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R.G. 40797 / 98 MIS.CAUT.
Il Giudice designato

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 27 ottobre 1999; Letti gli atti di causa e le note autorizzate depositate dalle parti;
- ritenuto che, sulla base della espletata CTU, le cui risultanze sono pienamente condivisibili in quanto esente da vizi logici e tecnici ed esaurientemente motivata, è emersa la sussistenza del fumus boni iuris non solo con riferimento alle lamentate immissioni sonore, risultate superiori ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, ma anche rispetto alle immissioni elettriche e magnetiche, risultate, per contro, entro i limiti previsti dalla legge.
Ritiene al riguardo il giudicante che, come specificato dal consulente d’ufficio e sottolineato dai ricorrenti nei propri scritti difensivi e nelle perizie di parte prodotte, può dirsi ormai dato di comune esperienza scientifica che le onde elettromagnetiche comportino ripercussioni negative sulla salute umana, tanto più trattandosi di persone che, in quanto abitanti nell’appartamento sovrastante il locale in cui è allocato l’impianto da cui si propagano dette onde, sono costrette a subire l’influenza dei campi magnetici continuativamente e per lunghi periodi di tempo. Ne consegue che, nella presente fase cautelare può ritenersi sufficientemente accertato il nesso causale tra la propagazione delle onde elettromagnetiche in argomento e il pericolo di danno grave alla salute dei ricorrenti.

Deve pertanto ordinarsi all’azienda resistente l’immediata cessazione dell’attività esercitata nel locale condominiale in cui è allocata la cabina elettrica da cui emanano le immissioni accertate, cessazione che l’XXXXX porrà in essere, ovviamente dopo aver provveduto ad assicurare altrimenti, in tempi rapidi, il servizio di fornitura dell’energia elettrica nella zona attualmente servita dalla cabina in oggetto.

- ritenuto che sussiste altresì il periculum in mora, in quanto ricorre l’esigenza, non procrastinabile, di impedire che il diritto alla salute dei ricorrenti, possa continuare ad essere leso, ovvero solo minacciato, dall’attività svolta dall’XXXXX; che pertanto sussistono tutti i requisiti normativamente previsti per l’accoglimento del ricorso in esame;

P.Q.M.

Visto l’art. 700 c.p.c.;

ORDINA all’XXXXX S.p.a. l’immediata cessazione dell’attività di fornitura dell’energia elettrica esercitata mediante la cabina elettrica allocata nel locale condominiale di via XXXXX –Roma;

condanna la società resistente alle spese del presente procedimento, che liquida in favore dei ricorrenti in complessive £ 2.180.000, di cui £ 1.200.000 per onorari e £ 750.000 per diritti di procuratore, oltre accessori nella misura di legge. Pone a carico dell’XXXXX le spese di CTU, come liquidate dal giudice con separato provvedimento.

Fissa il termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per l’inizio del giudizio di merito.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 5 novembre 1999

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Aggiornato il: 19 ottobre 2008