e l'ammenda da venti a cento milioni; chi non osserva le 
		particolari prescrizioni di cui all'art. 33, comma 2, è punito con 
		l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni. 
6. 
		Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo di cui 
		all'art. 34, commi 1 e 2, è punito con l'arresto fino a quindici giorni 
		o con l'ammenda da uno a cinque milioni. 
		Art. 138  - Contravvenzioni 
		al capo VII
		1. 
		Chi pone in esercizio gli impianti di cui all'art. 37, comma 1, senza la 
		relativa licenza è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con 
		l'ammenda da venti a cento milioni. 
2. Il 
		titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 
		1962, n. 1860 e il titolare del nulla-osta di cui all'art. 37 della 
		presente legge che mettono in esecuzione progetti particolareggiati di 
		impianti nucleari senza l'approvazione di cui all'art. 41, comma 1, sono 
		puniti con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a 
		ottanta milioni. 
3. 
		Chiunque viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel 
		nulla-osta e nella licenza di esercizio, o contravviene agli obblighi di 
		cui agli artt. 46, 48, comma 1, 53, 54, 55 e 57 è punito con l'arresto 
		da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; la 
		violazione degli adempimenti di cui all'art. 48, commi 3 e 4, è punita 
		con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque 
		milioni. 
		Art. 139  - Contravvenzioni 
		ai capi IV e VIII
		1. 
		Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai 
		direttori delle miniere: 
		
		a) chi viola gli artt. 12, 13, 15, 16, 17, 61, comma 3; 62, commi 2 e 4; 
		63, comma 2; 65, 67, 69, commi 1 e 3; 71, 73, 74, 75, 77, 83, 84, commi 
		1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1 e 2; 87, 91, 92, comma 1, è 
		punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da tre a otto 
		milioni; 
b) 
		chi viola gli artt. 14, 61, commi 
		2 e 4 e 4-bis; 66, 72, 80, commi 2 e 3; 81, commi 3, 4 e 5, è punito 
		con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque 
		milioni. 
2. 
		Contravvenzioni commesse dai preposti:
a) 
		chi viola gli artt. 61, commi 3 e 4; 67, 73, 74, è punito con l'arresto 
		sino ad un mese o con l'ammenda da lire duecentomila a un milione. 
		
		3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori: 
a) 
		chi viola gli artt. 64, 68, 
		68-bis e 69, comma 2, è punito con l'arresto fino a quindici giorni 
		o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. 
4. 
		Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai medici addetti 
		alla sorveglianza medica: 
a) 
		l'esercizio di funzioni tipiche degli esperti qualificati e dei medici 
		autorizzati ad opera di soggetti non legittimati è punito con l'arresto 
		da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni; 
b) 
		chi viola gli artt. 79, 80, comma 1; 81, comma 1; 84, commi 5 e 6; 85, 
		comma 5; 86, comma 3; 89, 90, 92, commi 2 e 3, è punito con l'arresto 
		fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni. 
5. 
		Contravvenzioni commesse nell'esercizio dei servizi di dosimetria: 
a) 
		chi viola gli obblighi di cui all'art. 76 è punito con l'arresto fino a 
		quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni. 
		Art. 140 
		- Contravvenzioni al capo 
		IX
1. 
		Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 98, 99, 102, 103 e 108, 
		è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a 
		ottanta milioni; nei casi di grave o continuato superamento dei limiti 
		di cui all'art. 96, il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi 
		a tre anni e con l'ammenda da lire venti a cento milioni.
2. 
		L'esercente ed il vettore che omettono di effettuare gli adempimenti di 
		cui all'art. 100 sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con 
		l'ammenda da lire cinque a venti milioni. 
3. 
		Gli esercenti che omettono di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 
		101 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 
		venti a ottanta milioni. 
4. 
		Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 107; 111, commi 6 e 9; 
		113, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 
		lire uno a cinque milioni. 
		Art. 141  - Contravvenzioni 
		al capo X
		1. Il 
		direttore responsabile che omette gli adempimenti di cui all'art. 122, 
		commi 2 e 3, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con 
		l'ammenda da lire venti a cento milioni. La stessa pena si applica al 
		comandante della nave ed al trasportatore nelle ipotesi di cui agli 
		artt. 124 e 125. 
		
		1-bis. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 115-ter e 
		115-quater è punita con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda 
		da lire un milione a lire cinque milioni.
		1-ter. L’esercente che 
		omette di informare le autorità di cui all’articolo 115-quinquies, comma 
		1, lettera a) e b), o di prendere le misure di cui all’articolo 
		115-quinquies, comma 2, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e 
		con l’ammenda da lire venti milioni a lire cento milioni.
		Art. 142  - Contravvenzioni 
		al capo XII
		1. 
		Chiunque viola l'obbligo di registrazione di cui all'art. 154, comma 3, 
		o contravviene all'art. 157, commi 1 e 2, è punito con l'arresto fino a 
		quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni. 
		Articolo142 bis - 
		Contravvenzioni al capo III bis
L’esercente 
		che viola gli obblighi di cui agli articoli 10 ter, 10 quater e 10 
		quinquies è punito con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda da lire 
		cinque milioni a lire venti milioni.
		Il datore di lavoro che viola gli obblighi di cui 
		all’articolo 10 octies, comma 2, è punito con l’arresto fino a quindici 
		giorni o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
		Art. 143  -
		Prescrizione
		1. 
		Alle contravvenzioni di cui ai capi 
		
		III-bis, IV 
		e VIII del presente decreto si applica l'istituto della prescrizione di 
		cui agli artt. da 19 a 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 
		758. 
		Capo XII
		
		DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
		
		Art. 144  - Industria 
		estrattiva
		1. 
		Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 11, comma 1, continuano 
		ad avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro 
		dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il 
		Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della 
		sanità, del 13 maggio 1978. 
		Art. 144-bis - Particolari 
		disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche
		1. Ferme restando le disposizioni di esonero di cui 
		all'articolo 22 le comunicazioni di detenzione effettuate, ai sensi 
		dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 
		1964, n. 185, precedentemente alla data di applicazione delle 
		disposizioni di cui al medesimo articolo 22, sono considerate, a tutti 
		gli effetti, come comunicazione preventiva di pratiche di cui allo 
		stesso articolo 22.
		2. Le amministrazioni e gli organismi di cui 
		all'articolo 22, comma 1, del presente decreto si comunicano 
		vicendevolmente, su richiesta, le informazioni in loro possesso 
		concernenti le comunicazioni di detenzione di cui all'articolo 92 del 
		decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
		3. Le amministrazioni e gli organismi di cui 
		all'articolo 22, comma 
		
		
		1, non sono tenuti alla comunicazione preventiva di cui allo stesso 
		articolo per quanto concerne le sorgenti di taratura per la 
		strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito delle proprie 
		attività.
		
		Art. 145  - Materie fissili 
		speciali, materie grezze minerali e combustibili
		1. 
		Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 23 continuano ad avere 
		efficacia le disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del 
		commercio e dell'artigianato del 4 novembre 1982. 
		Art. 146  - Regime 
		transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui al capo VI
		1. 
		Coloro che, al momento dell'entrata in vigore dei decreti di cui 
		all'art. 27, comma 2, all'art. 30, comma 2, all'art. 31, comma 1, e 
		all'art. 33, comma 2, svolgono le attività ivi previste debbono 
		presentare, entro sei mesi, domanda di autorizzazione, salvo quanto 
		stabilito al comma 2. 
2. 
		Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano già in possesso di 
		provvedimenti autorizzativi ai sensi delle disposizioni 
		ivi incluse quelle dell’art. 13 della legge 31 dicembre 
		1962, n. 1860, 
		debbono chiedere, entro due anni, la conversione o la convalida dei 
		provvedimenti medesimi alle amministrazioni titolari della potestà 
		autorizzativa secondo le norme del presente decreto. 
3. 
		Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti di cui al 
		comma 2 prevedano il rinnovo, la richiesta di conversione deve essere 
		presentata nei termini previsti dai provvedimenti in questione. 
3 bis. I 
		titolari di nulla osta o di autorizzazioni rilasciati ai sensi del 
		decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.185, o della 
		legge 31 dicembre 1962, n.1860, i quali esercitino pratiche esenti da 
		nulla osta o da autorizzazione ai sensi delle disposizioni del presente 
		decreto o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono tenuti, entro un 
		anno dall’entrata in vigore delle disposizioni stesse, a comunicare alle 
		Amministrazioni che li avevano rilasciati il venir meno delle condizioni 
		di assoggettamento a tali provvedimenti. Le Amministrazioni provvedono 
		alla revoca dei provvedimenti autorizzativi, accertata la sussistenza 
		dei presupposti per la revoca stessa.
3 ter. Le 
		Amministrazioni competenti, ai sensi del comma 2, ad emettere i 
		provvedimenti di conversione o convalida inviano copia di detti 
		provvedimenti alle amministrazioni che avevano emesso gli atti 
		autorizzatori convertiti o convalidati; queste ultime provvedono alle 
		revoche necessarie.
		3-quater. Coloro che al momento dell'entrata in vigore 
		delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 
		esercitano le pratiche di cui all'articolo 115-ter, comma 1, devono 
		inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorità di cui 
		all'articolo 115-quater, comma 1, le valutazioni di cui all'articolo  
		115-ter stesso. Restano ferme le particolari disposizioni, di cui al 
		comma 4 dello stesso articolo 115-ter, per le installazioni soggette a 
		nulla osta all'impiego di categoria B di cui all'articolo 29, anche nel 
		caso in cui, ai sensi delle norme precedentemente vigenti, tali 
		installazioni fossero soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 13 
		della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
3 quinquies. I 
		provvedimenti di conversione o di convalida di cui al comma 2 contengono 
		anche le prescrizioni relative allo smaltimento dei rifiuti 
		eventualmente autorizzato ai sensi del previgente articolo 105 del 
		decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
3 sexies. I 
		titolari esclusivamente di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai 
		sensi dell’articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 
		febbraio 1964, n.185, ove non soggetti ad altri provvedimenti in materia 
		di nulla osta all’impiego ai sensi dell’articolo 27, devono richiedere 
		l’autorizzazione allo smaltimento ai sensi dell’articolo 30.
3 septies. Le 
		autorità competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di 
		convalida o di conversione nonché di revoca relativi all’impiego di 
		categoria B, inviano all’ANPA, secondo le modalità indicate nei 
		provvedimenti applicativi di cui all’articolo 27, copia di tali 
		provvedimenti.".
4. In 
		attesa dei provvedimenti di conversione, di convalida, di nulla osta o 
		di autorizzazione di cui ai commi precedenti, è consentita la 
		prosecuzione dell'esercizio delle attività, nel rispetto delle modalità, 
		limiti e condizioni con cui la stessa veniva svolta. 
5. 
		Con i decreti di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per il 
		rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nel presente 
		articolo. 
6. 
		Sino all'entrata in vigore delle leggi di cui all'art. 29, comma 2, e 
		all'art. 30, comma 2, il nulla osta per l'impiego di categoria B e 
		l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nell'ambiente di cui allo 
		stesso art. 30 sono rilasciate secondo le disposizioni vigenti in ogni 
		regione o provincia autonoma. 
7. 
		Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 4, valgono le 
		disposizioni di cui all'all. II. 
		Art. 147  - Provvedimenti 
		autorizzativi di cui al capo VII
		1. I 
		provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati nonché tutti 
		gli atti già emanati per gli impianti di cui al capo VII del decreto del 
		Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tutti 
		gli effetti la loro efficacia. Per gli impianti considerati all'art. 55 
		del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, si 
		applicano le disposizioni di cui all'art. 146. 
		Art. 148  - Regime 
		transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso
		1. I 
		procedimenti autorizzativi previsti dal decreto del Presidente della 
		Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 
		
		e dall’art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, 
		che siano in corso al momento dell'applicazione del presente decreto, 
		continuano, con esclusione di quelli inerenti alla disattivazione degli 
		impianti nucleari, ad essere disciplinati dalle 
		stesse disposizioni; 
		ai relativi provvedimenti di autorizzazione conclusivi si applicano le 
		disposizioni dell'art. 146, a decorrere dalla data di emanazione di tali 
		provvedimenti. 
		
		1 bis. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza 
		di disattivazione ai sensi dell’articolo 55, in attesa della relativa 
		autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi dell’articolo 6 
		della legge 31 dicembre 1962, n.1860, particolari operazioni e specifici 
		interventi, ancorché attinenti alla disattivazione , atti a garantire 
		nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della 
		popolazione.
		Art. 149  - Commissione 
		medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica
		1. 
		Sino a quando non saranno aggiornate le norme regolamentari relative al 
		riconoscimento dell'idoneità alla direzione ed alla conduzione degli 
		impianti nucleari, ai sensi dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1962, n. 
		1860, il comma 2 dell'art. 30 del decreto del Presidente della 
		Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, è così modificato: 
"La 
		Commissione è composta: 
a) da 
		un ispettore medico del lavoro, designato dal Ministero del lavoro e 
		della previdenza sociale, che la presiede; 
b) da 
		uno specialista in psichiatria, o specializzazione equipollente, e da 
		uno specialista in neurologia, o specializzazione equipollente, 
		designati dal Ministero della sanità; 
c) da 
		un medico iscritto nell'elenco di cui all'art. 88 del decreto 
		legislativo 17 marzo 1995, n. 230". 
2. 
		Inoltre, in attesa dell'aggiornamento delle norme regolamentari di cui 
		al comma 1, l'art. 35 del presente decreto è così modificato: "Le spese 
		per il funzionamento delle commissioni di cui al presente capo sono a 
		carico dell'ANPA, il cui consiglio di amministrazione delibererà anche 
		in ordine al trattamento economico da corrispondere. L'ANPA fornirà agli 
		ispettorati provinciali del lavoro gli stampati per il rilascio delle 
		patenti". 
		2 bis. 
		Negli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della 
		Repubblica 30 dicembre 1970, n.1450, vengono soppresse le parole "e non 
		superato 45 anni di età.
		Art. 150  - Esperti 
		qualificati, medici autorizzati e medici competenti - Documentazione 
		relativa alla sorveglianza fisica e medica
		1. 
		Sino all'emanazione dei decreti di cui agli artt. 78 e 88 valgono le 
		disposizioni di cui all'allegato V. 
2. Le 
		iscrizioni negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei 
		medici autorizzati istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 
		13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tempo indeterminato la loro 
		validità, numero progressivo e, se presenti, le loro limitazioni 
		all'attività in campo sanitario. 
2 bis. 
		Negli elenchi istituiti ai sensi degli articoli 78 e 88 
		confluiscono con le loro eventuali limitazioni anche i soggetti di cui 
		al comma 2 nonché quelli che abbiano conseguito l’abilitazione entro il 
		31 dicembre 2000.
3. Le 
		domande di ammissione all'esame di abilitazione presentate entro il 31 
		dicembre 1995 vengono esaminate e portate a termine secondo le modalità 
		indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, 
		n. 1150. 
4. Le 
		commissioni di cui agli articoli 16 e 20 del decreto del Presidente 
		della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, rimangono in carica fino al 
		termine di validità previsto dal relativo decreto ministeriale di 
		nomina. 
		
		
		(Nota del redattore: i commi 5 e 6 sono soppressi)
		Art. 151  - 
		Classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori - Particolari 
		modalità di esposizione
		1. 
		Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 82 valgono le 
		disposizioni stabilite nell'allegato III. 
		Art. 152  - Prima 
		applicazione delle disposizioni 
		concernenti i limiti di esposizione
		1. 
		Sino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 96, commi 1 e 3, al fine 
		di garantire comunque con la massima efficacia la tutela sanitaria dei 
		lavoratori e della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni 
		ionizzanti, valgono i limiti, i valori, le grandezze ed i criteri 
		stabiliti dell'allegato IV del presente decreto. 
		Articolo152 bis - Ulteriori allegati tecnici per la 
		fase di prima applicazione
1. Fino 
		all’adozione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 1 valgono le 
		disposizioni dell’allegato I bis.
2. Fino 
		all’adozione del decreto di cui al comma 5 dell’articolo 18 valgono le 
		disposizioni dell’allegato VII.
3. Fino 
		all’adozione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 26 valgono le 
		disposizioni dell’allegato VIII.
4. Fino 
		all’adozione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 27 valgono le 
		disposizioni dell’allegato IX, anche ai fini di cui al comma 2 
		dell’articolo 29.
5. Fino 
		all’adozione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 31 valgono le 
		disposizioni dell’allegato X.
6. Fino 
		all’adozione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 74 valgono le 
		disposizioni dell’allegato VI.
7. Fino 
		all’adozione del decreto di cui agli articoli 62, comma 3, 81, comma 6, 
		e 90, comma 5, valgono le disposizioni dell’allegato XI.
8. Fino 
		all’adozione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 115 valgono le 
		disposizioni dell’allegato XII.
		9. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3 
		dell’articolo 115 valgono le corrispondenti disposizioni emanate ai fini 
		dell’attuazione dell’articolo 108 del decreto del presidente della 
		Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.
		Art. 153  - Guide tecniche
		1. 
		L'ANPA, sentiti gli altri enti ed organismi interessati, può elaborare e 
		diffondere, a mezzo di guide, anche in relazione agli standard 
		internazionali, norme di buona tecnica in materia di sicurezza nucleare 
		e protezione sanitaria. 
		Art. 154  - Rifiuti con 
		altre caratteristiche di pericolosità - Radionuclidi a vita breve
		
		
		1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 
		formulata d'intesa dai Ministri dell'ambiente e della sanità, di 
		concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita 
		l'ANPA, sono definiti i criteri e le modalità da rispettare per la 
		gestione dei rifiuti radioattivi che presentano anche caratteristiche di 
		pericolosità diverse dal rischio da radiazioni, nonché per il loro 
		smaltimento nell'ambiente. 
		2. 
		Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento di 
		rifiuti radioattivi nell'ambiente, né al loro conferimento a terzi ai 
		fini dello smaltimento, né comunque all'allontanamento di materiali 
		destinati al riciclo o alla riutilizzazione, quando detti rifiuti o 
		materiali contengano solo radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico 
		inferiore a settantacinque giorni e in concentrazione non superiore ai 
		valori determinati ai sensi dell'articolo 1, sempre che lo smaltimento 
		avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 
		febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
		3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni 
		conferimento di rifiuti a terzi, e ad ogni altro allontanamento di 
		materiali, effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, che 
		dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono essere 
		registrati e trasmessi, su richiesta, all’Agenzia regionale o della 
		provincia autonoma, di cui all’articolo 03 della legge 21 gennaio 1994, 
		n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per 
		territorio ed all'ANPA.
3 bis. Fuori 
		dei casi di cui al comma 2, l'allontanamento da installazioni soggette 
		ad autorizzazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali contenenti 
		sostanze radioattive, destinati ad essere smaltiti, riciclati o 
		riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di 
		attività ai quali non si applichino le norme del presente decreto, è 
		soggetto ad apposite prescrizioni da prevedere nei provvedimenti 
		autorizzativi di cui ai predetti capi. I livelli di allontanamento da 
		installazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali, destinati ad 
		essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, 
		comunque, nell'ambito di attività ai quali non si applichino le norme 
		del presente decreto debbono soddisfare ai criteri fissati con il 
		decreto di cui all'articolo 1, comma 2, ed a tal fine tengono conto 
		delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici 
		forniti dall'Unione europea.
		
		Art. 155  - Consultazione 
		del comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione 
		dei lavoratori e delle popolazioni
		1. Il 
		Comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei 
		lavoratori e delle popolazioni, di cui all'art. 21 del decreto del 
		Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, viene consultato dai 
		Ministri dell'ambiente e dalla sanità ai fini dell'emanazione dei 
		decreti applicativi di loro competenza previsti dal presente decreto, 
		nonché ai fini della predisposizione dei pareri che i Ministri suddetti 
		sono chiamati a dare su schemi di decreti applicativi la cui emanazione 
		sia competenza di altri Ministri. 
2. 
		Nei casi di cui al comma 1, per le materie di competenza anche del 
		Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai lavori del Comitato 
		è chiamato a partecipare un rappresentante del Ministero stesso. 
		Art. 156  - Specifiche 
		modalità applicative per il trasporto
		1. 
		Fermo restando quanto stabilito all'art. 1, con decreto del Presidente 
		del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e 
		della navigazione, di concerto con i Ministri dell'ambiente, 
		dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e 
		dell'interno, sentita l'ANPA, possono essere indicate specifiche 
		modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla 
		attività di trasporto di materie radioattive, anche al fine di 
		un'armonizzazione con le norme internazionali in materia. 
		Art. 157  - Sorveglianza 
		radiometrica su materiali
		1. I 
		soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di 
		fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti 
		ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e 
		rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti 
		dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica quanto disposto dall'art. 
		25, comma 3. 
2. 
		Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresì tenuti i soggetti che 
		esercitano attività, a scopo commerciale, comportanti la raccolta ed il 
		deposito dei predetti materiali e rottami. Sono escluse le attività che 
		comportano esclusivamente il trasporto. 
3. 
		Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri 
		dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della 
		previdenza sociale e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono stabilite le 
		condizioni di applicazione del presente articolo, indipendentemente dal 
		verificarsi delle condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di cui 
		all'art. 1, e le eventuali esenzioni. 
		Art. 158  - Semplificazione 
		dei procedimenti amministrativi
		
		1. Ai provvedimenti autorizzativi di cui al presente 
		decreto non si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, comma 10, 
		della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
		Art. 159  - Altre 
		disposizioni per impianti e laboratori nucleari
		1. Ai 
		fini del coordinamento delle norme del presente decreto con quelle 
		contenute in altre disposizioni di legge, ed in particolare nel decreto 
		legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per impianti e laboratori 
		nucleari si intendono gli impianti e le installazioni di cui agli artt. 
		7, 28 e 33 del presente decreto. 
		Art. 160  - Termini per 
		l'applicazione
		1. 
		Ove non diversamente previsto ai commi successivi, le disposizioni del 
		presente decreto si applicano a partire al 1° gennaio dell'anno 
		successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla 
		Gazzetta Ufficiale. 
2. Le 
		disposizioni di cui agli artt. 18, 19, 20, 21, comma 3, 22, 24, 26, 27, 
		30, 31, 33, 34, 98, 101 e 105, secondo periodo, si applicano tre mesi 
		dopo l'entrata in vigore dei decreti previsti negli stessi articoli. 
3. Le 
		disposizioni di cui al capo VIII relative alla sorveglianza medica dei 
		lavoratori non classificati in categoria A si applicano dal 1° luglio 
		dell'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto 
		sulla Gazzetta Ufficiale. 
4. Le 
		disposizioni di cui all'art. 107 si applicano tre anni dopo la data di 
		entrata in vigore dei decreti previsti in tale articolo; nelle more, le 
		attività continuano a svolgersi secondo le condizioni già in atto. 
		All'ANPA e all'ISPESL sono attribuite le funzioni di istituti abilitati 
		di cui all'art. 107, comma 3. 
5. 
		Sino alle date a partite dalle quali si applicano le disposizioni 
		richiamate ai commi 1, 2 e 3 conservano efficacia le corrispondenti 
		disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 13 
		febbraio 1964, n. 185, con le relative modalità e soglie di 
		applicazione. 
		Art. 161  - Decreti di 
		attuazione
		1. Le 
		norme di attuazione previste dal presente decreto devono essere emanate 
		entro il 31 dicembre 1995. Tali norme saranno informate ai principi del 
		sistema di protezione radiologica di cui all'art. 2, al fine di 
		garantire con la massima efficacia la protezione sanitaria della 
		popolazione e dei lavoratori e la protezione dell'ambiente, e terranno 
		conto delle indicazioni comunitarie e di quelle delle altre competenti 
		organizzazioni internazionali in materia. 
2. I 
		pareri previsti per l'emanazione delle norme di attuazione di cui al 
		comma 1 debbono essere trasmessi entro novanta giorni dalla richiesta. 
		Trascorso tale termine i pareri si intendono favorevoli. 
3. 
		Sulle norme di attuazione di cui al comma 1 è sentita la Conferenza 
		Stato-Regioni ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 23 agosto 
		1988, n. 400. 
		Art. 162  - Disposizioni 
		particolari per il Ministero della difesa
		1. 
		Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del 
		Ministro della difesa, sentito il Consiglio interministeriale di 
		coordinamento e consultazione, è emanato il regolamento di sicurezza 
		nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa. 
2. Il 
		regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti 
		istituzionali delle forze armate in tempo di pace, si uniformerà ai 
		principi di radioprotezione fissati nel presente decreto e nella 
		normativa comunitaria cosicché sia garantita la protezione della 
		popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni 
		ionizzanti. 
		Art. 163  -
		Abrogazione
		1. E' 
		abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 
		185. 
2. I 
		riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, 
		n. 185, contenuti in leggi, decreti, regolamenti, circolari, si 
		intendono riferiti ai corrispondenti istituti del presente decreto 
		legislativo. 
(Nota del 
		redattore: gli articoli seguenti sono specifici del D.L.gs. 241/2000)
		
		Articolo 36
1. Gli 
		allegati I, III, IV e V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, 
		sono rispettivamente sostituiti dagli allegati al presente decreto I, 
		III, IV e V.
Articolo 37
1. La Sezione speciale della Commissione prevista 
		dal comma 1 dell’articolo 10-septies del decreto legislativo 17 
		marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, si insedia entro sei mesi 
		dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
		Gazzetta Ufficiale.
2. La disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 
		10 ter del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive 
		modifiche, si applica diciotto mesi dopo la data di pubblicazione del 
		presente decreto nella Gazzetta 
		Ufficiale.
3. La disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 
		10 ter del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive 
		modifiche, si applica trentasei mesi dopo la data di pubblicazione del 
		presente decreto nella Gazzetta 
		Ufficiale.
4. Per le attività di cui ai commi 1 e 3 
		dell’articolo 10 ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e 
		successive modifiche, già esistenti alle date di applicazione degli 
		stessi commi, i termini ivi previsti decorrono rispettivamente da quelli 
		previsti ai commi 2 e 3.
5. La prima individuazione delle zone ad elevata 
		probabilità di alte concentrazioni di attività di radon di cui 
		all’articolo 10 sexies, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
		n. 230, e successive modifiche, avviene comunque entro cinque anni dalla 
		data di pubblicazione del presente decreto nella
		Gazzetta Ufficiale.".
Articolo 38
1. Coloro che hanno prodotto domanda ai fini 
		dell’accertamento della capacità tecnica e professionale per 
		l’iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 78 e 88 del decreto 
		legislativo 17 marzo 1995, n. 230, hanno diritto a sostenere le relative 
		prove con le modalità vigenti alla data di pubblicazione del presente 
		decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 39
1. Le spese relative alle procedure concernenti le 
		attività da effettuarsi, ai sensi del presente decreto, da parte delle 
		amministrazioni competenti, sono a carico dei soggetti richiedenti non 
		pubblici, secondo quanto disposto dall’articolo 5 della legge 5 febbraio 
		1999, n. 25, sulla base del costo effettivo del servizio reso.
2. Con decreto del Ministro competente, di 
		concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
		economica, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del 
		presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di cui al 
		comma 1 e le relative modalità di versamento.
3. Le spese derivanti dalle procedure concernenti 
		le attività da effettuarsi ai sensi del presente decreto, da parte delle 
		regioni e delle province autonome, sono a carico dei soggetti 
		richiedenti non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio 
		reso.
Articolo 40
1. Dall’attuazione del presente decreto non 
		derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per il bilancio dello 
		Stato.
		Articolo 41
1. E’ abrogato 
		l’art. 101 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
Articolo 42
1. Le disposizioni del presente decreto si 
		applicano a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo alla sua 
		pubblicazione nella Gazzetta 
		ufficiale.
		
		Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella 
		Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ 
		fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
           
		Dato a Roma, addì 26 maggio 2000.
                                                           
		CIAMPI
AMATO, Presidente del 
		Consiglio dei Ministri
MATTIOLI, Ministro per le 
		politiche comunitarie
BORDON, Ministro 
		dell’Ambiente
VERONESI, Ministro della 
		sanità
SALVI, Ministro del lavoro e 
		delle previdenza sociale
LETTA, Ministro 
		dell’industria del commercio e dell’artigianato e del commercio con 
		l’estero
BIANCO, Ministro dell’interno
DINI, Ministro degli affari 
		esteri
FASSINO, Ministro della 
		giustizia
VISCO, Ministro del tesoro, 
		del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: FASSINO