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estratto da Gazzetta Ufficiale serie generale n°199 del 28/8/03

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003

Fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei valori di attenzione e degli obiettivi

di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi

elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra

100 kHz e 300 GHz.

 

               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 
  Vista  la  legge  del  22 febbraio  2001, n. 36, e, in particolare, 
l'art.  4,  comma  2,  lettera  a),  che  prevede che con decreto del 
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro
 dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  della sanità, siano 
fissati  i  limiti  di  esposizione,  i  valori  di  attenzione e gli 
obiettivi  di  qualità  per  la  protezione  dalla esposizione della 
popolazione,  nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei 
livelli di emissioni elettromagnetiche;
  Vista  la  raccomandazione  del  Consiglio  dell'Unione europea del
12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999,
relativa  alla  limitazione  delle  esposizioni  della popolazione ai
campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
  Considerato che con il decreto interministeriale 10 settembre 1998,
n.  381,  il  Governo ha già provveduto, in ottemperanza all'art. 1,
comma  6,  della  legge  31 luglio  1997, n. 249, a fissare limiti di
esposizione,  misure  di  cautela  e  ad indicare le procedure per il
conseguimento  degli  obiettivi  di  qualità  ai  fini  della tutela
sanitaria   della   popolazione   per   quanto   attiene   ai   campi
elettromagnetici   connessi  al  funzionamento  e  all'esercizio  dei
sistemi  fissi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivi e che si
rende  necessario  completare il campo di applicazione come richiesto
dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001;
  Visto  il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella
seduta del 24 giugno 2002;
  Preso  atto  della  dichiarazione  del  Comitato  internazionale di
valutazione    per   l'indagine   sui   rischi   sanitari   derivanti
dall'esposizione  ai  campi  elettrici, magnetici ed elettromagnetici
(CEM);
  Preso  atto  che  non  é stata acquisita l'intesa della Conferenza
unificata,  di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 febbraio 2003, con la quale é stato deciso che debba
avere ulteriore corso il presente decreto;
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  fissano  i  limiti di
esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti
a  breve  termine  e  dei  possibili  effetti  a  lungo termine nella
popolazione   dovuti   alla  esposizione  ai  campi  elettromagnetici
generati  da  sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300
GHz.  Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai
fini  della  progressiva  minimizzazione  della  esposizione ai campi
medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli
di esposizione.
  2.  I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori
esposti  per  ragioni  professionali  oppure  per esposizioni a scopo
diagnostico o terapeutico.
  3.  I  limiti  e le modalità di applicazione del presente decreto,
per  gli  impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia
di  funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con
successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001,
n. 36.
  4.  A  tutela  dalle  esposizioni  a  campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
generati  da  sorgenti  non  riconducibili  ai  sistemi  fissi  delle
telecomunicazioni  e  radiotelevisivi,  si applica l'insieme completo
delle  restrizioni  stabilite  nella  raccomandazione  del  Consiglio
dell'Unione europea del 12 luglio 1999.
  5.  Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n.
36,  le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano  provvedono  alle  finalità del presente decreto nell'ambito
delle  competenze  ad  esse  spettanti ai sensi degli statuti e delle
relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti.
  6.  Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n.
36,  nei  riguardi  delle  Forze  armate e delle Forze di polizia, le
norme  e  le  modalità  di  applicazione  del  presente decreto sono
stabilite,  tenendo  conto  delle  particolari  esigenze  al servizio
espletato,  con  apposito  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  su  proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
 
      
                               Art. 2.
                   Definizioni ed unità di misura
 
  1.  Ferme  restando  le  definizioni  di cui all'art. 3 della legge
22 febbraio  2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni
delle  grandezze  fisiche  citate  sono riportate nell'allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto.
 
      
                               Art. 3.
            Limiti di esposizione e valori di attenzione
 
  1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici,
magnetici  ed  elettromagnetici  con frequenza compresa tra 100 kHz e
300  GHz,  non  devono essere superati i limiti di esposizione di cui
alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci.
  2.  A  titolo  di  misura di cautela per la protezione da possibili
effetti  a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai
campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti
a  permanenze  non  inferiori  a  quattro  ore  giornaliere,  e  loro
pertinenze  esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali
balconi,  terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i
valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B.
  3.  I  valori  di  cui  ai commi 1 e 2 del presente articolo devono
essere  mediati  su  un'area  equivalente  alla sezione verticale del
corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.
 
      
                               Art. 4.
                        Obiettivi di qualità
 
  1.  Ai  fini  della progressiva minimizzazione della esposizione ai
campi  elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del
presente   decreto,   calcolati  o  misurati  all'aperto  nelle  aree
intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella
tabella 3  dell'allegato  B.  Detti  valori  devono essere mediati su
un'area  equivalente  alla  sezione  verticale  del  corpo umano e su
qualsiasi intervallo di sei minuti.
  2.  Per  aree intensamente frequentate si intendono anche superfici
edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di
bisogni sociali, sanitari e ricreativi.
 
      
                               Art. 5.
                        Esposizioni multiple
 
  1.  Nel  caso di esposizioni multiple generate da piu' impianti, la
somma  dei  relativi contributi normalizzati, definita in allegato C,
deve  essere  minore  di  uno. In caso contrario si dovrà attuare la
riduzione  a conformità secondo quanto decritto nell'allegato C. Nel
caso  di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a
impianti  delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a
conformità  dovrà essere effettuata tenendo conto delle particolari
esigenze del servizio espletato.
 
      
                               Art. 6.
 Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione
 
  1.  Le  tecniche  di  misurazione e di rilevamento da adottare sono
quelle  indicate  nella  norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate
successivamente dal CEI.
  2.  Il  sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle
norme  CEI  con  l'approvazione  del  Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
 
      
                               Art. 7.
                   Aggiornamento delle conoscenze
 
  1.  Il  Comitato  interministeriale  di  cui all'art. 6 della legge
quadro  n.  36/2001  procede,  nei tre anni successivi all'entrata in
vigore  del  presente  decreto,  all'aggiornamento  dello stato delle
conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello
nazionale  ed  internazionale,  in materia dei possibili rischi sulla
salute originati dai campi elettromagnetici.
  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 
    Roma, 8 luglio 2003
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Berlusconi
 
       Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
                              Matteoli
 
                      Il Ministro della salute
                               Sirchia
 
      
                                                           Allegato A
 
                             DEFINIZIONI
 
    Campo  elettrico:  così come definito nella norma CEI 211-7 data
pubblicazione  2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida
per  la  misura  e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo  di  frequenza  100  kHz  -  300 GHz, con riferimento
all'esposizione umana».
    Campo  magnetico:  così come definito nella norma CEI 211-7 data
pubblicazione  2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida
per  la  misura  e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo  di  frequenza  100  kHz  -  300 GHz, con riferimento
all'esposizione umana.».
    Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI
211-7   data  pubblicazione  2001-01,  classificazione  216-7,  prima
edizione  «Guida  per  la  misura  e  per  la  valutazione  dei campi
elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz,
con riferimento all'esposizione umana».
    Frequenza:  così  come  definita  nella  norma  CEI  211-7  data
pubblicazione  2001-01,  classificazione 216-7, prima edizione «Guida
per  la  misura  e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo  di  frequenza  100  kHz  300  GHz,  con  riferimento
all'esposizione umana».
 
      
 Allegato B
 
 

 

Tabella 1

Intensità di campo elettrico E (V/m)

Intensità di campo magnetico H (A/m)

Densità di potenza D (W/m2)

Limiti di esposizione

0,1 < f ≤ 3 MHz

3 < f ≤ 3000 MHz

3 < f ≤ 300 GHz

 

60

20

40

 

0,2

0,05

0,01

 

-

1

4

 

Tabella 2

Intensità di campo elettrico E (V/m)

Intensità di campo magnetico H (A/m)

Densità di potenza D (W/m2)

Valori di attenzione

0,1 MHz < f ≤ 300 GHz

 

6

 

0,016

 

0,10 (3 MHz-300GHz)

 

Tabella 3

Intensità di campo elettrico E (V/m)

Intensità di campo magnetico H (A/m)

Densità di potenza D (W/m2)

Obiettivi di qualità

0,1 MHz < f ≤ 300 GHz

 

6

 

0,016

 

0,10 (3 MHz-300GHz)

 

 


 

estratto da Gazzetta Ufficiale serie generale n°200

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003

Fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50
Hz) generati dagli elettrodotti.
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Vista  la  legge  del  22 febbraio  2001, n. 36, e, in particolare,
l'art.  4,  comma  2,  lettera  a)  che  prevede  che con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro
dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministro  della  sanità, siano
fissati  i  limiti  di  esposizione,  i  valori  di  attenzione e gli
obiettivi  di  qualità  per  la  protezione  dalla esposizione della
popolazione,  nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei
livelli di emissioni elettromagnetiche;
  Visto  il proprio decreto, in data 23 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, recante i limiti massimi
di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza
industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data 28 settembre 1995, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, recante le norme
tecniche  procedurali  di  attuazione  del decreto del Presidente del
Consiglio    dei   Ministri   23 aprile   1992   relativamente   agli
elettrodotti;
  Vista  la  raccomandazione  del  Consiglio  dell'Unione europea del
12 luglio  1999,  pubblicata  nella  G.U.C.E. n. L. 199 del 30 luglio
1999, relativa alla limitazione dell'esposizioni della popolazione ai
campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz;
  Visto  il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella
seduta del 24 giugno 2002;
  Preso  atto  della  dichiarazione  del  Comitato  internazionale di
valutazione  per  l'indagine  sui rischi sanitari dell'esposizioni ai
campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici (CEM);
  Preso  atto  che  non é stata acquisita l'intesa con la Conferenza
unificata  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 febbraio 2003, con la quale é stato deciso che debba
avere ulteriore corso il presente decreto;
  Sentite le competenti commissioni parlamentari;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.   Le   disposizioni  del  presente  decreto  fissano  limiti  di
esposizione   e   valori  di  attenzione,  per  la  protezione  della
popolazione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici e magnetici alla
frequenza  di  rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio
degli   elettrodotti.   Nel  medesimo  ambito,  il  presente  decreto
stabilisce  anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai
fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.
  2.  I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori
esposti per ragioni professionali.
  3. A tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 Hz
e  100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti,
si  applica  l'insieme  completo  delle  restrizioni  stabilite nella
raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999,
pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999.
  4.  Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n.
36,  le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano  provvedono  alle  finalità del presente decreto nell'ambito
delle  competenze  ad  esse  spettanti ai sensi degli statuti e delle
relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti.
 
      
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1.  Ferme  restando  le  definizioni  di cui all'art. 3 della legge
22 febbraio  2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni
delle  grandezze  fisiche  citate  sono riportate nell'allegato A che
costituisce parte integrante del decreto stesso.
 
      
                               Art. 3.
            Limiti di esposizione e valori di attenzione
  1.  Nel  caso  di  esposizione  a  campi elettrici e magnetici alla
frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato
il limite di esposizione di 100 µT per l'induzione magnetica e
5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.
  2.  A  titolo  di  misura di cautela per la protezione da possibili
effetti  a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai
campi  magnetici  generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree
gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e
nei   luoghi  adibiti  a  permanenze  non  inferiori  a  quattro  ore
giornaliere,  si  assume  per  l'induzione  magnetica  il  valore  di
attenzione  di  10 µT,  da intendersi come mediana dei valori
nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
 
      
                               Art. 4.
                        Obiettivi di qualità
  1.  Nella  progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di
aree  gioco  per  l'infanzia,  di  ambienti  abitativi,  di  ambienti
scolastici  e  di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro
ore  e  nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree
di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già
presenti  nel  territorio,  ai  fini della progressiva minimizzazione
dell'esposizione  ai  campi  elettrici  e  magnetici  generati  dagli
elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, é fissato l'obiettivo
di qualità di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica, da
intendersi  come  mediana  dei  valori  nell'arco  delle 24 ore nelle
normali condizioni di esercizio.
 
      
                               Art. 5.
             Tecniche di misurazione e di determinazione
                      dei livelli d'esposizione
  1.  Le  tecniche  di  misurazione  da adottare sono quelle indicate
dalla  norma  CEI  211-6  data pubblicazione 2001-01, classificazione
211-6  prima  edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei
campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz,
con riferimento all'esposizione umana» e successivi aggiornamenti.
  2. Per la determinazione del valore di induzione magnetica utile ai
fini  della  verifica  del non superamento del valore di attenzione e
dell'obiettivo  di  qualità  il  sistema  agenziale APAT-ARPA dovrà
determinare  le  relative  procedure  di  misura  e  valutazione, con
l'approvazione   del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio.
  3.  Per  la  verifica  del  rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 3  e  4,  oltre  alle misurazioni e determinazioni di cui al
commi  1  e  2,  il  sistema  agenziale  APAT-ARPA  puo' avvalersi di
metodologie   di   calcolo   basate   su   dati   tecnici  e  storici
dell'elettrodotto.
  4.  Per  gli elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a
132  kV,  gli  esercenti  devono  fornire  agli  organi di controllo,
secondo modalità fornite dagli stessi, con frequenza trimestrale, 12
valori  per  ciascun  giorno,  corrispondenti  ai  valori  medi delle
correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di esercizio.
 
      
                               Art. 6.
             Parametri per la determinazione delle fasce
                  di rispetto per gli elettrodotti
  1.  Per  la  determinazione  delle fasce di rispetto si dovrà fare
riferimento  all'obiettivo  di  qualità  di  cui  all'art. 4 ed alla
portata  in  corrente  in  servizio  normale  dell'elettrodotto, come
definita  dalla  norma  CEI  11-60,  che  deve  essere dichiarata dal
gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per
gli  elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per
gli  elettrodotti  con  tensione  non  superiore  a 150 kV. I gestori
provvedono  a  comunicare  i  dati  per il calcolo e l'ampiezza delle
fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.
  2. L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per
la  determinazione  delle  fasce  di  rispetto con l'approvazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
      
                               Art. 7.
                   Aggiornamento delle conoscenze
  1.  Il  Comitato  interministeriale  di  cui all'art. 6 della legge
quadro  n.  36/2001  procede,  nei  successivi tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato
delle  conoscenze,  conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a
livello  nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi
sulla salute originati dai campi elettromagnetici.
 
      
                               Art. 8.
                        Abrogazione di norme
  1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto non si
applicano,  in  quanto incompatibili, le disposizioni dei decreti del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 e 28 settembre
1995.
  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 luglio 2003
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Berlusconi
 
       Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
                              Matteoli
 
                      Il Ministro della salute
                               Sirchia
 
      
                                                           Allegato A
                             DEFINIZIONI
    Campo  elettrico:  così come definito nella norma CEI 211-6 data
pubblicazione  2001-01,  classificazione 211-6, prima edizione, guida
per  la  misura  e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo   di  frequenza  0  Hz  -  10  kHz,  con  riferimento
all'esposizione umana.
    Campo  magnetico:  così come definito nella norma CEI 211-6 data
pubblicazione  2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, «Guida
per  la  misura  e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo   di  frequenza  0  Hz  -  10  kHz,  con  riferimento
all'esposizione umana».
    Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI
211-6   data  pubblicazione  2001-01,  classificazione  211-6,  prima
edizione  «Guida  per  la  misura  e  per  la  valutazione  dei campi
elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con
riferimento all'esposizione umana».
    Frequenza:  così  come  definita  nella  norma  CEI  211-6  data
pubblicazione  2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, «Guida
per  la  misura  e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo   di  frequenza  0  Hz  -  10  kHz,  con  riferimento
all'esposizione umana».
    Elettrodotto:   é   l'insieme   delle   linee  elettriche  delle
sottostazioni e delle cabine di trasformazione.
 

 

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Aggiornato il: 19 ottobre 2008