Tribunale di Catania: spostare la cabina elettrica

 

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Cabina XXXXXX Sentenza Tribunale di Catania marzo 2001


TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE STACCATA DI XXXXXX
Decreto 12 marzo 2001

Omissis

Il Giudice,

sciogliendo la riserva;

letto il ricorso ed esaminati gli atti processuali;

OSSERVA:


Con ricorso depositato in data 31/01/2001 XXXXXX, rappresentato e difeso dagli avvocati XXXXXX e XXXXXX, chiedeva che il Giudice adito ordinasse all'XXXXXX s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con provvedimento ex art. 700 c.p.c, di spostare la cabina elettrica sita in XXXXXX sotto l'abitazione del ricorrente e della sua famiglia.

Il diritto di cui si chiede tutela in via cautelare e d'urgenza è il diritto alla salute di esso ricorrente attesa l'irreparabilità del pregiudizio che ne deriverebbe dalle more dell'instaurando giudizio di merito di risarcimento del danno.

Parte ricorrente deduce che l'ubicazione della cabina elettrica nonché i valori di esposizione al campo elettromagnetico accertati dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro su richiesta dell'A.S.L. n. 3 di Catania (vedi in atti relazione di consulenza tecnica relativa alle rilevazioni di campo elettrico e magnetico effettuate il 19-20/10/1999 nei punti prossimi alla cabina di trasformazione sita in V. in XXXXXX ossia nell'appartamento del ricorrente) comportano pregiudizio e pericolo per la salute, sì come emergerebbe dagli studi epidemiologici (vedasi al riguardo il documento congiunto dell'ISPESL e dell'Istituto Superiore della Sanità sulla problematica della protezione dei lavoratori e della popolazione dalle esposizione a campi elettrici e magnetici ed a campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 0 HZ e 300 GHZ).

Il Giudice fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti.

XXXXXX S.p.A. si costituiva nel presente procedimento eccependo l'inammissibilità e l'insussistenza dei presupposti dell'istanza cautelare.

Contestava in particolare l'efficacia probatoria della relazione di consulenza dell'ISPESL perché effettuata in assenza di contraddittorio con essa società resistente e, nel merito, deduceva che i valori di esposizione in tal modo accertati risultavano essere comunque rispettosi dei limiti di legge.

In riferimento al problema della distanza dall'abitazione del ricorrente parte resistente contestava l'applicabilità nel caso di specie del limite stabilito dal D.M. 16/01/1991, che disciplina le linee elettriche esterne a 20.000 V. in conduttori nudi e non invece le cabine di trasformazione.

Nel corso del presente procedimento, su istanza di parte ricorrente, veniva disposta ispezione giudiziale sui luoghi (vedi relativo verbale di sopralluogo del 22/02/2001).

I) Fumus Boni Iuris

La verifica del fondamento della domanda di Z. deve essere svolta con riguardo al diritto alla salute ed alla sua lesione.

In tema di basse frequenze è in vigore il D.P.C.M. 23/04/1992 che stabilisce (art. 4) i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno nonché (art. 5) le distanze di rispetto dagli elettrodotti (ossia per quanto ci riguarda dalle cabine di trasformazione della rete elettrica).

Sono quindi due i parametri stabiliti dal legislatore: quello dei limiti di intensità del campo elettromagnetico e quello della distanza minima.

Ebbene, gli esercenti degli elettrodotti sono tenuti a rispettare entrambi i parametri sì come stabilito nello stesso D.P.C.M. del 1992 (vedi art. 7: "nei tratti di linee elettriche esistenti dove non risultano rispettati i limiti di cui all'art. 4 e le condizioni di cui all'art. 5 dovranno essere individuate azioni di risanamento") e più recentemente nella legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico il cui testo - già approvato dal Senato in data 24/01/2001- è stato approvato definitivamente dalla Camera il 14/02/2001 (vedi art. 9 comma 4° che disciplina i termini del risanamento degli elettrodotti che violano gli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. del 1992).

Con riferimento alla distanza minima di rispetto, deve ritenersi infondata l'eccezione di parte resistente in quanto, se è vero che il D.M. 16/01/1991 disciplina le distanze minime delle linee elettriche aeree, è però altrettanto vero che l'ultimo comma dell'art. 5 D.P.C.M. 23/04/1992 stabilisce che "la distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina" in tal modo rinviando ai criteri esposti nei commi precedenti e, per il caso che ci riguarda, nel comma 3° (per le linee a tensione inferiore a 132 KV) il quale richiama esplicitamente le distanze previste nel decreto interministeriale 16/01/1991.

Ne consegue il mancato rispetto del prescritto limite di distanza di metri 3,15.

Ciò posto, la sola violazione dell'art. 5 D.P.C.M. 23/04/1992 basterebbe di per sé per riconoscere la fondatezza della domanda cautelare.

In relazione all'altro parametro previsto dal legislatore, ossia i limiti di esposizione al campo elettromagnetico, deve premettersi che parte resistente ha contestato la relazione dell'ISPESL in quanto effettuata in violazione del principio del contraddittorio e quindi senza dar modo ad XXXXXX s.p.a. di conoscere le metodiche utilizzate per eseguire le misurazioni ma tuttavia non ha contestato il merito di quanto accertato adducendo tra l'altro che i valori riscontrati risultavano essere perfettamente rispettosi dei limiti di legge.

Non può pertanto dubitarsi in ordine alla valenza probatoria di siffatta relazione (eseguita comunque su esplicita richiesta dell'ASL n. 3 di Catania - Distretto Sanitario di XXXXXX) che non è stata contestata nel merito di quanto in essa accertato.

Ciò premesso, va osservato che, se è vero che i valori risultano essere di gran lunga inferiori a quelli previsti dall'art. 4 D.P.C.M. 23/04/1992 (la norma stabilisce il limite di 100 microtesla mentre il valore più alto accertato nel locale bagno del piano terra dell'abitazione dello XXXXXX ossia nel locale adiacente alla cabina elettrica - è quello di 1,1 microtesla), è però altrettanto vero che i valori individuati dal legislatore del 1992 come limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono basati soltanto sugli effetti c.d. acuti per i quali cioè il rapporto di causa/effetto è fuori di dubbio ed il valore di soglia è stato accertato sperimentalmente in modo certo.

E tuttavia esistono anche gli effetti c.d. cronici ai quali non corrisponde un danno certo ma il rischio di subire un danno alla salute umana. Il grado di probabilità di un siffatto rischio è individuato, in base all'intensità del campo elettrico e dell'induzione magnetica (calcolata in microtesla) nonché alla durata dell'esposizione, dagli studi epidemiologici (indagini sanitarie 

condotte con metodi di tipo statistico che evidenziano le associazioni tra esposizione a fattori di rischio ed insorgenza di patologie).

Dall'elaborazione dei dati degli studi epidemiologici è stato individuato un valore di soglia atto a proteggere dagli effetti c.d. cronici ed è stato ricavato un parametro, c.d. "rischio relativo", che indica quanto l’esposizione al campo magnetico a 50 HZ (l’ipotesi di specie) renda più probabile l'insorgenza di patologie cancerogene e leucemiche.

Orbene, tale valore di soglia è stato collocato a 0,2-0,5 microtesla (vedasi al riguardo anche la proposta congiunta dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro e dell'Istituto Superiore della Sanità) e quindi corrisponde ad un valore inferiore non solo al valore di 1,1 microtesla misurato nel locale bagno dell’appartamento del ricorrente ma anche al valore medio tra tutti quelli registrati nell'appartamento pari a 0,67 microtesla (vedi conclusioni della relazione di consulenza tecnica prodotta in atti).

A ciò si aggiunga poi che anche i limiti di sicurezza della vigente normativa nazionale sono in corso di revisione tanto è vero che la legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (testo approvato dal Senato il 24/01/2001 ed approvato definitivamente dalla Camera il 14/02/2001) - la cui finalità primaria è quella di assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'art. 32 Cost. (vedi art. 1 lett. a) - prevede che i limiti di esposizione devono essere stabiliti per la popolazione con nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, sentito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, previa intesa con la "Conferenza unificata" (vedi art. 2 lett. a) e prevede quindi un piano di risanamento al fine di adeguare gli impianti già esistenti ai nuovi limiti (art. 9).

Va altresì rilevato che la Regione Veneto ha già da tempo stabilito, con la legge reg. 30/06/1993 n. 27 (dichiarata costituzionalmente legittima dalla Corte Cost. sent. 7/10/1999 n. 382), che il campo elettrico misurato all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale prolungata permanenza non debba superare il valore di 0,5 KV/m. e non debba essere superiore a 0,2 microtesla, in tal modo recependo i dati (sopra descritti) degli studi epidemiologici.

Per tutte queste ragioni appare sussistente il requisito del fumus boni iuris anche in merito al rispetto dei limiti di esposizione al campo elettrico e magnetico in quanto la tutela del diritto alla salute, quale diritto costituzionalmente garantito, non può che essere piena ed assoluta e nel caso di specie non si tratta semplicemente di una possibilità di danno grave alla salute - che in quanto tale comporterebbe una ipotetica lesione del diritto con la conseguente inammissibilità di una sua tutela - ma si tratta invece di una rilevante probabilità di danno grave alla salute associata alla lunga e costante esposizione al campo elettromagnetico sì come scientificamente accertato dagli studi epidemiologici che si sono già pronunciati a favore di un'associazione tra esposizioni a campi a 50 HZ e leucemia infantile mentre hanno riconosciuto un carattere di probabilità, e non di certezza, al ruolo eziologico dei campi magnetici nell'induzione dei tumori.

II) Periculum in mora.

Ricorre altresì quel pregiudizio imminente ed irreparabile, presupposto necessario in fase di tutela cautelare, atteso che, per conforme orientamento della giurisprudenza di merito, il requisito del pregiudizio irreparabile sussiste sempre quando a fondamento del ricorso ex art. 700 c.p.c. sia posto il diritto alla salute.

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, il rischio cancerogeno associato alla prolungata esposizione al campo elettrico generato dall'elettrodotto (malgrado i risultati delle indagini epidemiologiche in atto non indichino come assolutamente certa l’esistenza del nesso eziologico tra l’esposizione al campo e la suddetta patologia) è un rischio talmente grave che, per la natura stessa del bene tutelato, si tramuterebbe immediatamente in danno.

Il Giudice

visto l’art. 700 c.p.c., ORDINA ad XXXXXXs.p.a. di spostare ad una distanza minima di metri 3,15 dall'appartamento del ricorrente la cabina elettrica sita in XXXXXX, ciò facendo entro il termine di mesi tre dalla notificazione della presente ordinanza;

visto l’art.669 octies c.p.c., FISSA il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’inizio del giudizio di merito.

XXXXXX, 12/03/2001

Il Giudice

Dott.ssa XXXXXX

Depositato in cancelleria oggi 12 marzo 2001.

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