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TRIBUNALE DI CATANZARO - SEZ. II CIVILE
Ordinanza 30 maggio 2001


Giudice Istruttore Dott. XXXXXX.

Omissis

Il G.I.

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10.4.2001;

letti gli atti ed esaminate le richieste avanzate;

OSSERVA

I ricorrenti hanno denunciato il pericolo di danno alla salute loro e dei familiari derivante dall'esistenza nelle immediate vicinanze della propria abitazione di una cabina di trasformazione primaria XXXXXX e delle linee aeree che dipartendosi da detta cabina, sovrastano, supportate da tralicci di notevoli dimensioni, l'abitazione stessa, in violazione delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 1992.

Tanto osservato in fatto, ritiene il giudicante che il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da XXXXXX e XXXXXX a cautela del proprio diritto alla salute, nelle more del giudizio di merito, non possa trovare accoglimento. Presupposti necessari al fine della tutela cautelare d'urgenza sono il fumus boni juris ed il periculum in mora, vale a dire la ragionevole apparenza del diritto che si vuole fare valere ed il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile per lo stesso durante il tempo necessario a farlo valere in via ordinaria.

Orbene, nella fattispecie in esame, il requisito dell'imminenza del pericolo deve essere valutato alla luce del nuovo dato normativo rappresentato dalla legge quadro 22.2.2001, n. 36, con la quale il legislatore è intervenuto in materia in via assolutamente prudenziale e cautelativa, dal momento che sul piano scientifico internazionale non esiste alcuna evidenza certa dei rischi per la salute umana derivanti dalle immissioni elettromagnetiche, con conseguente incertezza relativamente all'individuazione di una soglia il cui superamento rappresenti effettivamente un pericolo per la salute dell'uomo.

In particolare, la legge ora richiamata, con riguardo agli elettrodotti esistenti, stabilisce che il loro risanamento "deve essere contemplato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2), lettera a), della presente legge." (art. 9, n. 4).

Ora, alla luce della valutazione effettuata "a monte" del legislatore, deve ritenersi che i termini finali fissati per il risanamento siano idonei a garantire la salute dei cittadini, rappresentando il parametro normativo al quale rapportare il carattere dell'"imminenza" del periculum in mora lamentato dai ricorrenti.

Pertanto, avendo il legislatore fissati i termini del 31.12.2004 e del 31.12.2008 per il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'art. 4 ed alle condizioni di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 23.4.1992, ad avviso di questo giudicante, nessun pericolo di pregiudizio imminente può ravvisarsi nel caso di specie.

Dalle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso.

In considerazione della particolarità della questione trattata, appare equo compensare interamente tra le parti le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

compensa interamente tra le parti le spese del procedimento.

Catanzaro, 30.5.2001.

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Aggiornato il: 19 ottobre 2008