lavori di costruzione di una antenna ripetitore per le telecomunicazioni cellulari

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Trib. civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51, Condominio di Via XXXXXX in Piacenza c. Soc. XXXXXX e XXXXXX

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso per denuncia di nuova opera e/o di danno temuto il Condominio XXXXXX conveniva in giudizio avanti il Pretore di Piacenza, XXXXXX nonché XXXXXX, XXXXXX e XXXXXX chiedendo che venisse vietata ad XXXXXX la continuazione dei lavori di costruzione di una antenna ripetitore per le telecomunicazioni cellulari, opera in corso di costruzione su un lastrico di proprietà dei conchiudenti.

Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti contestando in fatto ed in diritto la domanda del Condominio attore chiedendone il rigetto. Con ordinanza 5 settembre 1995 il Pretore di Piacenza ordinava alla XXXXXX di sospendere i lavori di costruzione del ripetitore rimettendo le parti avanti il tribunale competente per valore per il giudizio di convalida.

Con comparsa 28 settembre 1995 il Condominio tempestivamente riassumeva il giudizio per sentir confermare l`ordinanza pretorile e, conseguentemente, per sentire condannare i convenuti a rimuovere l`opera, a ripristinare lo stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni.

Si costituivano i conchiudenti nonché XXXXXX nel giudizio di merito chiedendo in via preliminare la revoca dell`ordinanza pretorile e, nel merito, il rigetto delle domande tutte proposte dal Condominio.

In corso di giudizio il G.I., ritenendo esser venuti meno i presupposti di fatto e di diritto sulla scorta dei quali il pretore aveva sospeso i lavori, con provvedimento 6 maggio 1996 disponeva la revoca dell`ordinanza pretorile invitando altresì le parti a dedurre ed articolare tutte le proprie difese e richieste istruttorie.

Con successiva ordinanza 9 dicembre 1996 il G.I. ritenendo la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni: la causa è ora a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Ritenuto che il problema che bisogna risolvere è se le opere eseguite dalla convenuta comportino o meno una violazione degli artt. 1102 e 1122 c.c. in quanto secondo l`assunto di parte attrice l`opera si immette dannosamente nelle parti comuni ed è stata realizzata senza il consenso dei condomini: in particolare l`opera occupa circa la metà del lastrico ed è ancorata al suolo nonché, lateralmente, ai muri portanti esterni dell`edificio, ai cornicioni ed alla cabina ascensore (cfr. pp. 16 e 17 comparsa conclusionale);

che quanto all`uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. è sufficiente richiamare quella pacifica giurisprudenza secondo la quale la parità dell`uso assicurata dall`art. 1102 c.c. ad ogni condomino, è intesa a consentire qualsiasi altro miglior uso e non anche quel particolare, specifico ed identico uso realizzato con la modificazione in atto. Il concorso di diritto al miglior godimento della cosa comune si risolve non con il criterio della priorità bensì con quello dell`equo contemperamento dei contrapposti interessi (Cass. n. 1378/1970; Cass. n. 4601/1981; Trib. Milano 19 settembre 1988, in Arch. loc. 1989, 740 che, sulla scia delle citate sentenze della Suprema Corte, ha ritenuto che per pari uso deve intendersi non l`uso identico nello spazio e nel tempo della cosa condominiale, ma qualsiasi altro miglior uso che gli altri condomini possono convenientemente fare in altra parte della cosa comune).

Nel caso di specie è pacifico che le cose comuni utilizzate dalla convenuta consistono solo nell`ancoraggio della piattaforma ai muri esterni e davvero non si capisce, né l`attore lo ha spiegato, in cosa consisterebbe la menomazione dei propri diritti a sfruttare ugualmente i muri portanti comuni;

che, quanto alla violazione dell`art. 1122 c.c. sotto il duplice profilo che la piattaforma installata dall`XXXXXX recherebbe danno alle parti comuni: 1) perché pericolosa alla salute dei condomini a causa delle emissioni elettromagnetiche; 2) perché recherebbe danni alla statica dell`edificio, è sufficiente rilevare che sub 1) le asserzioni fatte dall`attore, allo stato, non hanno alcun riscontro scientifico né questo giudice, in mancanza di parametri i legislativi e/o amministrativi avrebbe potuto disporre una Ctu che si sarebbe rivelata del tutto velleitaria, tanto più che l`autorità pubblica (U.S.L.) ha certificato che non esiste pericolo per la salute dei condomini; sub 2): a fronte della cospicua documentazione prodotta dalla convenuta che, per installare il ripetitore ha dovuto presentare alle autorità pubbliche (genio civile) un articolato progetto in cui è stata ampiamente considerata sia la statica dell`edificio (sulla quale la suddetta piattaforma incide in modo irrisorio) sia l`azione del vento (cfr. relazione tecnica e progetto ing. XXXXXX), le preoccupazioni espresse, peraltro in modo ipotetico, dal Ctp XXXXXX, sono, quindi, da ritenersi del tutto infondate, sicché, anche la richiesta Ctu dev`essere considerata inammissibile.

Va peraltro respinta anche la domanda riconvenzionale di danni in quanto non sono ravvisabili i presupposti dell`art. 96 c.p.c. e comunque perché la convenuta non ha dimostrato, in questo giudizio (non essendo consentita la condanna in via generica con liquidazione in separata sede: Cass. n. 477/1983) il quantum risarcibile.

Le spese seguono la soccombenza (Omissis).

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