STUDIO D'INGEGNERIA   

PER L'AMBIENTE  

E LA SICUREZZA   

  

 

Home PRESENTAZIONE SALUTE LIMITI LEGALE SERVIZI DAI GIORNALI CONSIGLI SCRIVETECI LINKS

 | Strumentazione |  foto antenne | SAR e misure sui Cellulari | cartellonistica | questionario elettrosmog | notizie di oggi | aggiungi il tuo sito | Utility | perizie gratuite alle scuole | file da scaricare | Attestato di salubrità | | Quiz | Software di simulazione | Domande agli esperti | Distanze da elettrodotti | Distanze da Stazioni Radio Base |

Strumentazione ELETTROSMOG per misure fai da te

 

Indietro

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 16 gennaio 1991.

  Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEI TRASPORTI, DELL'INTERNO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 28 giugno 1986, n. 339;

  Visto il decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449, che approva il regolamento di esecuzione della legge anzidetta, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne;

  Riconosciuta la necessità di apportare modifiche agli articoli 2.1.05 e 2.1.08 del citato regolamento in riferimento a possibili effetti sulla salute derivanti dai campi elettromagnetici prodotti dalle linee elettriche aeree;

  Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

  Sulla proposta del comitato elettrotecnico italiano;

 

Decreta

  Gli articoli 2.1.05 e 2.1.08 del regolamento di cui alle premesse sono sostituiti dai seguenti:

  2.1.05 - Altezza dei conduttori sul terreno e sulle acque non navigabili.

  Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori, nelle condizioni indicate nella ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere in alcun punto una distanza verticale dal terreno e dagli specchi lagunari o lacuali non navigabili minore di:

  a) 5 m per le linee di classe zero e prima e per le linee in cavo aereo di qualsiasi classe;

   (5,5 + 0,006 U) m e comunque non inferiore a 6 m per le linee di classe seconda e terza con U < 300 kV;

   la maggiore tra (5,5 + 0,006 U) m e 0,0195 U m per le linee di classe terza con 300 kV < U < 800 kV;

   [15,6 + 0,010 (U - 800)] m per le linee di classe terza con U > 800 kV.

  Nel caso di attraversamento di aree adibite ad attività ricreative, impianti sportivi, luoghi d'incontro, piazzali di deposito e simili, i conduttori delle linee di classe terza con tensione superiore a 300 kV, nelle medesime condizioni sopra indicate, non devono avere in alcun punto una distanza verticale dal terreno minore di:

  a) [9,5 + 0,023 (U - 300)] m per le linee con 300 kV < U < 800 kV;

   [21 + 0,015 (U - 800)] m per le linee con U > 800 kV.

  Le distanze di cui ai punti a) e b) si riferiscono a conduttori integri in tutte le campate e devono essere misurate prescindendo sia dall'eventuale manto di neve, sia dalla vegetazione e dalle ineguaglianze del terreno dovute alla lavorazione.

  Non è richiesta la verifica delle distanze di rispetto con conduttori rotti o disuniformemente caricati.

  È ammesso derogare dalle prescrizioni del presente articolo quando si tratti di linee sovrapassanti i terreni recintati con accesso riservato al personale addetto all'esercizio elettrico.

2.1.08 - Distanze di rispetto dai fabbricati.

  I conduttori delle linee di classe zero e prima devono essere inaccessibili dai fabbricati senza l'aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito.

  Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle condizioni indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di (3 + 0.010 U) m, con catenaria verticale e di (1,5 + 0,006 U) m, col minimo di 2 m, con catenaria supposta inclinata di 30° sulla verticale.

  Inoltre i conduttori delle linee di classe seconda e terza con U < 300 kV, nelle condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, non devono avere un'altezza su terrazzi e tetti piani minore di 4 m, mentre per i conduttori delle linee di terza classe con U > 300 kV la medesima altezza non può essere inferiore a quella prescritta da 2.1.05-b).

  Nessuna distanza è richiesta per i cavi aerei.

  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    Roma, 16 gennaio 1991

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato

BATTAGLIA

Indietro

 

Importante!

WWW.ELETTROSMOG.IT   non è responsabile per i contenuti e informazioni legali di siti collegati. La consultazione di questi o del materiale contenuto nel sito non costituisce una relazione di consulenza legale. Nessuno deve confidare o agire in base alle informazioni disponibili in questo sito senza una consulenza legale professionale.

Il materiale pubblicato presente nell'archivio proviene da richieste di pubblicazione pervenute al nostro recapito, da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet o da archivi resi pubblici da altri utenti. Si ricorda che e' sufficiente inviare un messaggio con titolo "RIMOZIONE ARTICOLO" per ottenere la rimozione di quanto pubblicato. 

Home ] Su ] legge quadro ] legge 1992 ] [ legge 1991 ] legge 381-98 ] legge 626-94 ] Decreto Gasparri ] Codice Comunicazioni ] Decreti Attuativi ]

NIR studio d'ingegneria per l'ambiente e la sicurezza
 
Via Tiziano 13
00034 Colleferro (Roma)
P. IVA 05832121007
Tel 06 99291957, 06 9700481   Fax 0698380181

 

Aggiornato il: 19 ottobre 2008