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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICIDECRETO 16 gennaio 1991. Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON I MINISTRI DEI TRASPORTI, DELL'INTERNO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 28 giugno 1986, n. 339; Visto il decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449, che approva il regolamento di esecuzione della legge anzidetta, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne; Riconosciuta la necessità di apportare modifiche agli articoli 2.1.05 e 2.1.08 del citato regolamento in riferimento a possibili effetti sulla salute derivanti dai campi elettromagnetici prodotti dalle linee elettriche aeree; Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche; Sulla proposta del comitato elettrotecnico italiano;
Decreta Gli articoli 2.1.05 e 2.1.08 del regolamento di cui alle premesse sono sostituiti dai seguenti: 2.1.05 - Altezza dei conduttori sul terreno e sulle acque non navigabili. Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori, nelle condizioni indicate nella ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere in alcun punto una distanza verticale dal terreno e dagli specchi lagunari o lacuali non navigabili minore di: a) 5 m per le linee di classe zero e prima e per le linee in cavo aereo di qualsiasi classe; (5,5 + 0,006 U) m e comunque non inferiore a 6 m per le linee di classe seconda e terza con U < 300 kV; la maggiore tra (5,5 + 0,006 U) m e 0,0195 U m per le linee di classe terza con 300 kV < U < 800 kV; [15,6 + 0,010 (U - 800)] m per le linee di classe terza con U > 800 kV. Nel caso di attraversamento di aree adibite ad attività ricreative, impianti sportivi, luoghi d'incontro, piazzali di deposito e simili, i conduttori delle linee di classe terza con tensione superiore a 300 kV, nelle medesime condizioni sopra indicate, non devono avere in alcun punto una distanza verticale dal terreno minore di: a) [9,5 + 0,023 (U - 300)] m per le linee con 300 kV < U < 800 kV; [21 + 0,015 (U - 800)] m per le linee con U > 800 kV. Le distanze di cui ai punti a) e b) si riferiscono a conduttori integri in tutte le campate e devono essere misurate prescindendo sia dall'eventuale manto di neve, sia dalla vegetazione e dalle ineguaglianze del terreno dovute alla lavorazione. Non è richiesta la verifica delle distanze di rispetto con conduttori rotti o disuniformemente caricati. È ammesso derogare dalle prescrizioni del presente articolo quando si tratti di linee sovrapassanti i terreni recintati con accesso riservato al personale addetto all'esercizio elettrico. 2.1.08 - Distanze di rispetto dai fabbricati. I conduttori delle linee di classe zero e prima devono essere inaccessibili dai fabbricati senza l'aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito. Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle condizioni indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di (3 + 0.010 U) m, con catenaria verticale e di (1,5 + 0,006 U) m, col minimo di 2 m, con catenaria supposta inclinata di 30° sulla verticale. Inoltre i conduttori delle linee di classe seconda e terza con U < 300 kV, nelle condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, non devono avere un'altezza su terrazzi e tetti piani minore di 4 m, mentre per i conduttori delle linee di terza classe con U > 300 kV la medesima altezza non può essere inferiore a quella prescritta da 2.1.05-b). Nessuna distanza è richiesta per i cavi aerei. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 16 gennaio 1991 Il Ministro dei lavori pubblici Il Ministro dei trasporti Il Ministro dell'interno Il Ministro dell'industria
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Aggiornato il: 19 ottobre 2008 |